La Corte Conti Lombardia 154 2022 ha esaminato un quesito avente ad oggetto l’ammissibilità di una deroga al vincolo di spesa per il personale posto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, legge n. 296/2006, per coprire “il maggiore costo del servizio di segretario comunale”.
La norma di riferimento è l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 che impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale.
Il comma 557 quater del medesimo articolo di legge aggiunge che, “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Al riguardo, la giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (Corte Conti Lombardia 243 2021).
Più nello specifico, è stato sottolineato che «la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge».
Il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato D.L. n. 34/2019), secondo cui “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Deroghe ai vincoli di spesa per Segretario Comunale per il triennio 2023/2026
Resta, tuttavia, da precisare che il DL 44/2023 (art. 3, comma 6) ha previsto, per gli anni 2023-2026, che per i Comuni sprovvisti del Segretario Comunale alla data in vigore del decreto stesso (22.4.2023) la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, commi 557 e 592, della legge 296/2006 e dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; tale spesa deve essere considerata al netto del contributo previsto dall’art. 31 bis, comma 5, del DL 152/2021.
Art. 3, comma 6, DL 44/2023
COMMA 6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.