delibera giunta di concessione locali associazionedelibera giunta di concessione locali associazione

Premesso che questo Comune è proprietario di un immobile sito presso ______, individuato catastalmente come segue: ________;

Dato atto che _____, con sede in _____ alla _____, ha espresso, con nota prot. ____ del _____, l’esigenza di avere a disposizione di locali da adibire a ______, per il periodo settembre _____;

Appurato che l’immobile in parola è un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, un’utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi ricorrendo a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato);

Visto l’art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017: che testualmente dispone:

“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile”.

Rilevato che il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici, approvato con deliberazione _____ prevede,  all’art. _____, la possibilità di _________;

Rilevato che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall’art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, «appare giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni». (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012,  Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e  Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216); 

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

Visto l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Rilevato 

che il soggetto richiedente è associazione locale senza scopo di lucro che persegue, tra l’altro, finalità di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue accezioni, con particolare riferimento alle attività ___________;

che lo stesso, difatti, con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale in tutti i suoi aspetti, attraverso ________,  effettua da lungo tempo questa meritevole attività, contribuendo altresì alla promozione del territorio comunale durante ________;

Atteso, dunque, che il soggetto richiedente svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose attività di carattere socio – ricreativo sul territorio del Comune;

Rilevato che le finalità perseguite dall’Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l’utilità sociale perseguita concedendo in comodato d’uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

Rammentato che:

  • il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;
  • l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;
  • nel richiamato questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l’interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di “agevolazioni” che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l’attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l’interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all’associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell’Amministrazione.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di concedere in comodato d’uso gratuito a ______ i locali identificati in preambolo, alle condizioni previste dall’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito (allegato “A) fino al _____;

3-Di autorizzare i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

4-Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa.

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

5-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale ____________

Contratto di comodato d’uso gratuito per immobile identificato catastalmente come segue:  ______

TRA

il Comune di _____, qui rappresentato dal _____________, Responsabile dell’Area _____ del medesimo Comune, residente per la carica presso la sede municipale, che interviene al presente atto ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in virtù de Decreto di nomina del Sindaco n. ___________ ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _______________ ;

(di seguito “comodante”);

E

L’Associazione __________________________________________________________ con sede in _______________________(Bs) via ______________________________ n.___, qui rappresentata dal/la sig./sig.ra _________________________________nata/o a ________________________ il ______________________, residente a ___________________ in via _________________ – nella sua qualità di __________________ di detta Associazione/Gruppo – Codice Fiscale ________________________________ 

(di seguito “comodatario”)

PREMESSO CHE

Il Comodante è proprietario dell’immobile individuato catastalmente come segue: ______

La Giunta comunale di Sulzano, con propria deliberazione n.____ del ___________ ha concesso in comodato d’uso gratuito alla suddetta Associazione una stanza dell’immobile identificato in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del codice civile,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, l’immobile individuato in premessa, da adibire alle finalità di cui alla nota acclarata al prot. comunale ______, cui si rinvia

Gli immobili oggetto del presente comodato vengono concessi dal Comodante nello stato di conservazione e manutenzione di fatto in cui si trovano. 

Articolo 2

Il Comodatario dovrà utilizzare gli immobili nel pieno ed assoluto rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito con il presente atto.

Il Comodatario inoltre dovrà utilizzare i locali esclusivamente per attività che non abbiano finalità di lucro e per le finalità individuate col presente atto e la destinazione non può essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta fosse mutata per fatto del Comodatario tale comportamento sarà considerato come grave inadempimento e determinerà la risoluzione immediata del presente contratto,  con conseguente restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.

Il presente contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del Comodatario nell’ipotesi di mutato uso dell’immobile e/o di esecuzione di lavori non autorizzati.

Articolo 3

Il presente rapporto decorre dalla data di sottoscrizione e fino al _______.  

La scadenza di cui sopra ha validità salvo disdetta del Comodatario, da comunicarsi con preavviso di almeno 2 mesi da effettuarsi mediante PEC o raccomandata R.R.

