Prima seduta del Consiglio Comunale
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione (art. 40, TUEL).
È stato ritenuto (Consiglio di Stato, V, sent. n. 640/2006 e n. 6476/2005) che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, (Cons. St., comm. Spec., 28 giugno 2021, n. 1108) relativamente allo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell’art. 141 TUEL, l’impossibilità per il Consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il quorum previsto dal proprio regolamento per la validità della riunione sussistendo – almeno in astratto – il quorum strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non configura un’ipotesi dissolutoria del consiglio medesimo. L’eventuale irrilevanza del quorum strutturale del Consiglio comunale in prima convocazione individuato dal regolamento, purché il consiglio sia in grado di deliberare in seconda convocazione, è riferita alla generalità delle deliberazioni spettanti al consiglio stesso.
Chi convoca e presiede la prima seduta di Consiglio Comunale
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino all’elezione del presidente del consiglio (art. 40, TUEL), figura che in questi Comuni è facoltativa ma può essere prevista comunque dallo Statuto comunale (art. 39, TUEL).
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente del consiglio. Tale figura è resa obbligatoria dalla legge, che riserva allo statuto solo la facoltà di prevedere il vicepresidente con funzioni vicarie. In mancanza di tale previsione, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano (artt. 39, c. 1, e 40, c. 2, TUEL).
È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all’art.40, c.2, TUEL, occupa il posto immediatamente successivo.
La seduta prosegue quindi sotto la presidenza del presidente del consiglio (art. 40, TUEL).
Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale
La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti:
Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, TUEL)
Il consiglio esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida. Il consiglio comunale, dunque, verifica la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti secondo le norme del Capo II, Titolo III del TUEL. Assumono rilievo i seguenti aspetti:
- candidabilità: art. 56, TUEL, artt. 10 e 11, D. Lgs. n. 235/2012;
- eleggibilità: artt. 55, 60 e 61 TUEL;
- compatibilità: artt. 57, 61 c. 2, 62, 63, 64, 65, 66 TUEL;
L’art. 67, TUEL stabilisce le condizioni esimenti le cause di ineleggibilità o incompatibilità. In presenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, si applica il procedimento dettato dall’art. 69, TUEL, con gli effetti previsti dall’art. 68, TUEL.
La convalida, con la quale il consiglio verifica e dichiara la validità dell’elezione, riguarda anche il sindaco, in quanto membro del consiglio a tutti gli effetti, compresa la determinazione del quorum. Nell’eventualità che il Sindaco non risulti convalidabile, viene a determinarsi la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra il Sindaco ed il consiglio.
Secondo la giurisprudenza, i consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione e da tale momento sono nella pienezza dei loro poteri. L’accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità si pone come condizione risolutiva e non sospensiva. La dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma non per questo sono invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del “funzionario di fatto” per il quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovuti facendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 6534).
Nel caso in cui un candidato risulti eletto contemporaneamente Consigliere in due Comuni, lo stesso deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Qualora non esprima alcuna opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, mentre nell’altro consiglio si procede alla surroga (art. 57, TUEL).
Lo stesso obbligo di opzione vale per il Consigliere Comunale che si sia candidato anche a Consigliere Circoscrizionale nei Comuni dove le stesse siano istituite.
Si riporta di seguito la tabella recante l’attribuzione dei consiglieri in base alla fascia demografica dei Comuni.
Comuni per fasce demografiche | Numero di Consiglieri Comunali |
Fino a 3.000 abitanti | 10 |
Da 3.001 a 10.000 abitanti | 12 |
Da 10.001 a 30.000 abitanti | 16 |
Da 30.001 a 100.000 abitanti – non capoluogo provincia | 24 |
Da 100.001 a 250.000 o capoluogo provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti | 32 |
Da 250.001 a 500.000 abitanti | 36 |
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti | 40 |
Oltre 1.000.000 di abitanti | 48 |
Surroga dei consiglieri (art. 45, TUEL)
Il consiglio esamina la condizione degli eletti che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio e procede, qualora possibile, all’immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.
La deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolante e non pu essere rimesso a valutazioni politiche in quanto la finalità di tale atto è riportare il consiglio alla sua interezza.
Alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga.
Il termine di dieci giorni previsto articolo 38, comma 8 del T.U.E.L. per la surrogazione dei Consiglieri dimissionari non ha natura perentoria non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio. Quanto precede non significa che l’adozione dell’atto in questione perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo considerato che la surroga in questione rappresenta comunque un adempimento prioritario tanto che dal mancato rispetto del termine o dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell’inadempiente. (TAR Abruzzo – L’Aquila, 30 luglio 2005, n. 667)
L’obbligo imposto in sede di prima convocazione del consiglio comunale (e provinciale) dall’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 di “esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III” vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all’esito dello scrutinio e non già – seppure in via di surroga – coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l’organo consiliare. (Consiglio di Stato – V Sezione, 3 febbraio 2005, n. 279).
Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11, TUEL)
Il Sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Tale adempimento non pu essere modificato né nella forma né nella modalità di svolgimento e ne viene data risultanza nel verbale dell’adunanza consiliare.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 31/7/2006, n. 4694) ha precisato che nell’impostazione della vigente normativa il sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni al momento della investitura a seguito della proclamazione, diversamente dai consiglieri comunali. Pertanto, il giuramento non è più condizione per l’assunzione delle funzioni.
Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, TUEL)
Il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta Comunale e, nei termini fissati dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Si rileva che non è prevista espressamente l’adozione di una deliberazione in merito, ma solo la redazione del verbale con le comunicazioni e gli interventi.
