LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 106 del codice civile prevede che il matrimonio civile debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale innanzi all’Ufficiale di Stato Civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- l’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 dispone che i Comuni possano prevedere, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile, istituiti o soppressi con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da trasmettere alla Prefettura-U.T.G.;
DATO ATTO CHE:
- con circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 29 del 7 giugno 2007, è stato chiarito che «al fine di venire incontro ai cittadini al fine di celebrare matrimoni in comuni che non hanno sale interne adeguate alla importanza della cerimonia, si ritiene che si possa procedere alla celebrazione nei giardini, purché i giardini siano “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale» e, al contempo, è stato chiarito che i Comuni hanno discrezionalità nel designare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché vengano osservate le formalità di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, precisando che «l’istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio»;
- con parere n. 196/2014 del 22.01.2014 reso dal Consiglio di Stato, al fine di delineare la portata applicativa dei requisiti di esclusività e continuità della destinazione extramuraria, i quali, se intesi in termini assoluti, avrebbero potuto rilevarsi preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all’utenza, è stata ritenuta ammissibile «tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale. Ciò perché a rilevare – oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l’uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi»;
- con circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 10 del 28 febbraio 2014, sulla scorta del parere reso dal supremo organo di giustizia amministrativa di cui al precedente capoverso, è stato acclarato che, nell’individuazione di siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione di matrimoni, i Comuni possono riservare i siti destinati alla celebrazione in determinati giorni della settimana o del mese, nonché individuare solo alcune aree determinate dei siti al rito civile;
CONSIDERATO CHE il Comune, in una prospettiva funzionale alla promozione turistica del territorio e alla crescita di attività produttive e commerciali operanti nel settore dell’organizzazione di matrimoni ed eventi in genere, che permetterebbe anche di attirare utenti non residenti mettendone in vetrina le capacità ricettive e di ospitalità, intende istituire uno o più separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di riti civili (matrimoni e unioni civili) all’interno di strutture ricettive o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale, siti nel territorio comunale, nella legittima disponibilità di soggetti pubblici e privati (persone fisiche o giuridiche), previa acquisizione, con sottoscrizione di contratto di comodato d’uso gratuito ed in forma esclusiva, della disponibilità giuridica dei medesimi spazi e locali, pur a destinazione frazionata nel tempo e nello spazio, da parte dell’Amministrazione comunale;
RITENUTO pertanto di formulare indirizzi al Responsabile di Area competente per l’avvio delle conseguenti procedure amministrative;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 del T.U.E.L. e dato atto che non è necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando l’adozione della presente deliberazione alcun onere diretto o indiretto a carico del bilancio comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
1- DI ISTITUIRE uno o più separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di riti civili (matrimoni e unioni civili) all’interno di strutture ricettive o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale, siti nel territorio comunale, nella legittima disponibilità di soggetti pubblici e privati (persone fisiche o giuridiche), previa acquisizione, con sottoscrizione di contratto di comodato d’uso gratuito ed in forma esclusiva, della disponibilità giuridica dei medesimi spazi e locali, pur a destinazione frazionata nel tempo e nello spazio, da parte dell’Amministrazione comunale
2- DI PRECISARE che le strutture/immobili da adibire all’Ufficio separato di Stato Civile dovranno:
- essere adeguatamente decorosi e prestigiosi in relazione alla funzione pubblica e istituzionale cui saranno destinati e comunque confacenti alla solennità della circostanza, garantendo, in relazione alle dimensioni e agli spazi, un corretto svolgimento di ogni rito civile rispetto alla capienza massima dichiarata, tenendo presente che lo spazio individuato dovrà essere aperto al pubblico e privo di barriere architettoniche o di altro ostacolo che possa impedire l’accesso e la permanenza in occasione del rito civile;
