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NB–> L’Arera, con la deliberazione 362/2020/R/RIF, ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o di uno dei servizi che lo compongono, prospettando l’introduzione di contenuti minimi omogenei volti a disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore. Il documento che segue, conforme a quello approvato con Deliberazione Arera 385/2023/R/RIF, contiene pertanto i soli contenuti minimi che andrebbero disciplinati a livello pattizio e pertanto andrà adeguato allo specifico contesto di riferimento, coerentemente con la documentazione della procedura di affidamento.


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Indice

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 – Definizioni 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni: 

  • Disciplinare tecnico è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l’erogazione del Servizio affidato;  
  • Parti sono l’Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto
  • Servizio affidato è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente. 

Articolo 2 Oggetto e finalità 

Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.  

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l’Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui: 

  1. adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica; 
  2. approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto; 
  3. adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell’eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario. 

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui: 

  1. garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall’Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente; 
  2. realizzare gli obiettivi previsti dall’Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;  
  3. intervenire nell’ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2, lettera a), del presente contratto, fornendo all’Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell’aggiornamento dei documenti di pianificazione; 
  4. adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto. 

Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

Il Gestore provvede all’esercizio del Servizio affidato secondo il modello ______________________

[affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house providing], in adempimento alle deliberazioni dell’Ente territorialmente competente n.  _____, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente. danno atto che per lo svolgimento delle attività di cui al comma XX del presente 

Articolo 4 – Perimetro del Servizio affidato 

Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall’insieme delle seguenti attività:  

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE]

L’esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:  

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE CON RIFERIMENTO A CIASCUN COMUNE]

[Nel caso in cui siano affidati servizi ulteriori] Al Gestore sono altresì affidate le attività indicate nella Sezione “Attività esterne al perimetro regolato [o Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani]” del presente contratto, che indica altresì le modalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti. 

 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni di perimetro] Le Parti danno atto delle seguenti variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.  

[ELENCO DELLE VARIAZIONI PROGRAMMATE, RELATIVA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, IN TERMINI DI PERIMETRO AMMINISTRATIVO E/O NUMERO E/O CONSISTENZA DI ATTIVITÀ AFFIDATE; IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE] 

Articolo 5 – Durata dell’affidamento  

Il presente contratto ha durata di ______  .

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell’affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 

  1. nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;  
  2. mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;  
  3. nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti. 

TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

Articolo 6 – Corrispettivo contrattuale  

Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente. 

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO] 

Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore. 

Articolo 7 – Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

L’Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l’adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente. 

Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui all’art. 26, commi 2 e 3.  

Articolo 8 – Piano Economico Finanziario di Affidamento  

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.  

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi: 

  1. il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale; 
  2. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  
  3. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono. 

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. 

Articolo 9 – Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento 

Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all’Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall’Autorità e per tutta la durata residua dell’affidamento. 

Ai fini dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

  1. il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; 
  2. l’Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest’ultimo – verificandone la completezza, la coerenza e la congruità – e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; 
  3. l’Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.  

L’Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.  

Articolo 10 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario 

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all’Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.  

L’istanza deve contenere l’esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell’equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.  

È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell’istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento. 

Articolo 11 – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all’aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma: 

  1. la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti; 
  2. la modifica del perimetro o l’estensione della durata dell’affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto. 

Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio. 

Articolo 12 – Procedimento per la determinazione e l’approvazione delle misure di riequilibrio

L’Ente territorialmente competente decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all’Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.  

L’Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall’Ente territorialmente competente nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l’Autorità può disporre misure cautelari. 

TITOLO III – QUALITA’ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza

Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.  

 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento. 

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL’INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE] 

Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti. 

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.

TITOLO IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell’Ente territorialmente competente

L’Ente territorialmente competente è obbligato a:  

  1. garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;  
  2. adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio. 

Articolo 15 – Ulteriori obblighi del Gestore

Il Gestore è obbligato a:  

  1. conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall’Ente territorialmente competente;  
  2. raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all’utenza, previsti dalla regolazione dell’Autorità e assunti dal presente contratto;  
  3. provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell’aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all’intero periodo di affidamento; 
  4. trasmettere all’Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell’Autorità;  
  5. prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento; 
  6. dare tempestiva comunicazione all’Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell’erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente; 
  7. restituire all’Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell’affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;  
  8. prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto; 
  9. pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni; 
  10. attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente; 
  11. proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità e dal presente contratto; 
  12. rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell’Autorità e dal presente contratto. 

Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

TITOLO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 – Obblighi del Gestore 

Il Gestore predispone con cadenza _____ una relazione contenente dati e  informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.  

Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l’accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’Articolo 17. 

Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a _____ anni successivi a quello della registrazione. 

Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l’inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni: 

  • beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente; 
  • beni strumentali di terzi. 

Articolo 17 – Programma di controlli 

L’Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza a cui i servizi sono destinati. 

Il programma di controlli individua l’oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell’ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all’Autorità e all’Ente territorialmente competente anche nell’ambito dell’attuazione della regolazione pro tempore vigente. 

Nell’ambito dei controlli l’Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio. 

Il programma di controlli individua l’eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell’Ente territorialmente competente.  

Articolo 18 – Modalità di esecuzione delle attività di controllo 

L’Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all’Articolo 17.  

TITOLO VI – PENALI E SANZIONI 

Articolo 19 – Penali 

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile. 

Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente: 

[INDICARE LE INADEMPIENZE E LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE AL GESTORE]

In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti. 

L’Ente territorialmente competente comunica all’Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza. 

Articolo 20 – Sanzioni 

L’Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all’Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.  

Articolo 21 – Condizioni di risoluzione  

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l’intimazione ad adempiere secondo la previsione dell’articolo 1454 del Codice civile. 

TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO 

Articolo 22 – Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente  

L’Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall’avvenuta cessazione.  

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente. 

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell’inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l’Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante. 

L’Ente territorialmente competente dispone l’affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente, comunicando all’Autorità le informazioni relative all’avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.  

L’Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l’obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all’Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell’affidamento; l’Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all’Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell’ambito dei procedimenti di competenza.  

A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.  

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all’affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato. 

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall’Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24. 

In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali: 

[INDICARE LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE ALLA PARTE INADEMPIENTE]

Articolo 23 – Trattamento del personale   

Il Gestore entrante garantisce l’applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente. 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 24 – Garanzie  

In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l’importo di ____   €, in base alle disposizioni di legge.  

Il Gestore si impegna a dare comunicazione all’Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. 

Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell’Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito. 

La prestazione della garanzia non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.  

Articolo 25 – Assicurazioni  

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per ____

  1. Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di ____ €; 
  2. Protezione dei beni strumentali all’esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di _____  €. 

Articolo 26 – Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di: 

  • disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;  
  • provvedimenti di regolazione dell’Autorità; 
  • provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge; – modifiche programmate indicate nel presente contratto. 

Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse. 

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPRENDERE IN TALE FATTISPECIE] 

Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Articolo 27 – Allegati  

Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale e sostanziale – del presente contratto: 

  1. Deliberazione dell’Ente territorialmente competente n. _____ (scelta della forma di gestione); 
  2. Determinazione dell’Ente territorialmente competente n.  ____ (affidamento del servizio); 
  3. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento; 
  4. Piano Economico Finanziario di Affidamento; 
  5. Inventario dei beni strumentali;  
  6. Elenco del personale trasferito al gestore entrante; 
  7. Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato; 
  8. Disciplinare tecnico. 
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