La diversificazione delle aliquote IMU
Giova preliminarmente rammentare che l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
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La legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, poi, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate.

Un applicativo informatico per la gestione delle aliquote IMU
Con Decreto del Vice Ministro dell’Economia del 7 luglio 2023 è stato disposto:
- l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all’anno di imposta 2024;
- al solo scopo di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, in vista dell’obbligatorietà sancita a decorrere dall’anno di imposta 2024, la stessa debba essere resa disponibile nel corso dell’anno 2023.
Aliquote IMU: la delibera di approvazione del prospetto
L’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, dispone:
- al primo periodo, che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote;
- al secondo e terzo periodo, che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Dove inserire il prospetto aliquote IMU
L’articolo 1, comma 767, al secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, prevede che:
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Decorrenza obbligo utilizzo Prospetto IMU
L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU, tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica, decorre dall’anno di imposta 2024.
Tuttavia, come anticipato, solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile già nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.
Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base (di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019) sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità richieste.
La diversificazione delle Aliquote IMU
Le fattispecie predeterminate cui si accennava sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023, dopo aver chiarito che tale diversificazione deve avvenire nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Più in particolare, il decreto individua:
- le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU);
- le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del relativo prospetto.
I comuni, ai sensi dell’ art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.
Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU
Come anticipato, le fattispecie, individuate con decreto del Vice Ministro MEF, nelle seguenti:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al
gruppo catastale D).
Le fattispecie individuate suddette possono essere modificate o integrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 6 decreto vice ministro).
Ulteriori differenziazioni delle fattispecie
Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’Allegato A del decreto del Vice MInistro, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
I comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU solo utilizzando l’applicazione informatica a tal uopo predisposta ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie indicate nel decreto del Vice Ministro, che peraltro deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.
In particolare, tale allegato dispone che:
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
Non è consentita l’introduzione di alcuna differenziazione all’interno di tale fattispecie
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Non è consentita l’introduzione di alcuna differenziazione all’interno di tale fattispecie
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
La differenziazione all’interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate:








Terreni agricoli
La differenziazione all’interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate:

Aree fabbricabili
La differenziazione all’interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate:

Altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati di categoria D)
La differenziazione all’interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate:












Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto IMU
I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
I comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’articolo 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l’applicazione informatica ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie previste dal decreto del Vice Ministro.
L’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le
aliquote.
La delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l’applicazione informatica di cui al comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all’articolo 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.
Efficacia del Prospetto IMU
Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
Discordanza tra il Prospetto e Regolamento IMU
In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, ai sensi dell’articolo 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.
Linee guida prospetto aliquote IMU
Con nota del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2023 è stato comunicato che per effetto dell’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023 è stata resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono:
- individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU
- elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.
Sono, altresì, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, in calce al presente paragrafo.
In ordine alla tempistica dell’attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, è stato evidenziato che:
- fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto;
- a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024;
- a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.
Aliquote IMU 2023: le modalità operative
Nell’ambito del comunicato del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2023 sono state fornite le indicazioni per l’utilizzo dell’applicazione informatica, disponibile all’interno del Portale del Federalismo, attraverso la quale i comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze il prospetto delle aliquote.
Home page dell’applicazione «Gestione IMU»

All’atto dell’inserimento del Prospetto, il comune dovrà indicare obbligatoriamente:
- le aliquote previste per le sei fattispecie principali;
- le eventuali esenzioni stabilite.
I comuni compresi nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali l’art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019 stabilisce l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, non visualizzeranno la fattispecie principale “Terreni agricoli”.
Step 1 – Inserimento nuovo prospetto aliquote/Fattispecie principali ed esenzioni

Step 1 – Validazione delle aliquote
Le aliquote inserite dal comune devono rispettare i limiti previsti dall’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019.
L’applicazione effettua dei controlli in tempo reale sui valori inseriti dall’utente comunale, mostrando dei messaggi di avvertimento non bloccante (in marrone) oppure di errore bloccante (in rosso) in base a quanto previsto dalla legge.
In particolare, l’avvertimento non bloccante compare nel caso in cui il comune – per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) – inserisca un valore implicante l’utilizzo della maggiorazione di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019, il che richiede il ricorrere degli specifici requisiti previsti dallo stesso comma 755. L’errore bloccante, invece, viene visualizzato nel caso in cui il comune inserisca un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge per ciascuna fattispecie, incluso l’utilizzo della maggiorazione.
Esempio –> Nel caso in cui il comune indichi per la fattispecie principale «Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D» un’aliquota superiore all’1,06 (ad esempio pari al 1,10%) verrà mostrato un messaggio di avvertimento non bloccante:

Step 1 – Salvataggio dati
Dopo aver valorizzato tutte le aliquote delle fattispecie principali e le eventuali esenzioni previste dal comune, cliccando sul tasto «Salva», si procede al salvataggio dei dati fino a quel momento inseriti. Il comune viene, a questo punto, informato (tramite l’apposito messaggio sotto riportato) che il processo di definizione del Prospetto può ritenersi concluso, salvo il caso in cui il comune intenda procedere ad una personalizzazione delle aliquote.

Step 2 – Personalizzazione delle aliquote
Nel caso in cui il comune decida di procedere ad una differenziazione nell’ambito di una o più fattispecie principali, verrà indirizzato dall’applicazione alla sezione denominata «Fattispecie personalizzate», all’interno della quale potrà definire, mediante la valorizzazione delle condizioni di interesse tra quelle individuate nell’Allegato A del decreto, la fattispecie personalizzata.

