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Funzione della motivazione dell’atto amministrativo

TAR Calabria Catanzaro 26/2/2015 n. 382 –> La motivazione del provvedimento amministrativo permette al destinatario di risalire al percorso logico-giuridico compiuto dall’amministrazione e alle ragioni che hanno condotto all’emanazione di tale atto. Ciò al fine di permettere di accertare che il potere sia stato esercitato correttamente, obbligo che deve essere stimato caso per caso, relativamente alla tipologia del provvedimento adottato.

TAR Umbria Perugia 17/4/2015 n. 177 La motivazione del provvedimento è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico e giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento

TAR Emilia Romagna Bologna 15/2/2017 n. 127 L’osservanza dell’obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivo del provvedimento riguardante la sua richiesta. 

Struttura della motivazione dell’atto amministrativo

TAR Puglia Bari 6/8/2015 n. 1205 L’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, deve illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La pubblica amministrazione, in base alla norma citata, deve fornire una compiuta giustificazione delle proprie decisioni, potendosi di converso affermare violato il relativo obbligo solo in caso di assoluta impossibilità nella ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall’Autorità che ha emanato l’atto in questione.

Consiglio di Stato 5/12/2014 n. 6026 Possono considerarsi rispettosi delle regole fissate dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 in materia di motivazione dell’atto amministrativo i provvedimenti contenenti l’esternazione di ragioni in misura e con modalità tali da consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico e giuridico con il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento

Il difetto di motivazione

Consiglio di Stato 21/4/2015 n. 2011 Ai sensi dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria; però il difetto di motivazione sussiste solo quando non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’Autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta; né l’obbligo per l’Autorità di motivare il provvedimento può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria hanno una propria autosufficienza e, in quanto richiamati per relationem, offrono comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta, atteso che il rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente nell’imporre all’amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell’emanazione dell’atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

TAR Basilicata Potenza 12/4/2016 n. 353 Un provvedimento amministrativo è carente di motivazione sotto il profilo formale nel caso in cui nell’atto non si rinvenga alcuna motivazione e pertanto non è configurabile quando il provvedimento puntualizzi le ragioni su cui si basa, seppur limitandosi a indicare le norme di riferimento, essendo ciò necessario, e nel contempo sufficiente, a sostenere l’atto 

TAR Campania Napoli 8/9/2015 n. 4400 La norma contenuta nell’art. 3, l. n. 241/1990, che prescrive che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, non è riconducibile a quelle “sul procedimento o sulla forma degli atti”, poiché la motivazione non ha alcuna attinenza né con lo svolgimento del procedimento né con la forma degli atti in senso stretto, riguardando, più precisamente, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria; tant’è che nella stessa giurisprudenza comunitaria la motivazione viene configurata come requisito di “forma sostanziale”.

Consiglio di Stato 30/4/2014 n. 2247 Il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, cit. l. n. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; di qui l’inammissibilità della motivazione postuma addotta dall’amministrazione in sede giudiziale

Consiglio di Stato 11/7/2014 n. 3568 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale – tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche –, sicché l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale.

Motivazione e termini per l’impugnazione

Consiglio di Stato 25/7/2014 n. 3964 Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, la mancanza nel provvedimento impugnato delle specificazioni richieste dall’art. 3 comma 4 della l. 241/90 non solo non è causa autonoma di illegittimità dello stesso – rappresentando una mera irregolarità – ma non giustifica neppure, di per sé, l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che detta mancanza abbia determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall’interessato: diversamente opinando, tale inadempimento formale si risolverebbe in una “assoluzione indiscriminata” dalla soglia temporale di decadenza. Infatti, nel processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, e un uso eccessivamente ampio della discrezionalità del giudice, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, si risolverebbe in un vulnus del principio di parità delle parti nello svolgimento del processo. Pertanto, la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l’autorità presso cui impugnarlo, sancita dall’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, può implicare, in caso di eventuale ritardo nell’impugnazione di quest’ultimo, il riconoscimento dell’errore scusabile e dei suoi effetti, ma solo quando ne sussistano i presupposti, ossia: una situazione normativa obiettivamente inconoscibile o confusa, uno stato di obiettiva incertezza, per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità di una fattispecie concreta, per i contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento dell’amministrazione idoneo, perché equivoco, a ingenerare convincimenti non esatti.

