ADESIONE AL PORTALE WHISTLEBLOWING.IT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL. ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24
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RICHIAMATE:
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale è stato introdotto nell’Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;
- la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
VISTO il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione,
VISTO lo schema delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione previste dall’art. 10 del d.lgs. 24/2023;
VISTO l’art. 1 del D.lgs. 24/2023, a tenore del quale:
“Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea. 3. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 4. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”
VISTO l’art. 4 del D.lgs. 24/2023, a mente del quale:
“I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. 2. La gestione del canale di segnalazione e’ affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e’ affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. 4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. 6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e’ trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.”
DATO ATTO che:
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”;
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO;
PRESO ATTO che il Comune, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, intende aderire al progetto Whistleblowing PA, nato dalla volontà di Transparency International Italia di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito (disponibile al link whistleblowing.it) per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l’anonimato;;
RITENUTO pertanto opportuno aderire a tale modalità di gestione informatizzata delle segnalazioni predette, anche nell’ottica di garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni, riservandosi di aggiornare la relativa sezione del PIAO – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto;
APPURATO che dall’adozione del presente atto non derivano oneri, diretti o indiretti;
ACQUISITO, conseguentemente, il solo parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale, espresso in qualità di RPC, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI ________,
DELIBERA
1- DI ADERIRE, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, al progetto Whistleblowing PA curato da Transparency International Italia;
2- DI DEMANDARE al Segretario Generale, in qualità di RPC, l’attuazione di quanto in questa sede deliberato e, in particolare, la formulazione delle istruzioni operative da impartire alla struttura comunale nell’ottica di consentire l’utilizzo della piattaforma telematica gratuitamente resa disponibile per il tramite di Transparency International Italia e disponibile al link whistleblowing.it;
3- DI RISERVARSI di aggiornare la relativa sezione del PIAO – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
4- DI TRASMETTERE la presente alle OOSS e alle RSU per opportuna conoscenza;
5- DI DARE ampia diffusione al personale comunale dell’approvazione della presente deliberazione;
6- DI DICHIARARE, con successiva e unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere.