commissione di garacommissione di gara

La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Essa svolge un ruolo consultivo a favore della stazione appaltante, ovvero dell’ente che intende affidare il contratto pubblico. La Commissione è nominata espressamente per la procedura in corso, e la sua esistenza è limitata nel tempo, cessando di esistere una volta completata la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione dell’appalto.

La ragione principale per la costituzione di una Commissione giudicatrice risiede nella competenza tecnica dei suoi membri, che devono essere necessariamente esperti nel settore oggetto dell’appalto e vantare una solida formazione e conoscenza tecnica e scientifica in tale ambito. Difatti, la Commissione non si limita ad analizzare solo gli aspetti economici dell’offerta, ma valorizza anche i profili tecnici, comprese le competenze e le capacità professionali dei concorrenti.

Questa attenzione alla competenza tecnica è fondamentale per garantire una valutazione completa e approfondita delle offerte presentate. I membri della Commissione, grazie alla loro esperienza e competenza specifica, possono valutare con precisione la qualità tecnica delle proposte, assicurando che l’appalto venga affidato al concorrente che meglio soddisfa le esigenze tecniche dell’ente appaltante. Questo criterio di selezione è particolarmente importante in settori specializzati e complessi, dove la corretta realizzazione dei progetti richiede un alto grado di competenza tecnica.

L’art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha apportato una serie di cambiamenti alla disciplina della commissione giudicatrice rispetto a quanto previsto nell’art. 77 e 78 del precedente d.lgs. 50/2016.

Uno dei cambiamenti più significativi è stato l’abbandono dell’idea dell’Albo dei commissari, che era stato precedentemente introdotto per la selezione degli esperti che facevano parte delle commissioni giudicatrici.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha abrogato l’Albo dei commissari, optando per un approccio basato sul principio della “fiducia”, in ragione del quale l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si basano sulla reciproca fiducia tra l’amministrazione, i suoi funzionari e gli operatori economici, operando in un contesto di azione legittima, trasparente e corretta.

L’abbandono dell’Albo dei commissari è stato motivato anche dalla constatazione che il numero di iscritti all’Albo era inadeguato per garantire un funzionamento efficace del sistema, con la conseguenza che la nuova legislazione ha cercato di semplificare il processo di selezione delle commissioni giudicatrici e ha abbracciato una visione più basata sulla fiducia nel processo di appalto pubblico.

Funzioni della Commissione giudicatrice

Come chiaramente stabilito dall’art. 93, comma 1, del Codice dei Contratti, la nomina di una commissione di gara è disposta solo con riferimento alle procedure di affidamento condotte mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, lo stesso comma espressamente riconosce la possibilità che il RUP espressamente richieda (e ottenga) il supporto tecnico dei commissari al fine di procedere alla verifica delle offerte che risultino anomale.

Anzitutto, sebbene tale circostanza sia ampiamente nota, è bene rammentare che la nomina della Commissione di Gara può esser disposta solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tanto detto, può ora affrontarsi il complesso tema della composizione della Commissione giudicatrice, disciplinata dall’articolo 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che rappresenta uno degli aspetti chiave per garantire un’adeguata valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Numero Commissari di Gara

La nuova normativa prevede che la Commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di componenti, fino a un massimo di cinque. Inoltre, il Responsabile Unico di progetto (RUP) può far parte della Commissione e persino presiederla, salvo quanto appresso si preciserà. Questo riconoscimento del ruolo del RUP nella Commissione è una significativa novità rispetto al passato, dove la nomina del RUP come commissario veniva vista (talvolta) con sfavore dalla giurisprudenza.

Commissione di gara e membri interni

La novità principale rispetto al codice precedente del 2016 è che, ora, la composizione interna della Commissione diventa la regola, mentre la nomina di membri esterni all’amministrazione rappresenta un’ipotesi residuale. In altre parole, l’orientamento preferenziale è quello di affidare il compito di valutazione e selezione delle offerte a dipendenti interni dell’ente appaltante, che sono meglio in grado di conoscere dettagliatamente l’oggetto dell’appalto e i bisogni specifici dell’ente stesso.

L’articolo 93 stabilisce, inoltre, delle gerarchie nella nomina dei commissari, sottolineando che i componenti della Commissione devono essere scelti prioritariamente tra i dipendenti dell’ente appaltante o delle entità beneficiarie dell’intervento. Solo in caso di mancanza di personale adeguato all’interno dell’ente, si può ricorrere a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni; in via residuale, qualora sia documentata l’indisponibilità di personale interno o di altre amministrazioni, si potrà procedere all’individuazione dei commissari tra i professionisti esterni.

La scelta di dipendenti interni come commissari è stata giustificata dalla convinzione che essi possano individuare l’offerta migliore in modo più efficace rispetto a soggetti esterni, la conoscenza approfondita dell’oggetto dell’appalto e delle esigenze dell’ente rendendoli più attrezzati per valutare le offerte in modo obiettivo ed equo.

I criteri di nomina dei commissari per la Commissione giudicatrice, come previsti dall’articolo 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sono orientati verso la trasparenza, la competenza e, ove necessario, la rotazione.

Criterio della trasparenza

Il nuovo Codice sottolinea l’importanza della trasparenza nella scelta dei commissari. È previsto l’obbligo di pubblicare i curricula dei commissari, in modo da garantire che il processo di selezione sia accessibile e comprensibile a tutti gli interessati. La normativa, dunque, assicura che le informazioni relative alle competenze e all’esperienza dei commissari siano rese pubbliche, favorendo così la fiducia nel processo di valutazione delle offerte.

Questo significa che le informazioni relative alle competenze, all’esperienza professionale e alla formazione dei commissari devono essere rese pubbliche e accessibili a tutti. La pubblicazione dei curricula consente ai partecipanti alle procedure di gara e al pubblico in generale di avere una chiara visione delle qualifiche dei membri della Commissione, fornendo una base oggettiva per valutare la legittimità e la competenza delle persone coinvolte nella valutazione delle offerte.

Ma non solo.

Il nuovo Codice stabilisce anche una tempistica specifica per la pubblicazione dei curricula dei commissari. Fino al 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione contenuta nell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016; dal 1 gennaio 2024, tuttavia, entrerà in vigore l’omologa disciplina prevista all’articolo 28 del nuovo Codice. Questa tempistica precisa consente una graduale transizione verso le nuove disposizioni, assicurando che l’obbligo di trasparenza sia adeguatamente rispettato.

Criterio della competenza

Il secondo comma dell’articolo 93 stabilisce che i commissari devono essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto“. Questo significa che i commissari devono possedere una competenza specifica e qualificata nel settore in cui ricade l’appalto. La scelta di commissari competenti è fondamentale per assicurare che le offerte siano valutate da professionisti esperti, in grado di comprendere appieno le specifiche esigenze e caratteristiche dell’appalto in questione.

Si può notare che, in questo contesto, la competenza richiesta non è necessariamente limitata alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto, ma si riferisce a aree tematiche omogenee. Ciò consente una maggiore flessibilità nella scelta dei commissari, in modo che essi possano fornire una valutazione completa e competente dell’offerta, anche se non hanno competenze specifiche in tutte le singole attività coinvolte nell’appalto.

In estrema sintesi, la competenza richiesta ai commissari riguarda la conoscenza approfondita e specializzata nel settore a cui si riferisce l’appalto. Questo significa che i commissari devono avere una solida comprensione delle esigenze, delle tecnologie e delle normative specifiche che riguardano l’oggetto dell’appalto. Una competenza, dunque, che riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli giuridici e amministrativi relativi al settore di riferimento, in modo da poter valutare in modo adeguato e accurato le offerte presentate.

Tuttavia, specie in passato si è discusso se sia necessario che tutti i membri della Commissione siano esperti o se sia sufficiente che almeno la maggioranza lo sia. Secondo alcune interpretazioni, la presenza di esperti nella maggioranza dei membri può essere sufficiente per garantire l’efficacia della scelta tecnico-discrezionale. Inoltre, tale competenza non deve essere necessariamente dimostrata solo attraverso un titolo di studio, ma può essere derivata anche da esperienze professionali o incarichi pregressi, purché documentate nel curriculum dei componenti.

Nondimeno, la giurisprudenza più recente ha rimarcato che il principio di competenza non può essere aggirato: la presenza di esperti è indispensabile per garantire la correttezza e l’efficacia delle valutazioni tecniche ed economiche delle offerte, quindi, anche se per motivi di efficienza organizzativa si ammette la presenza di esperti solo nella maggioranza dei membri o si valutano altre forme di competenza tecnica, è fondamentale che la Commissione possieda gli esperti necessari per svolgere adeguatamente il suo ruolo consultivo.

Detto in altri termini, l’efficienza organizzativa può essere tenuta in considerazione, ma non deve mai mettere in secondo piano il principio di competenza, che è fondamentale per garantire una valutazione tecnico-economica adeguata e trasparente delle offerte presentate dagli operatori economici.

Criterio della rotazione

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, è stata abrogata la previgente normativa sull’Albo dei Commissari di gara, che era stata concepita come uno strumento per garantire la rotazione dei commissari. L’abolizione di tale Albo ha portato a una revisione del criterio della rotazione, rendendolo operativo in ogni procedura di costituzione della Commissione giudicatrice.

Il nuovo Codice conferma l’importanza del criterio della rotazione nella nomina dei commissari di gara. La rotazione implica che i commissari non debbano essere sempre gli stessi, ma che sia opportuno variare la composizione della Commissione di gara nel tempo. Questo criterio è stato introdotto per promuovere la diversità di vedute e garantire una maggiore imparzialità nel processo di valutazione delle offerte.

È importante sottolineare che la novità del nuovo Codice sta nel fatto che la rotazione non è più limitata a situazioni specifiche o a particolari tipologie di appalti, ma è un requisito generale che si applica ogni qualvolta si costituisce una commissione giudicatrice.

In altri termini, il criterio della rotazione implica che, per ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, i membri della Commissione giudicatrice devono essere diversi da quelli nominati nelle procedure precedenti. Questo garantisce un ricambio periodico dei commissari, evitando che gli stessi membri partecipino continuamente alle valutazioni delle offerte, così prevenendosi il rischio di favoritismi nei confronti di specifici operatori economici, contribuendo a preservare l’indipendenza e l’imparzialità della Commissione.

A ogni buon conto, sia ben chiaro che la rotazione dei membri della Commissione giudicatrice non esime dalla valutazione delle cause di incompatibilità, come definite nell’articolo 93 del nuovo Codice. I commissari devono essere esclusi dalla nomina se si verificano situazioni di conflitto di interessi o se sono stati coinvolti in determinate attività o incarichi che potrebbero compromettere la loro indipendenza e imparzialità nel processo di valutazione delle offerte.

Il nuovo Codice, rigettando l’impianto previgente del d.lgs. 50/2016, stabilisce che la commissione giudicatrice:

  • sia presieduta da un dipendente della stazione appaltante;
  • sia composta da dipendenti della stessa stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 93 consente al RUP di far parte della commissione.

Inoltre, la nuova normativa ha superato l’incompatibilità endoprocedimentale, cioè quell’orientamento secondo il quale coloro che erano coinvolti nella procedura (il RUP, tra tutti) non potessero essere nominati come commissari. Questa circostanza apre alla possibilità per gli stessi dipendenti dell’ente appaltante, con incarichi legati alla procedura, di essere selezionati come commissari, sempre garantendo la massima trasparenza e imparzialità.

Difatti, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, la presenza in Commissione del RUP era molte volte vista con sfavore dalla giurisprudenza, poiché si riteneva che chi aveva redatto la lex specialis (la documentazione di gara) non potesse essere componente della commissione, in modo da garantire una separazione tra chi preparava il regolamento di gara e chi doveva applicarlo in modo imparziale.

Come detto, la composizione della Commissione giudicatrice secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici promuove l’internalizzazione della valutazione delle offerte, attribuendo una maggiore centralità ai dipendenti interni e riconoscendo il ruolo del RUP nella Commissione. Tale approccio mira a garantire una valutazione più accurata e consapevole delle offerte, promuovendo l’efficienza e l’affidabilità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Questa innovazione è stata introdotta sulla base della convinzione che il RUP, avendo una profonda conoscenza dell’oggetto dell’appalto e dei bisogni dell’amministrazione, possa apportare un importante valore aggiunto alla Commissione giudicatrice. La sua partecipazione assicura una visione completa e approfondita delle esigenze dell’amministrazione, consentendo una valutazione più informata e mirata delle offerte presentate dai concorrenti.

La presenza del Responsabile Unico di progetto (RUP) nella Commissione giudicatrice rappresenta una significativa novità introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha ridefinito il ruolo e le competenze del RUP all’interno delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Quindi, con il nuovo Codice, sia per i contratti sottosoglia comunitaria sia per quelli sopra soglia, è stato riconosciuto il ruolo del RUP nella Commissione giudicatrice.

Nelle procedure per gli appalti sottosoglia, il RUP può addirittura presiedere l’organo di valutazione, mentre per quelli sopra soglia, può farne parte come commissario e – parrebbe – non come Presidente. Difatti, con esclusivo riferimento agli enti locali, l’art. 224, terzo comma, del d.lgs. 36/2023, nel modificare l’art. 107 del TUEL ha precisato che negli appalti sottosoglia il ruolo di Presidente può essere assunto anche dal RUP, con ciò implicitamente escludendo la nomina a tale ruolo anche negli appalti superiori alle soglie.

In altri termini, la norma evidenzia che la composizione della commissione di gara, anche per motivi economici e di valorizzazione delle risorse interne, deve essere prioritariamente composta da dipendenti dell’amministrazione interessata all’appalto. Tuttavia, nel sopra soglia, la presidenza della commissione di gara rimane una funzione dirigenziale, come specificato nell’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000.

Al netto di tale ultimo rilievo, giova infine rammentare che la nomina del RUP come membro della Commissione giudicatrice deve comunque essere valutata con riferimento alla singola procedura. Ciò significa che, se vi sono situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità specifiche per un determinato appalto, il RUP, al pari di qualsivoglia altri soggetto che si trovi nella medesima situazione, non potrà farne parte.

I criteri di esclusione dalla nomina a commissari, stabiliti dall’articolo 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, hanno l’obiettivo di garantire l’imparzialità e l’assenza di conflitti di interesse nella selezione dei membri della Commissione giudicatrice. Questi criteri mirano a evitare situazioni in cui i commissari potrebbero essere influenzati o avere interessi personali che potrebbero compromettere l’integrità del processo di valutazione delle offerte.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, a differenza del precedente, non contempla più il principio della “separazione” dei componenti della commissione giudicatrice. Questo principio, presente nell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, stabiliva che i membri della commissione giudicatrice non potevano avere svolto o svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto oggetto della gara.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva interpretato questa norma come un modo per garantire una rigorosa separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte, al fine di preservare la neutralità del giudizio. Tuttavia, il nuovo Codice non incorpora più questo principio di separazione, sebbene continui ad applicare la normativa in materia di conflitto di interesse.

È fondamentale rispettare tali criteri di esclusione per preservare l’integrità e la trasparenza della Commissione giudicatrice, assicurando che la valutazione delle offerte avvenga in modo equo e obiettivo. La corretta applicazione di questi criteri aiuta a prevenire potenziali situazioni di favoritismi o di distorsioni nel processo di aggiudicativo degli appalti pubblici, contribuendo a instaurare una sana concorrenza e a promuovere la qualità dei servizi e delle opere pubbliche.

