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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con atto di citazione/ricorso/ecc, notificato all’Ente in data ____, prot. n. _____, questo Comune veniva convenuto in giudizio dinanzi al ________ (RG. _____), in ordine a una richiesta di _______;
- con Deliberazione della Giunta Comunale ______ si è disposto di procedere al conferimento di un incarico ad un legale per intraprendere, in relazione al contenzioso in parola, tutte le iniziative utili alla tutela dell’Ente stesso;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data _____, prot. n. _____, con la quale l’Avvocato incaricato ha comunicato di aver definito una bozza di accordo transattivo con la controparte, ivi allegato;
TENUTO CONTO del parere formulato dall’Avvocato incaricato da questo Ente con la succitata deliberazione, acclarato al prot. comunale n. ____ del ____, in atti, cui si rinvia;
RITENUTO che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal dall’Avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un’occasione di importante risparmio per l’Ente, garantendo l’annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti;
CONSIDERATO, dunque, che appare opportuno e conveniente per il Comune addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal legale difensore, al fine di porre fine ad una controversia già cominciata;
RILEVATO, inoltre, che la Giunta Comunale non intravede ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dal suddetto parere;
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di conciliazione che, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, verrà con il medesimo approvata;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, per conto dell’Ente, l’atto di cui trattasi;
VISTA la proposta di accordo transattivo, pervenuta dal Legale incaricato, acclarata al prot. n. _____, per la definizione del procedimento in parola, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
CONSTATATO, inoltre,
- che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l’autorizzazione ad agire in giudizio;
- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’art. 194 del T.U.E.L., dedicato al “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;
VERIFICATO che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento; pertanto, con riferimento agli stessi, l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi;
PRESO ATTO che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:
- esistenza di una controversia pendente dinanzi all’Autorità Giurisdizionale;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell’art. 1321 c.c.;
- l’accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell’opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio e che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area competente si provvederà ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa;
RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ex art. 49 T.U.E.L.;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1- DI DEFINIRE transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il procedimento giurisdizionale richiamato in narrativa;
2- DI APPROVARE l’allegato schema di atto di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3- DI RACCOMANDARE all’ufficio segreteria l’oscuramento dei dati non rilevanti, ai sensi delle disposizioni in materia di privacy;
4- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del predetto atto.
Successivamente, con separata e unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
5- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.