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Decreto interministeriale del 28/04/2023 – Min. Economia e Finanze

In vigore dal 29/04/2023

Art. 1 Misure incentivanti

1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno aderito, ai sensi della normativa di settore vigente, alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettando i livelli minimi previsti per legge, anche attraverso aggregazioni volte a garantire il potenziamento, l’operatività’ e/o l’efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini di mobilita’, fermi restando le discipline di settore nonché’ gli incentivi di cui al comma 2 dello stesso art. 5, eventualmente previsti dalle regioni interessate, assicurando in ogni caso l’assenza di duplicazioni, sono previste le seguenti misure incentivanti:

  • a) nel caso di finanziamenti a carico del bilancio statale relativi al servizio oggetto di aggregazione, fermo restando l’ammontare complessivo degli stessi, introduzione della previsione che la ripartizione delle risorse preveda, tra i criteri, un incremento percentuale a favore degli enti che partecipano alle aggregazioni;
  • b) riconoscimento di una riserva sino al 10 per cento, nel rispetto del vincolo di coesione territoriale, nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate a carico del bilancio dello Stato per gli interventi a titolarità’ degli enti locali relativi al PNRR per attività’ di assistenza tecnica finalizzate all’efficace attuazione dei medesimi interventi o anche inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027;
  • c) previsione di linee progettuali dedicate nell’ambito di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa rivolte agli enti locali e finanziate con risorse a valere sui Programmi comunitari 2021-2027 o sui relativi Programmi complementari, nel rispetto dei criteri di ammissibilità’ e delle procedure previste dai regolamenti europei e dall’Accordo di partenariato con l’Unione europea;
  • d) riconoscimento di una priorità’ nell’accesso alle iniziative di supporto tecnico specialistico per il rafforzamento della capacita’ amministrativa degli enti locali poste in essere da società’ a partecipazione pubblica sulla base di accordi e convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato, senza oneri a carico degli enti locali;
  • e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (TRATTASI DEL LIMITE DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non oltre le economie di spesa conseguenti all’adesione alla riorganizzazione dei servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall’organo di revisione economico-finanziario, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (TRATTASI DEL TETTO DI SPESA PREVISTO PER IL SALARIO ACCESSORIO), con riferimento alle unita’ di personale a tempo determinato assunte in applicazione della presente lettera, è adeguato per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa;
  • f) previsione, sentita l’Autorità’ di regolazione dei trasporti, di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale a livello di ambito o lotto di riferimento;
  • g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10 per cento rispetto ai criteri definiti nell’ambito del riparto di cui al comma 853 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il concorso complessivo di 150 milioni annui;
  • h) considerazione, nell’ambito delle procedure di revisione della spesa, dell’efficientamento conseguente alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete;
  • i) possibilità’ di ripianare le perdite delle preesistenti società in presenza di un piano industriale del soggetto risultante dall’aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il recupero dell’equilibrio economico e finanziario.

2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli enti locali aderenti a forme aggregate in ambiti o bacini ottimali anche se già’ costituiti, in relazione al potenziamento delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per legge.

Art. 2 Obblighi di comunicazione

1. Al fine di dare attuazione alle misure incentivanti di cui all’art. 1:

a) le città’ metropolitane, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, comunicano l’elenco dei comuni che hanno delegato al comune capoluogo l’esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché’ le eventuali variazioni successive;

b) le regioni a statuto ordinario, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono tenute a comunicare, in caso di variazione dell’organizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di propria competenza, l’elenco degli enti locali coinvolti nella riorganizzazione, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre;

c) le province, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, sono tenute a comunicare l’elenco degli enti di governo, degli enti locali in essi coinvolti e dei soggetti gestori dei servizi pubblici di rilevanza economica locale presenti nel loro territorio, nonché’ le eventuali variazioni successive.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata all’ANAC e resa accessibile attraverso la piattaforma unica gestita da ANAC, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

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