Attribuzione delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (Ausiliari del traffico).
I L S I N D A C O
VISTO l’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che testualmente recitano:
“132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;
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VISTO l’art. 68, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che testualmente recitano:
“1. I commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 25 settembre 1997, recante: “Art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Personale addetto all’accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.”;
RITENUTO necessario, al fine di potenziare la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta, avvalersi della facoltà prevista dalle norme sopra riportate;
ACCERTATO preventivamente che i soggetti ai quali vengono conferite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sono in possesso della richiesta adeguata professionalità e di specifica idoneità psico-fisica;
ACCERTATA, altresì, l’assenza, a carico dei detti soggetti, di precedenti o pendenze penali;
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VISTI:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- il vigente contratto decentrato integrativo;
- lo statuto comunale;
D E C R E T A
1- DI ATTRIBUIRE ai soggetti di seguito elencati le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nei limiti previsti dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrati dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 448:
A) DIPENDENTI COMUNALI: _____________
B) DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI PARCHEGGI (limitatamente alle aree oggetto di concessione): _____________
C) PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE: _____________
2- DI PRECISARE CHE:
tutta l’attività di gestione dei verbali, successivi alla loro redazione (notifiche, riscossioni, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc.), è effettuata dal Comando di Polizia Municipale di questo Comune. Al comando compete anche un’attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto;
il Comando di Polizia Municipale doterà i soggetti di cui sopra di apposita tessera di riconoscimento nonché, in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno, n. 300, in data 25 settembre 1997, paragrafo 3, del seguente specifico abbigliamento distintivo _________;
3- DI AVVERTIRE che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di _____ o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.