E’ opportuno preliminarmente segnalare che l’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 dispone che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: TUEL), possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle
entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, mediante contrattazione integrativa.
Poiché la facoltà riconosciuta ai Comuni dalla norma appena richiamata resta espressamente condizionata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” e, quindi, nei termini previsti dagli artt. 151, comma 1 e 227, comma 2, del TUEL, occorre innanzitutto chiarire se questa condizione possa ritenersi soddisfatta nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia stato deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento, ovvero anche ove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il diverso termine prorogato da specifiche disposizioni normative o con decreto ministeriale come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 151, comma 1, del TUEL.
Nella Deliberazione della Corte Conti Emilia Romagna n. 1/2023 è stato rammentato che è possibile ricavare, in conformità ai principi contabili, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi in favore del personale coinvolto nell’attività di accertamento e riscossione dell’Imu e della Tari:
- approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal d.lgs. 267/2000. Al riguardo, la Delibera Corte Conti – Sezione Autonomie n. 19/2021 ha già chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ex art. 151, comma 1, Tuel) e, per il rendiconto, con legge. Pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
- adozione di un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5%) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
- utilizzo delle risorse limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
- destinazione della quota al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate in base ai criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
- beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superiore al 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- servizio di accertamento delle imposte non affidato in concessione.
I magistrati contabili hanno precisato che ove sussistano tutte le condizioni sopra indicate, sarà possibile erogare l’incentivo al personale impiegato nelle attività di recupero Imu/Tari, senza che tali somme rilevino ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
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Incentivi alla riscossione e fondo risorse decentrate
La norma che ha reintrodotto gli incentivi in materia di IMU, estendendoli anche alla TARI, ha avuto la finalità d’incentivare l’azione di contrasto dell’evasione collegando ovviamente l’accertamento con la riscossione. Dunque, tanto più elevato è il livello di riscossione a seguito delle attività accertative, tanto più i vantaggi derivanti dalle nuove disposizioni, applicabili anche ai dirigenti.
Sul tema della costituzione del fondo, l’Aran, con orientamento AFL 151, ha confermato che la norma contrattuale contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.
Ha conseguentemente ritenuto che le risorse di cui trattasi, previste dall’art. 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, ex art. 57, comma 2, lett. b), e che i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”.
Del resto, come evidenziato nella nota IFEL/ANCI 9.1.2019, la quota destinata al trattamento accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dell’evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005), in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio.