nota legge bilancio 2023nota legge bilancio 2023

Nel testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicato sulla GU n. 303 del 29 dicembre 2022, SO n. 43/L, si segnalano i seguenti contenuti principali di interesse di Comuni e Città metropolitane.

Indice

✓ Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento (Art. 1, comma 16)

La norma estende alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, l’aliquota IVA ridotta al 5%. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

✓ Contributo 400 milioni per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali (Art. 1, comma 29)

Per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali viene istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

✓ Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari (Art. 1, comma 80)

L’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, già prevista per gli anni dal 2017 al 2022, viene estesa all’anno 2023.

✓ Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente (Art. 1, commi 81-82)

Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell’imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. In particolare, la nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali da emanare entro il 1° marzo 2023; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. Le modalità di accesso al Fondo saranno definite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

✓ Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 1, commi 186-205)

I commi in commento disciplinano una serie di strumenti volti a instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, non tutti applicabili ai giudizi in cui è parte il Comune, come meglio precisato nella nota Ifel di approfondimento del 7 gennaio 2023. Il termine per decidere l’applicazione della definizione agevolata al contenzioso tributario comunale, attraverso una delibera di natura regolamentare, è il 31 marzo 2023 (comma 205), attraverso un apposito regolamento comunale, il cui schema Ifel metterà a disposizione nei prossimi giorni.

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti al 1° gennaio 2023, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, eventualmente diminuito in base allo stato della controversia ed alle soccombenze eventualmente già intervenute nei diversi gradi del processo. Il valore della controversia corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (ai sensi del comma 2, art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992).
La definizione (comma 194) si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

✓ Cancellazione parziale dei ruoli fino a 1000 euro (Art. 1, commi 227-230)

La cancellazione totale dei crediti esattoriali fino a mille euro si applica solo con riferimento ai crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni centrali (comma 222). Per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi per i Comuni e gli altri enti territoriali il comma 227 predispone l’annullamento automatico parziale, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, mantenendo l’obbligo di pagamento per quanto dovuto a titolo di capitale o a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie), l’abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981. Restano anche in questo caso dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

La norma dà poi agli enti locali la facoltà di disporre la non applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza (co. 229), attraverso l’adozione di un provvedimento entro il 31 gennaio 2023, da comunicarsi entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate-Riscossione esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, come da comunicato della stessa Agenzia del 5 gennaio 2023. Con la citata nota del 7 gennaio scorso, IFEL ha pubblicato uno schema di delibera per l’applicazione del comma 229.

Va ricordato che con un precedente provvedimento legislativo, le iscrizioni a ruolo di valore inferiore ai 1000 euro avvenute tra il 2000 e il 2010 erano già state cancellate d’ufficio e pertanto le quote potenzialmente oggetto di questo nuovo stralcio, salvi i casi di riduzione nel tempo dei carichi, riguardano pressoché esclusivamente il periodo di iscrizione a ruolo compreso tra il 2011 e il 2015.

In base al comma 252, l’eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell’applicazione delle norme in esame è ripianabile in un massimo di 5 annualità secondo le modalità di cui al DM Mef 14 luglio 2021 (GU n. 183 del 2 agosto 2021).

✓ Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo (Art. 1, commi 231-252)

Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 all’Agenzia Entrate-Riscossione possono essere estinti in modo agevolato con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023 o in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023.

Nel caso di sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l’abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981. Anche in questo caso, gli eventuali disavanzi determinati dall’applicazione della norma possono essere ripianati dagli enti locali in un massimo di 5 anni.

Analogamente allo stralcio parziale dei ruoli di cui l punto precedente, la definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento.

In sostanza, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (o “rottamazioni” di ruoli), disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Per maggiori dettagli, anche su questi punti si veda la citata nota IFEL del 7 gennaio scorso.

✓ Comunicazioni di inesigibilità (Art. 1, commi 253-254)

La norma rivede i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), stabilendo i seguenti termini:

– entro il 31 dicembre 2028, per i ruoli consegnati dal 2000 al 2005;
– entro il 31 dicembre 2029 per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010;
– entro il 31 dicembre 2030 per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015;
– entro il 31 dicembre 2031 per i ruoli consegnati dal 2016 al 2020;
– entro il 31 dicembre 2032 per i ruoli consegnati nel biennio 2021-22.

La norma, in questo modo, interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni.

Si prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).

✓ Smart working per lavoratori fragili (Art. 1, comma 306)

La norma concerne l’applicazione, nel primo trimestre del 2023, dell’istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa con tale modalità.

✓ Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Art. 1, commi da 313 a 321)

Le norme prevedono che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età.

Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. L’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento.

Inoltre, si richiede ai comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.

Si dispone poi che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.

Si prevede, inoltre, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.

Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Infine, si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. È, invece, incrementato, di 11 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l’anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Infine, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”, dove confluiscono risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza.

✓ Emolumento accessorio una tantum (Art. 1, commi 330-332)

E’ previsto, per il solo anno 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale (in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) di 1 miliardo di euro destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

La norma stabilisce che per il personale dipendente dei Comuni, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

✓ Fondo per le periferie inclusive (Art.1, commi 362-364)

Per favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, è istituito, nello stato di previsione del MEF, il «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023. Tale Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.