Pur non essendo previsto un atto apposito, non si esclude che le linee programmatiche possano essere “partecipate” con delibere quali tipici provvedimenti con cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà. Si veda, al riguardo, in particolare, l’art. 42, c.3 TUEL, nonché la sentenza n. 1885 del 19/11/2011 con la quale il TAR della Campania, Salerno, non esclude la “delibera” quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco (Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 1° agosto 2017).
Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2, TUEL)
Il Consiglio nomina, tra i propri membri, i componenti della commissione elettorale comunale. La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 48 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.
Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della commissione, essendo membro di diritto.
La commissione provvede alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa, inoltre, provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.
Il procedimento di nomina della commissione è regolato dagli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967.
In tema di commissioni, si ricorda che l’art. 38, c. 6, TUEL, stabilisce che, quando lo preveda lo statuto, il Consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse.
Nomina della Giunta Comunale
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, TUEL).
Composizione della Giunta Comunale
Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014).
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore.
Tale composizione è stata determinata dall’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l’art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della giunta in un numero di assessori non superiore ad un terzo dei consiglieri.
Per i comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all’art. 1, c. 135, della L. 56/2014, che ha rideterminato la composizione delle giunte (e dei consigli) nei comuni fino a 3.000 abitanti e nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti.
Il numero massimo degli assessori componenti la Giunta non può essere, in ogni caso, superiore a 12 unità ed è così ripartito secondo le seguenti fasce demografiche:
Comuni n. abitanti | Giunta |
Oltre 1.000.000 | Sindaco + massimo 12 assessori |
Oltre 500.000 | Sindaco + massimo 11 assessori |
Oltre 250.000 | Sindaco + massimo 10 assessori |
Oltre 100.000 o cap. prov. | Sindaco + massimo 9 assessori |
Oltre 30.000 | Sindaco + massimo 7 assessori |
Oltre 10.000 | Sindaco + massimo 5 assessori |
Oltre 3.000 | Sindaco + massimo 4 assessori |
Fino a 3.000 | Sindaco + massimo 2 assessori |
Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri Comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
In tali enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta; pertanto, il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, TUEL).
Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro dell’organo rappresentativo, deve dimettersi formalmente secondo le norme di cui all’art. 38, c. 8, TUEL. In tali casi si applica l’ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, TUEL.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
In tali amministrazioni, il consigliere che assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, come stabilito dall’art. 64, c. 2, TUEL.
Requisiti per la nomina ad assessore
L’art. 47, commi 3 e 4, del TUEL, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, c.4, TUEL).
La carica di assessore di un Comune con oltre 15.000 abitanti è incompatibile con quella di consigliere dello stesso Comune; l’assunzione della carica di assessore comporta la cessazione da quella di consigliere.
Le cariche di Consigliere Comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di Consigliere Comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.
La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.
La carica di assessore di un Comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con quella di consigliere regionale (art. 65, TUEL).
Si segnala che, oltre alle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal TUEL, occorre verificare prima della nomina degli assessori, anche le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013.
Divieti conseguenti alla nomina ad assessore
Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.
I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, TUEL).
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Nomina dei rappresentanti del Comune
Entro 45 giorni dalla proclamazione, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni (art. 50, c. 8, TUEL). Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell’esistenza di cause ostative all’assunzione degli incarichi.
Nomina o conferma del Segretario Comunale
Entro 120 giorni dall’avvenuto insediamento – ma non prima di 60 giorni – il Sindaco può nominare un nuovo segretario comunale. Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato.
La figura del Segretario comunale è prevista dall’art. 97, TUEL in cui sono indicate anche le relative funzioni.
Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 TUEL.
Salvo quanto disposto dall’art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato (art. 99, TUEL).
L’ordinamento attuale prevede che i Segretari comunali e provinciali siano iscritti in un apposito Albo Nazionale, per le fasce professionali IA e IB, e per le altre negli Albi regionali gestiti dalle prefetture competenti.
Il Sindaco attinge all’Albo per individuare e nominare il Segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.
La normativa statale è integrata da quella del CCNL del 2020, ove, all’articolo 101, si specifica che nei comuni fino a 100.000 abitanti, negli altri comuni e nelle città metropolitane, in cui non sia stato nominato un direttore generale, il segretario comunale svolge anche:
- sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle loro attività, compresa la sovrintendenza alla gestione complessiva dell’ente;
- responsabilità della proposta del PEG e nel suo ambito del PDO e del Piano della performance, ora organicamente riuniti nel PIAO – Sottosezioni Valore Pubblico e Performance;
- responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e di personale, facendo ora riferimento al PIAO – Sezione Organizzazione e Capitale Umano;
- esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti inadempienti.
Attribuzione degli incarichi dirigenziali
Il Sindaco provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal TUEL, dallo statuto e dal regolamento (art. 50, c. 10, TUEL).
Si ricorda, inoltre, che il Sindaco ha la responsabilità amministrativa di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (art. 50, c. 2, TUEL). In tal modo, egli esercita il ruolo di “capo dell’amministrazione comunale” che gli è stato attribuito dalla comunità che lo ha eletto.
Si rammenta che negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 107, TUEL, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge n. 388/2000, modif. dall’art. 29, c. 4, della legge n. 448/2001). Le deliberazioni adottate sono soggette agli obblighi di pubblicazione.
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Relazione di inizio mandato
Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il Sindaco, nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011).
Verifica straordinaria di cassa
Il Sindaco procede, alla presenza dell’amministrazione uscente, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dei membri dell’organo di revisione dell’ente, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell’Ente (art. 224, TUEL). La verifica straordinaria di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili effettuando: la verifica e raccordo interno del conto di diritto dell’ente; verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere; la verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d’Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi.