NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. INDIRIZZI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- l’art. 42, comma 2, lett. m), TUEL che individua tra le competenze del Consiglio comunale la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”;
- l’art. 50, comma 8, del medesimo TUEL, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- l’art. ….. dello Statuto comunale con riguardo alle competenze del Consiglio nella materia in questione;
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CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il quale nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 3 della legge n. 120/2011;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 9, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il quale, se lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o di revoca, fatta salva l’applicazione dell’art. 2400, c. 2, c.c.;
VISTO l’allegato parere tecnico ai sensi dell’art. 49, TUEL;
DELIBERA
- DI APPROVARE gli “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- DI DISPORRE che i presenti indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente all’entrata in vigore degli indirizzi stessi.
ALLEGATO A – INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
- nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all’interno dell’Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
- nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
- per le designazioni in società quotate in borsa (eventuale) nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d’urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l’assunzione della carica.
Art. 2 – Requisiti soggettivi
I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
I rappresentanti del Comune:
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all’assunzione dell’incarico;
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
- non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
- non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico.
Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d’impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d’incompatibilità.
Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.
Art. 3 – Requisiti professionali
I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire.
I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall’interessato.
(eventuale) Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l’iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.
Art. 4 – Pari opportunità
Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità
Art. 5 – Pubblicità delle nomine
Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l’elenco delle nomine da effettuarsi.
Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per un periodo di giorni ………..
L’avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.
Art. 6 – Candidature
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
- curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura; dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
Non saranno accolte le candidature che:
- non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
- non siano state regolarmente sottoscritte.
(eventuale) 5. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.
Articolo 7 – Esame delle candidature
Il Sindaco, entro i …….. giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai curricula dei candidati e all’indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari (e/ovvero all’apposita commissione), ed all’Ufficio competente all’istruttoria.
Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d’ufficio, dalla verifica dell’inesistenza di cause ostative all’assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2.
Ogni Capogruppo (e/o consigliere), entro ………….. giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.
La Conferenza dei Capigruppo/Commissione, tenuto conto dell’istruttoria d’ufficio, e valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.
Articolo 8 – Nomina o designazione da parte del Sindaco
Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell’avviso, o comunque pervenute.
I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all’Albo online per 15 giorni consecutivi.
Articolo 9 – Condizione di efficacia
I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico o della carica.
La dichiarazione è ripetuta annualmente.
Art. 10 – Revoca
Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
- perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
- incompatibilità sopravvenuta;
- gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
- gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell’ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina; e. venir meno del rapporto fiduciario.