- essere adeguatamente arredati e attrezzati per la celebrazione dei riti civili, anche con l’esposizione di bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, con la disponibilità di luoghi al coperto ove trasferire la cerimonia in caso di condizioni climatiche avverse, in caso di proposta di sito/locali/area all’aperto;
3- DI PRECISARE INOLTRE:
- che la Giunta comunale, all’esito positivo dell’istruttoria, provvederà, con successivo atto, all’istituzione di uno o più Uffici separati di Stato Civile presso il luogo proposto per la celebrazione dei riti, ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000;
- l’istituzione dell’Ufficio separato di Stato Civile non rappresenta e non può rappresentare in alcun modo autorizzazione o titolo abilitativo per l’esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, fermo restando, a tal fine, quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali danni a cose e persone verificatesi durante l’intero periodo della concessione del sito;
- il titolare della location presso la quale sarà istituito l’Ufficio separato di Stato Civile non è tenuto a richiedere alcun corrispettivo ai nubendi/contraenti del rito civile per l’allestimento standard dei luoghi, (n.1 tavolo di almeno mt 1.5, drappeggiato e fornito di due cuscini, n. 1 poltroncina/sedia per l’Ufficiale di stato civile; n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e n. 2 sedie/poltroncine per i testimoni; bandiere – italiana, europea; impianto audio per microfonia e idonee sedute per gli invitati), in quanto la Giunta provvederà a determinare, con successivo atto, la misura delle tariffe da porre a carico degli utenti in relazione ai tempi e alle modalità di fruizione del servizio comunale;
- sarà possibile concordare con i nubendi/contraenti il rito civile, progetti di allestimento del sito/dei locali/dell’area di maggior prestigio e impatto rispetto alla dotazione standard, purché non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta, i cui oneri saranno a totale carico della parta privata interessata;
- i costi per l’eventuale richiesta da parte dei nubendi/contraenti del rito civile di servizi erogati all’interno dell’immobile per fini commerciali (ad es. ristorazione, ospitalità, intrattenimento ecc.) sono determinati dal soggetto proprietario/gestore e rientrano nell’alveo dei rapporti negoziali privati rispetto ai quali l’Amministrazione è totalmente terza;
- il sito, puntualmente individuato e delimitato, dovrà essere destinato in via esclusiva e in modo continuativo alla funzione di celebrazione di riti civili, tenendo conto che l’esclusività della destinazione del sito si considera soddisfatta anche nell’ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o parte del medesimo – alla celebrazione dei riti civili solo in determinati giorni della settimana o del mese;
4- DI DETERMINARE gli oneri a carico dei soggetti che mettano a disposizione strutture ricettive/immobili come segue:
- garantire la disponibilità e l’uso del sito/dei locali/dell’area per il periodo temporale necessario alla celebrazione dei riti civili, le cui date sono stabilite esclusivamente dall’Ufficio di Stato Civile del Comune, tenendo presente che durante la celebrazione dei riti la location è a tutti gli effetti Ufficio di Stato Civile e pertanto non potranno essere svolte in concomitanza attività incongruenti e/o lesive del decoro e dell’immagine dell’Amministrazione;
- garantire il libero accesso e la permanenza degli ospiti dei nubendi/contraenti il rito civile al sito destinato alla celebrazione;
- nel caso in cui il soggetto proponente venga contattato autonomamente dai nubendi/contraenti il rito civile, prima di assumere qualsiasi vincolo e/o impegno, sarà tenuto ad indirizzare gli utenti presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune per il disbrigo degli adempimenti amministrativi propedeutici alla stessa celebrazione del rito in quanto attività di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale;
5- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area competente l’avvio di apposito avviso pubblico rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di moralità e professionalità necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, e le cui strutture/immobili abbiano i requisiti summenzionati e comunque i requisiti tecnici e/o di conformità previsti dalla disciplina applicabile;
Successivamente, stante l’urgenza di pubblicare l’avviso, con votazione favorevole unanime e resa in forma palese,
DELIBERA
6- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.