Consiglio di Stato 18/1/2017 n. 199 L’omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere (richiesta dall’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990), non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall’interessato; diversamente opinando, il vizio formale si risolverebbe in una emancipazione indiscriminata dal termine di decadenza; sicché la rimessione in termini è possibile soltanto se l’inosservanza del termine d’impugnazione sia giustificata dall’oscurità e ambiguità della normativa applicabile, da un cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali o ancora da attività macroscopicamente equivoche o contraddittorie poste in essere dalla stessa amministrazione (fattispecie relativa all’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento quinquennale del servizio di asilo nido

TAR Campania Napoli 17/4/2015 n. 2203 L’assenza in un provvedimento amministrativo dei termini di impugnativa e dell’organo giudiziario a cui ricorrere, come previsto dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta un’omissione che non costituisce ex se vizio di legittimità dei provvedimenti in questione, ma può giustificarne la tardiva impugnazione, soprattutto in situazioni da ritenere giuridicamente non semplici.

TAR Lazio Roma 8/6/2015 n. 8016 L’omessa indicazione in calce al provvedimento del termine e dell’Autorità cui ricorrere, prescritta dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, raffigura una mera irregolarità, potendo costituire, al più, presupposto per ravvisare un errore scusabile, purché nel caso concreto ci sia una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario del predetto atto, fattispecie i cui estremi non ricorrono nel caso di specie, nel quale l’omessa indicazione di cui si discute non ha impedito al ricorrente la proposizione del presente gravame

Consiglio di Stato sez. VI 17/5/2018 n. 2984 L’omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere (richiesta dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241) non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che la mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall’interessato. Diversamente opinando, il vizio formale si risolverebbe in una emancipazione indiscriminata dal termine di decadenza; sicché la rimessione in termini è possibile soltanto se l’inosservanza del termine d’impugnazione sia giustificata dall’oscurità e ambiguità della normativa applicabile, da un cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali o ancora da attività macroscopicamente equivoche o contraddittorie poste in essere dalla stessa amministrazione. 

Motivazione per relationem

Nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica motivazionale ammessa dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, specie allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri e purché l’interessato sia messo in grado di prenderne visione, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazione valutativa che non ne risulta minimamente sminuita.

Consiglio di Stato 1/7/2017 n. 542 Nel provvedimento amministrativo, la motivazione per relationem deve intendersi ammessa dall’art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nelle ipotesi in cui il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati

TAR Lazio Roma 3/3/2015 n. 4697 L’art. 3, l. n. 241/1990, nella parte in cui afferma che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso nel senso che all’interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione

TAR Campania Napoli 3/5/2018 n. 2967 L’art. 3, l. n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere indicati e comunque resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di chiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato.

TAR Basilicata Potenza 3/4/2015 n. 708 La mancata allegazione degli atti richiamati nel provvedimento impugnato non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento, specie quando, come nel caso in argomento, si tratta di atti pubblicati e facilmente conoscibili. Ciò consente l’uso della motivazione per relationem, con riferimento ad altri atti dell’amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, al fine di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato.

TAR Lazio Roma 3/6/2019 n. 7126 In caso di motivazione del provvedimento per relationem, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990, non comporta che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, ma postula solo che gli atti siano richiamati nei loro estremi e siano resi disponibili a norma di legge ovvero tramite il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. 