Le casistiche da tenere in considerazione sono quelle che seguono.

Appartenenza a organi di indirizzo politico della stazione appaltante

La normativa esclude dalla nomina a commissari coloro che hanno fatto parte di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione. Questo requisito si applica per evitare situazioni in cui membri dell’ente appaltante, con ruoli decisionali, potrebbero avere un impatto indebito sulla selezione delle offerte.

Condanne per reati previsti nel codice penale

I soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, sono esclusi dalla nomina a commissari. Questo criterio si basa sulla necessità di garantire l’integrità morale e l’affidabilità dei membri della Commissione giudicatrice, evitando la partecipazione di individui che hanno un passato penale compromettente.

Conflitto di interessi con operatori economici partecipanti alla procedura

È prevista l’esclusione dalla nomina a commissari di coloro che si trovano in conflitto di interessi con uno degli operatori economici che partecipano alla procedura di aggiudicazione.

La norma sul conflitto di interesse nel contesto del nuovo Codice dei contratti pubblici specifica che situazioni di conflitto di interesse includono quelle che determinano l’obbligo di astensione in base all’art. 7 del DPR 62/2013.

Questo articolo stabilisce che i dipendenti pubblici hanno il dovere di astenersi dal partecipare a decisioni o attività che potrebbero coinvolgere interessi:

  1. Propri, ovvero interessi dei loro parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi.
  2. Interessi di persone con le quali il dipendente ha rapporti di frequentazione abituale.
  3. Interessi di soggetti o organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge hanno cause pendenti, gravi inimicizie o rapporti di credito o debito significativi.
  4. Interessi di soggetti o organizzazioni di cui il dipendente è tutore, curatore, procuratore o agente, nonché interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il dipendente è amministratore, gerente o dirigente.
  5. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Un conflitto di interessi potrebbe verificarsi, ad esempio, se un commissario ha legami finanziari, familiari o di altra natura con una delle aziende concorrenti. Questo criterio mira a garantire che i commissari siano imparziali e indipendenti da qualsiasi influenza esterna durante il processo di valutazione.

Il riesame delle offerte e le incompatibilità sono aspetti rilevanti nel contesto del nuovo Codice dei contratti pubblici, regolati dall’articolo 93, al fine di garantire la correttezza e l’imparzialità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Riesame delle offerte

La possibilità di riesaminare le offerte è stata mantenuta anche nel nuovo Codice. Questo significa che, in caso di annullamento di una prima aggiudicazione, la Commissione giudicatrice ha il potere di rivalutare le offerte ricevute e prendere una nuova decisione di aggiudicazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che il riesame è possibile solo se l’annullamento della prima aggiudicazione non è dovuto a un vizio nella composizione della Commissione. In altre parole, se il motivo dell’annullamento riguarda problemi legati alla composizione della Commissione, questa non può procedere a un nuovo riesame delle offerte. Questa disposizione è volta a preservare l’imparzialità e l’indipendenza della Commissione, evitando che eventuali errori o irregolarità nella sua composizione possano influenzare il processo di valutazione delle offerte.

Incompatibilità

Le incompatibilità previste nell’articolo 93 del nuovo Codice riguardano situazioni che rendono una persona ineleggibile o non idonea a essere nominata come commissario per la valutazione delle offerte. Le situazioni di incompatibilità sono indicate al paragrafo precedente.

Il seggio di gara rappresenta un’importante novità introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Esso riguarda specificamente gli appalti da aggiudicarsi al ribasso, ovvero quelli in cui viene scelto il contraente sulla base dell’offerta determinata dal prezzo o costo proposto.