Step 2 – Inserimento fattispecie personalizzata
Nella compilazione di ogni fattispecie personalizzata, il comune deve rispettare i seguenti vincoli:
- fissare un’aliquota diversa da quella indicata per la rispettiva fattispecie principale;
- stabilire un’aliquota che rispetti i limiti previsti dalle norme di riferimento;
- compilare/selezionare almeno una delle condizioni proposte dall’applicazione.
Ai fini ell’applicazione dell’aliquota fissata per ciascuna fattispecie personalizzata, sarà necessario che le condizioni selezionate dal comune ricorrano cumulativamente.
Elenco fattispecie personalizzate
All’esito dell’individuazione di ogni fattispecie personalizzata, quest’ultima viene inserita in un apposito elenco (sotto riportato) nel quale vengono indicate:
- la fattispecie principale di riferimento;
- le condizioni inserite dal comune;
- l’aliquota prevista.
L’elenco di tutte le fattispecie personalizzate individuate dal comune, costituirà parte integrante del prospetto
Step 3 – Riepilogo prospetto
Il comune, dopo aver inserito le aliquote delle fattispecie principali, le esenzioni e le eventuali fattispecie personalizzate, sarà indirizzato alla sezione «Riepilogo prospetto» nella quale verrà rappresentato:
- l’elenco delle fattispecie principali e le relative aliquote;
- l’elenco delle eventuali fattispecie personalizzate e le relative aliquote;
- l’elenco delle eventuali esenzioni indicate dal comune.


Step 4 – Prospetto aliquote in formato PDF
Attraverso il tasto «Genera proposta in formato PDF» l’applicazione genera un file PDF contenente i dati presenti nel riepilogo del Prospetto, il quale dovrà costituire parte integrante della delibera che sarà approvata dal Consiglio comunale o da altro organo competente.

Step 4 – Prospetto aliquote in formato PDF
Fac-simile del Prospetto generato dall’applicazione

Step 5 –Trasmissione del prospetto aliquote
Dopo l’approvazione della delibera, da parte del Consiglio comunale o da parte di altro organo competente, recante il Prospetto in formato PDF generato dall’applicazione, l’utente comunale potrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del Prospetto precedentemente salvato. Nello specifico, cliccando il tasto «Trasmetti» si aprirà una pagina che riporta il riepilogo dei dati del Prospetto, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della delibera di approvazione del Prospetto medesimo, come sotto riportato.

Step 6 –Trasmissione del prospetto aliquote
Dopo aver inserito gli estremi della delibera approvativa del Prospetto, ai fini dell’effettiva trasmissione del Prospetto medesimo nel Portale, sarà necessario cliccare nuovamente sul tasto «Trasmetti» come sotto riportato.


Attenzione –> Nel caso in cui siano ripetuti gli stessi estremi di una delibera approvativa di un Prospetto già pubblicato, il sistema non consentirà di concludere la procedura di trasmissione. In tale ipotesi, poiché è possibile far riferimento agli estremi di una stessa delibera solo in caso di Ritrasmissione per errata corrige» per «correzione dei dati del prospetto», il sistema consentirà di accedere direttamente a tale funzione.
Ritrasmissione per errata corrige
Selezionando la voce «Ritrasmissione per errata corrige» il comune viene informato (tramite l’apposito messaggio sotto riportato) della possibilità di procedere alla ritrasmissione del Prospetto già pubblicato per erronea indicazione degli estremi della delibera o per erronea trasmissione dei dati del Prospetto.

Ritrasmissione per correzione degli estremi della delibera
Dopo aver scelto l’opzione «Correzione degli estremi della delibera», il comune deve procedere alla scelta della delibera della quale vuole correggere gli estremi. Il sistema, a tal fine, mette a disposizione i filtri «anno» e «data di pubblicazione».

Ritrasmissione per correzione degli estremi della delibera
Dopo aver individuato la delibera, il comune può procedere alla correzione di uno o più estremi della stessa (organo emanante/numero/data adozione).
Cliccando poi il tasto «Ritrasmetti» verrà nuovamente ritrasmesso lo stesso Prospetto già pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze che sarà, conseguentemente, ripubblicato, con i nuovi estremi, a cura del Dipartimento medesimo.

Ritrasmissione per correzione dei dati del Prospetto
Dopo aver scelto l’opzione «Correzione dei dati del prospetto», il comune deve procedere alla scelta della delibera della quale vuole correggere i dati del Prospetto. Il sistema, a tal fine, mette a disposizione i filtri «anno» e «data di pubblicazione».

Ritrasmissione per correzione dei dati del Prospetto
Dopo aver individuato la delibera, il comune può procedere alla correzione dei dati del Prospetto già pubblicato in caso di difformità rispetto a quello effettivamente approvato da parte dell’organo competente.
A tal fine, il sistema proporrà una nuova bozza del Prospetto nella quale verranno ripresentati tutti i dati già pubblicati. Il comune potrà, quindi, procedere alla correzione dei dati relativi sia alle fattispecie principali e alle eventuali esenzioni sia a quelle personalizzate ed eventualmente aggiungere nuove fattispecie personalizzate o cancellarne altre precedentemente inserite.

Ritrasmissione per correzione dei dati del Prospetto
Il Prospetto così corretto dovrà essere, pertanto, ritrasmesso, cliccando il tasto «Ritrasmetti», ai fini della ripubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze.
Attenzione –> In caso di errata corrige per «Correzione dei dati del prospetto», non sarà possibile modificare gli estremi della relativa delibera approvativa in quanto questi ultimi dovranno essere quelli di cui al precedente invio, senza possibilità per il comune di modificarli.

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