Consiglio di Stato 12/8/2019 n. 5672 L’art. 3, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui afferma che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso nel senso che all’interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per la pubblica amministrazione l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato

TAR Sardegna Cagliari 13/6/2017 n. 398 Non può ritenersi violato l’obbligo di motivare il provvedimento qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria abbiano una propria autosufficienza e, in quanto richiamati per relationem, offrano comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta, atteso che il rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste: imporre all’amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell’emanazione dell’atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

Integrazione della motivazione nel corso del giudizio

Consiglio di Stato 3/9/2018 n. 5155 Ricorre il fenomeno della motivazione c.d. successiva o postuma mediante scritti difensivi o, in genere, atti processuali qualora siano esposte negli atti difensivi di parte (evidentemente della parte pubblica) ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall’amministrazione nel provvedimento impugnato; per tali intendendosi ulteriori presupposti di fatto o altre ragioni giuridiche posto che la motivazione del provvedimento consiste, appunto, nell’indicazione dei “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” (art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241); non, invece, nel caso in cui negli scritti difensivi siano meglio esplicitate le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento; in questo caso, infatti, non c’è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (la chiusura del procedimento con l’adozione del provvedimento espresso, cfr. art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990) – ché, in ultima analisi, in ciò consiste l’integrazione postuma della motivazione – ma legittima attività difensiva quale forma di esposizione dei fatti e delle ragioni diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall’amministrazione.

Consiglio di Stato sez. III, 13 luglio 2022, n.5959 La motivazione postuma è eccezionalmente consentita solo qualora «effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida», documenti istruttori che, ovviamente, devono essere antecedenti, e non successivi, alla determinazione impugnata.

TAR Campania Napoli 6/6/2016 n. 2807 Sono inammissibili le argomentazioni difensive addotte a giustificazione del provvedimento impugnato mediante un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio.

TAR Veneto Venezia 24/4/2019 n. 507 La c.d. integrazione postuma ricorre quando sono esposti negli atti difensivi di parte pubblica ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, ex art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e non, invece, quando negli scritti difensivi sono meglio esplicitate le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento; in questo caso, infatti, non c’è attività procedimentale espletata oltre la chiusura del procedimento con l’adozione del provvedimento espresso, ma legittima attività difensiva, quale forma di esposizione dei fatti e delle ragioni, diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall’Amministrazione.

TAR Campania Napoli 8/6/2016 n. 2884 È inammissibile la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò soltanto costituendo una integrazione postuma effettuata in giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo.

TAR Lazio Roma 14/6/2016 n. 6797 La motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio, dovendo essa precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario. Sussiste, infatti, in materia il principio del divieto di adduzione, in sede processuale, di integrazioni alla motivazione dell’atto impugnato, a presidio delle regole in materia di obblighi di motivazione dell’atto

Consiglio di Stato 2/5/2016 n. 1656 La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato, atteso che la motivazione deve precedere e non seguire l’atto della pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell’amministrazione, malgrado preesistessero all’adozione dell’atto impugnato, non sono stati posti a base di esso dall’amministrazione; scopo della motivazione dell’atto amministrativo è, infatti, quello di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l’iter logico seguito dall’Autorità e possibile la difesa delle proprie ragioni al destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, sia la possibilità di difesa dell’interessato e la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale.

Consiglio di Stato 9/6/2016 n. 2456 La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato, atteso che la motivazione deve precedere e non seguire l’atto della pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell’amministrazione, malgrado preesistessero all’adozione dell’atto impugnato, non sono stati posti a base di esso dall’amministrazione.

TAR Emilia Romagna Parma 13/7/2016 n. 230 L’art. 3 della l. n. 241/1990 va interpretato nel senso che la motivazione è parte integrante dell’atto e che solo ad essa deve potersi fare riferimento ai fini della ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, fatta unicamente salva la possibilità di rinviare ad altri atti motivando per relationem, con la conseguenza che l’integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi prodotti in giudizio dovrà giudicarsi inammissibile, non potendo il vizio essere superato neanche invocando la sostanziale correttezza della misura adottata sulla base degli ulteriori elementi non specificati nel provvedimento.

