E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 49/2023 del 21 aprile, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“.
La legge in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti – che interessa anche le pubbliche amministrazioni e i comuni ed entra in vigore dal 20 maggio 2023 – intende rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.
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Equo compenso: le novità
Come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento, il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.
Tra l’altro, il testo:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art.4);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8).
Equo compenso: definizione e ambito di applicazione
Nel testo si specifica che, per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.
Le nuove disposizioni si applicano al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:
- hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.;
- trovano fondamento in convenzioni;
- sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
L’applicazione della disciplina dell’equo compenso è inoltre estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate pubbliche.
Equo compenso e regime di nullità
L’art.3 stabilisce inoltre la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera.
Sono inoltre nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi stabiliti dall’art.1.
E’ infine nulla qualsiasi pattuizione:
- che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- che imponga allo stesso l’anticipazione di spese;
- che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.