È devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario la causa che verte sulla valutazione complessiva del comportamento delle parti contrattuali durante la fase c.d. “esecutiva” del contratto, successiva al momento di scelta del contraente, e quindi sostanzialmente attorno ad una fattispecie di risoluzione contrattuale.
Pertanto, qualora al vaglio del Giudice non si ponga un tema di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, bensì l’apprezzamento e la valutazione del comportamento negoziale complessivamente assunto dalle parti contrattuali temporalmente postuma rispetto alla stipula del contratto, da vagliarsi in particolare attraverso la lente del principio di correttezza e buona fede contrattuale, la causa appartiene alla sfera della giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere denominazione formale dell’atto attraverso il quale la Stazione Appaltante abbia materialmente disposto l’interruzione del rapporto contrattuale.
È pacificamente noto come, nell’ambito dei contratti ad evidenza pubblica, vi sia una nitida bipartizione tra la fase ad evidenza pubblica di scelta del contraente – antecedente alla stipula del contratto – in relazione alla quale le controversie in essa nascenti sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133 c.p.a. e la fase di esecuzione del contratto, successiva alla stipula del contratto, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha ribadito l’altrettanto noto principio secondo cui nel settore dell’attività negoziale della P.A. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, [appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass. Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. 31/5/2016, n. 11366; Cass. Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass. 5/4/2012, n. 5446; Cass. 13/3/2009, n. 6068).