Consiglio di Stato 18/7/2016 n. 3194 È inammissibile la motivazione postuma del provvedimento lesivo, addotta dall’amministrazione emanante in sede giudiziale, e questo anche dopo che, con la l. 11 febbraio 2005, n. 15 (che ha inserito l’art. 21-octies nella l. 7 agosto 1990, n. 241), si è assistito a una “dequotazione” dei vizi formali del provvedimento amministrativo e, segnatamente, del vizio di difetto di motivazione.

Motivazione e punteggio numerico

Consiglio di Stato 31/8/2018 n. 5129 In tema di concorsi pubblici, deve rilevarsi come l’attribuzione di un punteggio numerico, che indichi la sufficienza o meno dell’elaborato, soddisfi l’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 3, legge 241/1990. i giudizi espressi dalle commissioni di concorso nelle procedure di valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, possono essere oggetto di sindacato (onde non sconfinare nella sfera riservata del cd. “merito amministrativo”) nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza o della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2018 n. 352). Nel caso di specie, in presenza di criteri che – in relazione alla indicazione degli argomenti della prova/colloquio – sono stati già innanzi ritenuti del tutto ragionevoli e coerenti con la specificità della selezione, l’attribuzione di un punteggio numerico indicatore di insufficienza già avrebbe ex se soddisfatto l’obbligo di motivazione, di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 (da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 settembre 2017 n. 7). A ciò la commissione ha aggiunto un giudizio più ampio, con il quale ha indicato i profili della prova del candidato tali da far definire la stessa insufficiente.
Orbene, la motivazione del giudizio sull’esito della prova di concorso, formulata in modo sintetico, soddisfa certamente le esigenze di cui all’art. 3 l. n. 241/1990, con l’indicare gli aspetti salienti che hanno condotto la commissione ad attribuire un esito attraverso espressioni verbali (sufficiente/insufficiente e simili), ovvero numerico (il punteggio), fermo restando, per quest’ultimo, in relazione ai criteri previamente elaborati dalla commissione, la idoneità a contenere intrinsecamente e ad esprimere la motivazione del giudizio. La suddetta indicazione, onde soddisfare un criterio di congruità della motivazione, a maggior ragione con riferimento ad una prova orale, non deve consistere in una dettagliata esposizione di errori, imprecisioni, anacoluti o assenza e/o superficialità di singoli aspetti in relazione alle domande poste, ma deve consistere in una indicazione di quegli aspetti, emersi dalla prova, che conducono, valutati unitariamente, alla espressione di un determinato giudizio. Nel caso di specie, la indicazione degli elementi della prova sostenuta che hanno condotto la commissione (all’unanimità) ad esprimere una valutazione del candidato attuale appellante sono stati, contrariamente a quanto da questi sostenuto, effettivamente “esaustivi e coerenti”, essendosi evidenziato “una conoscenza confusa e superficiale”, “linguaggio generalmente impreciso e poco appropriato”, esposizione “povera e fragile”, incapacità di “elaborazione dei concetti di base”; e ciò non abbisogna, al fine di soddisfare la necessità di una congrua motivazione, stante il criterio di sinteticità, di puntuali indicazioni di risposte inesatte o incerte o di passaggi logici confusi. Per le ragioni esposte, il secondo ed il terzo motivo di appello (sub lett. b) e c) dell’esposizione in fatto, devono essere respinti, stante la loro infondatezza.

Consiglio di Stato 30/9/2016 n. 4040 In materia di esami di abilitazione per l’accesso alla professione forense, il giudizio formulato dalla commissione – comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato – attiene alla sfera della discrezionalità tecnica e, pertanto, non vi è luogo ad una motivazione che è, invece, l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa: il punteggio numerico vale come sintetica motivazione e non è sindacabile in difetto di argomenti logici a comprova della eventuale abnormità della valutazione espressa dalla commissione; risultando, ogni ulteriore apprezzamento, un indebito sindacato di merito, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.

TAR Lazio Roma 1/6/2021 n. 6507 Il punteggio numerico assegnato nella valutazione delle prove orali dei candidati di un concorso deve ritenersi sufficientemente esplicativo e idoneo di per sé a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3, l. n. 241 del 1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singola prova e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato

Motivazione di uno strumento urbanistico

Consiglio di Stato 26/8/2019 n. 5870 L’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico o di una sua variante è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata; il principio, tuttavia, soffre delle attenuazioni quando si tratta di previsioni interessanti la pianificazione di un’area determinata o di aree specifiche e allorché si ledono legittime aspettative dei privati.

Motivazione dei provvedimenti edilizi

Consiglio di Stato 7/11/2019 n. 7603 Anche i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell’art. 3 l. n. 241/1990, in modo da rendere palese al destinatario, prima, e al giudice poi, l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione procedente. Nel caso di specie, alla luce delle emergenze testuali del provvedimento, non appare delineata con la dovuta compiutezza e chiarezza la violazione che ha dato luogo alla sanzione demolitoria. Infatti, testualmente l’atto si limita ad accertare che “originariamente trattasi di fabbricato con struttura portante interamente in muratura di tufo e allo stato di fatto presenta intelaiatura in cemento armato”, ma senza esplicitare che l’attuale struttura è abusiva, in quanto non autorizzata dai titoli citati nella premessa nel provvedimento.

Motivazione dell’avviso di accertamento

Commissione Tributaria Comm. Tributaria Provinciale Gorizia 13/9/2022 n. 38 L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur, essendo peraltro ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione nella fase endoprocedimentale.

TAR Lazio Roma sez. II 4/3/2015 n. 3713 È illegittimo il supporto motivazionale del provvedimento di diniego di condono che fa riferimento alla mera constatazione della sussistenza di un vincolo paesaggistico sull’area perché non consono a rappresentare adeguatamente le ragioni ostative richieste dalla legge per la condonabilità dell’opera

Commissione Tributaria Provinciale Puglia Taranto19/9/2022 n. 1043 La funzione della motivazione degli atti impositivi ha valenza puramente informativa e deve ritenersi soddisfatta allorquando l’Amministrazione Finanziaria pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, se del caso, efficacemente contestarla nell’an e nel quantum, con la conseguenza che non può, pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica.

Revoca dell’incarico a professionista esterno e obbligo di motivazione

TAR Lazio Roma 20/3/2015 n. 4400 la giurisprudenza amministrativa, unitamente a quella della Corte di Cassazione, è conforme nel ritenere che la delibera di revoca dell’incarico a professionista esterno all’Amministrazione affidato a seguito di una procedura di affidamento costituisce espressione di potestà non autoritativa, ma tipicamente negoziale di recesso contrattuale, riconducibile alla previsione di cui all’art. 1373 cod. civ, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del g.o. (cfr. Cass.civ. SS.UU. ordinanza 12 maggio 2006, n. 10998; Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22522; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3737; CGA, Regione Siciliana, 31 maggio 2011, n. 402; Tar Lazio, Roma sez. II bis, 15 aprile 2009, n.3855; idem, sez. II,13 dicembre 2012, n. 10379; Tar Basilicata, 20 gennaio 2014, n. 75). (..). Pertanto in siffatta ipotesi non si tratta di valutare la fase pubblicistica relativa alla scelta del contraente bensì la diversa e successiva fase relativa all’esecuzione dell’incarico (ovvero la validità e/o efficacia del contratto), per cui si esula da ogni possibile riconduzione ad una vicenda attinente alla procedura di affidamento (cfr. CGA, Regione Siciliana, 31 maggio 2011, n. 402). In tal senso merita di essere richiamata la conforme giurisprudenza secondo cui la revoca di un incarico di progettazione, conferito da un ente locale ad un professionista (anche se disposta con provvedimento formalmente autoritativo) costituisce in realtà un atto di recesso, esercitato nell’ambito di un rapporto contrattuale che, come tale, incide su una situazione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. II, 15 febbraio 2010, n. 92).

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