Alla scadenza del termine sopra convenuto, il Comodatario ha l’obbligo di restituire l’immobile oggetto del presente contratto senza che sia necessaria una qualsiasi richiesta da parte del Comodante. 

Ferma restando la durata massima del comodato fissata dal precedente comma 1 il Comodatario, a semplice richiesta del Comodante, si impegna a liberare l’immobile concessogli entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di disdetta inviata mediante PEC o raccomandata A/R, restituendolo al Comodante stesso nelle condizioni in cui l’immobile medesimo gli è pervenuto, salvo il normale deperimento d’uso. Il Comodatario non avrà nulla a che pretendere dal Comodante in conseguenza della restituzione anticipata dell’immobile.

Articolo 4

Il Comodatario non potrà in alcun caso cedere ad altri, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, salvo eventuale esplicita e formale autorizzazione in tale senso deliberata dai competenti organi del Comune comodante.

Il Comodatario non potrà installare attrezzature fisse, né apportare modifiche ai locali ed agli impianti senza la formale autorizzazione del Comune comodante.

Alla scadenza della concessione, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario su esplicita e formale autorizzazione del Comodante resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, salvo sempre il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dell’immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto anche con riferimento ad alcune e non tutte le modifiche apportate. 

L’esecuzione di lavori non autorizzati in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto o colpa del Comodatario. 

Il silenzio o l’acquiescenza del Comodante rispetto ad un mutamento d’uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, e saranno quindi prive di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

Articolo 5

Sono a carico del Comodatario gli oneri accessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal Codice Civile e dagli usi locali.

Il Comodatario dovrà altresì provvedere alla pulizia ed al decoro dell’area esterna all’immobile, in accordo e secondo le turnazioni decise con gli altri soggetti eventualmente comodatari dell’immobile di che trattasi.

Articolo 6

Le spese ordinarie per il godimento dei locali sono a carico del Comodatario.

Articolo 7

Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idoneo all’uso previsto impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. 

Al termine del rapporto di comodato, il Comodatario si impegna a riconsegnare al Comodante l’immobile e le sue pertinenze nello stato in cui si trova alla data odierna con esclusione del normale deperimento d’uso, ma pulito, tinteggiato ed in perfetto stato di funzionamento per quanto attiene gli impianti tecnologici e di servizio.

In qualsiasi momento il Comodatario dovrà permettere al Comodante di visitare, nelle ore diurne, i locali oggetto del comodato al fine di verificare la manutenzione e l’uso degli stessi.

Articolo 8

Il Comodatario si obbliga ad usare i locali concessi con tutte le cautele necessarie a non causare danni di qualsiasi genere e terrà comunque sollevato ed indenne il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose in conseguenza o in dipendenza della presente concessione.

Sono a carico del Comodatario gli oneri derivanti dalla stipulazione delle polizze assicurative per ogni attività espletata all’interno dei locali concessi relative alla “Responsabilità civile” e “Rischi diversi”, compresi anche eventuali danni arrecati sia dagli utenti, sia dagli operatori, sia dagli estranei. 

Il Comodatario dovrà custodire e conservare gli immobili oggetto di concessione con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 del C.C., al fine di non pregiudicarne l’uso.

Articolo 9

In caso di inadempienze o di non ottemperanza a quanto previsto dal presente contratto, il Comune comodante si riserva di dichiarare, con deliberazione della giunta comunale, la decadenza della concessione con effetto immediato.

Articolo 10

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto sottoscritto dalle parti.

Articolo 11

Comodante e Comodatario si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione a terzi dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto di comodato (D.Lgs 30.06.2003 n.196).

Articolo 12

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti è eletto competente il Foro di _____.

Articolo 13

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (registrazione, bollo e imposte in genere) sono a carico del Comodatario.

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed. in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto e sottoscritto con l’approvazione di ogni clausola ed allegato (planimetria)

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