Definizione del seggio di gara

Il seggio di gara, che può essere anche monocratico, è un organismo tecnico incaricato di svolgere una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti in un appalto pubblico. Esso si occupa di calcolare e confrontare i prezzi o costi delle offerte al fine di determinare l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico. Si tratta di un’attività strettamente quantitativa, poiché il seggio di gara non si occupa della valutazione delle altre componenti dell’offerta (ad esempio, la qualità tecnica o la tempistica di esecuzione).

La presenza del seggio di gara rappresenta un importante strumento per garantire un processo di valutazione delle offerte economiche accurato, oggettivo e trasparente, nell’ambito degli appalti pubblici basati sul criterio del ribasso. Questo organismo tecnico contribuisce a garantire una gestione efficiente delle offerte economiche e a selezionare il contraente più conveniente per l’ente appaltante, assicurando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la tutela dell’interesse generale nella realizzazione dei progetti e delle opere pubbliche.

Nomina e composizione del seggio di gara

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 93 del nuovo Codice, i componenti (o, più frequentemente, il componente) del seggio di gara devono essere scelti all’interno della stazione appaltante, tenendo conto dei criteri di trasparenza e competenza.

Pare curioso che, diversamente da quanto previsto in relazione alla Commissione giudicatrice, nel seggio di gara non si richiami il criterio della rotazione, e quindi il/i membro/i possa/no essere riconfermato/i in diverse procedure di aggiudicazione. Tale circostanza è verosimile possa essere giustificata dall’esigenza di garantire una continuità nella valutazione delle offerte economiche, peraltro in assenza del rischio che la valutazione sia inquinata dall’esercizio di discrezionalità tecnica (assente del tutto in caso di scrutinio vincolato).

E’ stato inoltre precisato che lo stesso RUP possa procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche (d.lgs. 36/2023, Allegato I.2, art. 7), di talché questo soggetto, da solo, potrà svolgere l’attività del seggio di gara, comparando le offerte con il criterio del minor prezzo. In tale ipotesi, è sempre consigliabile che alle operazioni assistano altri dipendenti della stazione appaltante, in qualità di testimoni, per certificare lo svolgimento dei fatti senza assunzione di responsabilità.

Ruolo e funzioni del seggio di gara

Il seggio di gara svolge una funzione tecnica e strettamente matematica nella procedura di aggiudicazione. Il suo compito principale è quello di effettuare il calcolo dei prezzi o costi delle offerte presentate, seguendo rigorosamente i criteri indicati nel bando di gara. In tal modo, il seggio di gara contribuisce a garantire una valutazione oggettiva e trasparente delle offerte economiche, evitando qualsiasi discrezionalità nella determinazione dell’offerta più vantaggiosa.

Incompatibilità del seggio di gara

Anche per i membri del seggio di gara si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti della Commissione giudicatrice.

Tuttavia, diversamente da quanto previsto in relazione ai membri della commissione giudicatrice, il comma 7 dell’art. 93 richiama l’applicabilità (tassativa) di solo due cause di incompatibilità, escludendo invece dall’elenco quella che inibirebbe l’accesso alla funzione ai componenti dell’organo di indirizzo politico nel biennio precedente (lett. a del comma 5 del medesimo art. 93).

Verosimilmente, anche in questo caso, venendo praticamente del tutto meno l’esigenza di garantire l’imparzialità del seggio di gara – che, lo si ribadisce, svolge attività meramente “aritmetiche” – si è ritenuto eccessivo annoverare anche gli ex componenti di organi politici tra i soggetti non abilitati a svolgere la funzione in parola.

Conseguenze della mancata pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari di gara

Come rammentato dall’ANAC con parere precontenzioso 448/2023, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza «la mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide in alcun modo sulla legittimità degli atti di gara, non costituendo siffatto adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina» (T.A.R. Campania Salerno, 13 aprile 2023, n. 834, che richiama Cons. St., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283).

Dunque, l’eventuale carenza nella pubblicazione dei curricula dei commissari non può comportare l’annullamento dell’intera procedura.

Di seguito screenshot estratto dal parere citato:

pubblicazione curricula commissari gara


Follow us on Social Media