PER SCARICARE QUESTO DOCUMENTO IN FORMATO EDITABILE INSERISCI LA TUA MAIL
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che, con nota acquisita al protocollo comunale … del ……., il signor ……., residente a ……, in qualità di………, ha manifestato la volontà della………….di donare a questo Comune ………..;
CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante;
OSSERVATO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni mobili di modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile;
TENUTO CONTO che:
l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 (Forma della donazione), primo comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”;
l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 783 Codice civile;
tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni.
RILEVATO che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia;
RITENUTO di accettare la donazione in oggetto, atteso che trattasi di bene di indubbio valore formale e simbolico, esprimendo pertanto apprezzamento e gratitudine nei confronti della donante;
VISTI gli artt. 42,48 e 107 del TUEL e riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto in quanto provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi;
VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
VISTO: – il Titolo V, Libro II, del Codice civile; – l’art. 1 della Legge n. 192/2000;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – cd. T.U.E.L..;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Uffici e Servizi
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti e votanti,
DELIBERA
1) Di accettare la donazione meglio specificata in premessa;
2) Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono qui integralmente riportate, le donazione de qua, avendo ad oggetto beni di modico valore, prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico;
3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..