Il Ministero della PA ha adottato un decreto (in calce) che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 120/2023 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport.
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Condizioni per l’Autorizzazione al lavoro sportivo da parte dei dipendenti pubblici
In particolare, il provvedimento individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.
A tal fine, quindi ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro pubblico deve preliminarmente verificare le seguenti condizioni:
- a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenuto conto della qualifica, della posizione professionale e delle attività assegnate;
- b) l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Entrambe le suddette condizioni devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.
Inoltre, l’amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica che la
prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. A tale ultimo fine, si considera prevalente l’attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
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Modalità di esecuzione del lavoro sportivo
L’attività di lavoro sportivo autorizzata:
- deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro
- non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato.