Acceso ai dati riguardanti i soggetti richiedenti il bonus edilizio
L’ostensione dei dati personali delle persone fisiche richiedenti il bonus edilizio tramite l’accesso civico determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati.
Questo quanto affermato dal Garante privacy con parere 76/2023.
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Difatti – secondo il Garante, con riferimento al caso specifico sottoposto al suo esame – i dati riguardano anche informazioni di carattere privato (relative alla proprietà immobiliare, all’aver effettuato interventi edilizi, all’aver scelto una specifica impresa, all’aver chiesto di usufruire di un agevolazione statale) che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Bisogna tenere infatti in considerazione anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità del privato al momento in cui l’amministrazione ha raccolto le relative informazioni, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico per ulteriori finalità non conosciute (né conoscibili) dai soggetti controinteressati (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Accesso ai dati personali riguardanti imprese e ditte individuali
Come noto, per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Di conseguenza, ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD:
- sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, le società, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013;
- in relazione invece alle informazioni relative alle imprese e ditte individuali, si evidenzia che le stesse possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica (cfr. sent. Corte Giustizia UE 9/11/2010, cause C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke e Eifert)., fermo restando che rimane in capo al Comune ogni valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 33/2013.