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PREMESSO CHE in data ______, con nota acclarata al prot. comunale n. ____, il sig. ______ , identificato in atti, ha comunicato la volontà di donare a questo Comune ______ di sua proprietà sito ___________ e individuato catastalmente come segue: __________
RICHIAMATI gli articoli 769 e seguenti del Codice Civile, in materia di donazioni ed in modo particolare:
- l’articolo 782 del Codice Civile, 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed in forma solenne, a pena di nullità, e l’accettazione può essere fatta in calce all’atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;
- l’articolo 782 del Codice Civile, 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l’accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificata al donante;
DATO ATTO CHE, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l’accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia, come confermato successivamente con Legge 22 giugno 2000 n. 192;
VISTO, in particolare, l’art 13, comma 1, della legge 127/97, così come sostituito dall’art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, che prevede quanto segue: “1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto”;
VISTO l’articolo 42, comma 2°, lettera l), del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
VISTA la relazione di stima redatta dal __________ concernente il valore della donazione, dalla quale si evince la piena e libera disponibilità dello stesso da parte dei proprietari, non esistendo su di esso alcun tipo di vincolo ivi compreso quello ipotecario;
APPURATO che dalla stessa relazione si evince altresì il vantaggio economico dell’operazione in quanto le uniche spese a carico del Comune consistono nella registrazione e trascrizione dell’atto di donazione;
RILEVATO, altresì, che l’istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del titolo V del libro II del codice civile, impone che il Comune – donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà successivamente trasfuso nell’atto pubblico;
CONSIDERATO che l’accettazione della donazione di cui trattasi non comporta incremento di spesa per il Bilancio Comunale, ma determina l’incremento dello stato patrimoniale e, come tale, è ad esclusivo vantaggio per questo Comune;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal ______ in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti ………….. favorevoli, …….astenuti….contrari espressi nelle forme di legge dai n…….. consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. DI ACCETTARE la donazione dell’immobile identificato in preambolo;
2. DI APPROVARE la perizia di stima redatta dall’ufficio __________;
3. DI PRENDERE ATTO che la donazione sopra descritta avverrà a titolo gratuito con spese a carico del Comune;
4. DI AUTORIZZARE la donazione in oggetto e la sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco pro tempore;
5. DI DARE MANDATO al ______ adottare gli atti conseguenti e derivanti dall’approvazione del presente atto,
Quindi
Con voti ………..favorevoli,………., astenuti…, contrari……., espressi nelle forme di legge dai n…… consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.