convenzione segretario comunaleconvenzione segretario comunale

Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle  funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di _____________        

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Ente è interessato alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata con altri Comuni;

RILEVATO che i Comuni di _____________, previa intesa conclusa per le vie brevi, intendono costituire la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, convenzionando gli uffici di segreteria, allo scopo di servirsi dell’opera di un solo Segretario Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero Dell’interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l’art. 2, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l’ufficio di segreteria” e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che la nuova sede di segreteria convenzionata deve essere disciplinata secondo le novità introdotte dal citato Decreto;

VISTO ed esaminato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO il suindicato schema meritevole di approvazione;

VISTO il Capo II del Titolo IV del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI _________________

DELIBERA

1- DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di _________ e di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione;

2- DI PRENDERE ATTO:

  • che l’Ente capofila è il Comune di ___________, in quanto avente maggiore popolazione;
  • che la nuova convenzione ha decorrenza dal giorno _____;
  • che la scadenza della convenzione è fissata al _______ e potrà essere risolta anticipatamente nei casi ivi previsti;

3- DI DARE MANDATO all’ufficio segreteria di effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la sottoscrizione della convenzione; 

4- DI DICHIARARE infine, a seguito di separata votazione con voti ________________ il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.


CONVENZIONE TRA I COMUNI DI __________________ PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L’anno ________, il giorno _______ del mese di , fra i Sindaci dei Comuni di _______________,  rappresentati rispettivamente da:

  • ____, nato a ______ il ____ , Sindaco pro tempore del Comune di _____, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
  • ____, nato a _______ il _______, Sindaco pro tempore del Comune di ____, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
  • ____, nata  a  il _______, Sindaco pro tempore del Comune di ____, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta; 

PREMESSO:

che l’art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 10 del D.P.R. n.465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell’Interno servizio gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio di segreteria;

che i Comuni di ____, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell’Interno – servizio gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;

che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

  • n. …. del ………….. del Comune di ____
  • n. …. del ………….. del Comune di ____
  • n. …. del ………….. del Comune di ____

VISTO il Decreto del Ministero Dell’interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l’art. 2, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l’ufficio di segreteria” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.____, ammonta a:

  • ____ abitanti quanto al Comune di ____
  • ____ abitanti quanto al Comune di ____
  • ____ abitanti quanto al Comune di ____

che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE ____, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. ______ abitanti.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell’art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell’opera di un solo Segretario per l’espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di ____ è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.

Art. 3 – DURATA. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno ____ e termineranno il ________.

La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

  1. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti; 
  2. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare,  con effetto decorsi ____ giorni dall’avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile. 

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano ex Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. 267/00.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l’assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.   

L’orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l’articolazione dell’orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell’uno o dell’altro dei Comuni associati.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile. 

Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché le spese per la formazione professionale nella seguente misura:

____% a carico del Comune di ____

____% a carico del Comune di ____

____ % a carico del Comune di ____

Nella stessa misura di cui sono ripartite gli oneri per le indennità accessorie, comunque denominate, eventualmente spettanti al Segretario in ragione di specifiche disposizioni contrattuali. Restano esclusi da quanto disposto al periodo precedente i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l’espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti,  che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale nell’interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. I compensi di cui sopra, oneri diretti e riflessi compresi, saranno contabilizzati e pagati direttamente dal Comune capo-convenzione, al quale gli altri Comuni corrisponderanno, entro il mese di giugno di ogni anno, un acconto pari al 50% della somma iscritta nel proprio bilancio e, sulla base di specifica rendicontazione annuale, provvederanno, entro un mese dal ricevimento della stessa, a rimborsare il saldo della quota parte di loro competenza. In caso di necessità finanziarie, il Comune Capo-Convenzione potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l’attività di rogito saranno ripartiti e liquidati annualmente dal Comune Capo-Convenzione, cumulativamente, precisandosi che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 dell’ex Agenzia e comunque secondo la disciplina applicabile. 

Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d’accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

Art. 8 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Follow us on Social Media