Con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 31 marzo 2023), sono definiti: tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento; criteri per la valutazione delle proposte; modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la valutazione delle proposte progettuali che è composto da due rappresentanti della PCM, un rappresentante del MIT, del MEF e del Ministero del lavoro, nonché da un rappresentante dell’ANCI.

✓ Fondo MEF per compensare revisione prezzi derivante dall’aumento del costo dei materiali da costruzione per le opere pubbliche (Art. 1, commi 369-379)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016) e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l’anno 2025, 3 miliardi di euro per l’anno 2026 e 3,5 miliardi per l’anno 2027.

Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del succitato Fondo, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, è preassegnato, un contributo aggiuntivo pari al 10 per cento dell’importo stabilito nel decreto di assegnazione, di cui al predetto decreto.

A tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, di cui all’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS al fine di confermare la preassegnazione.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione.

I prezzari regionali, adeguati con l’aggiornamento infrannuale già previsto dall’articolo 26, c. 2 del dl 50/2022 per l’anno 2022, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Le regioni devono quindi procedere, entro il 31 marzo 2023, all’aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Inoltre, viene chiarito che tra i soggetti cui si applicano le predette norme rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l’ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D. Lgs. 50/2016 – limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali – con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro i termini su indicati (1° gennaio 2023 e 30 giugno 2023).

✓ Reddito alimentare (Art. 1, commi 434-435)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Il beneficio è finalizzato all’erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili. Le modalità attuative della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 1 marzo 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

✓ Controllo e contenimento della fauna selvatica (Art. 1, commi 447-449)

La norma modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Viene assegnata alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

I piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all’analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare. Le attività ivi descritte sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro.

Il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica viene adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è di durata quinquennale.

✓ Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 1, commi 450-451)

Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Entro il 1° marzo 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Mef sono stabiliti: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio; l’ammontare del beneficio unitario; le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza; le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

✓ Fondo Ministero infrastrutture e trasporti per compensare la revisione dei prezzi dovuta all’aumento eccezionale del costo dei materiali (Art. 1, comma 458)

La norma introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

In particolare, il comma in questione prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l’accesso alle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si dispone, inoltre che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali.

Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il comma in esame prevede altresì che, per le finalità precedentemente illustrate siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni per l’anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa. Si stabilisce, infine, che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l’ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

✓ Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento- FIAR (Art. 1, commi 460-470)

Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell’accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024.

Viene previsto che, in sede di prima attuazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento, e che a decorrere dall’anno 2024 possano essere adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori decreti per le medesime finalità.

La norma stabilisce che il riparto delle risorse del Fondo viene effettuato con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali decreti individuano gli interventi da finanziare a valere sul FIAR; la disciplina relativa alla erogazione delle risorse e alla revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi.

Inoltre si precisa che la revoca non è disposta:

• ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell’art. 44, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2019;

• quando ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi;

• nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Viene poi stabilito che ai fini dell’adozione dei decreti sopracitati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui al codice dei contratti (Art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016).

Le risorse del FIAR sono destinate a specifiche finalità. In particolare, viene previsto che:

• una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane (comma 466).

• una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. Per tale finalità, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, predisponga un apposito bando per la definizione:

a) della procedura per la presentazione dei progetti;
b) della documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti;
c) dei criteri di valutazione dei progetti.
Non è previsto il passaggio in sede di Conferenza Unificata.

Con riferimento alla selezione dei progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane presentati e che risultino ammissibili al finanziamento, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è costituita apposita commissione, ai cui componenti non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso spese e ogni altro emolumento comunque denominato. A tale commissione spetta il compito di selezionare i progetti, con indicazione delle priorità. Si dispone infine che con uno o più decreti ministeriali sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

La norma stabilisce, inoltre, che le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all’espletamento della attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

✓ Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (Art.1, commi 477- 478 e 483-484)

La norma rifinanzia il Fondo istituito con l’art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) per il TPL.

È autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell’epidemia del Covid-19.

La norma stanzia risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma.

Dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L’erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell’avanzamento dell’opera e di un cronoprogramma.

Si assegnano al comune di Milano 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana milanese, previa presentazione al MEF di un cronoprogramma che indichi le esigenze finanziarie dovute all’incremento dei prezzi. La copertura è attuata con corrispondente riduzione – sul triennio 2023-2025 – dello stanziamento in competenza e in cassa sulla missione Diritto alla mobilità nello stato di previsione MIT, unita di voto 2.6.

Si autorizza la spesa di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l’estensione del lotto 1, stralcio 2.3 del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.

✓ Fondo ciclovie urbane intermodali (Art.1, commi 479-482)

La norma istituisce un fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all’atto della richiesta di accesso di tale Fondo devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

✓ Approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma (Art. 1, comma 519-520)

Per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030) da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”.

Si demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2023, l’individuazione degli interventi da finanziare, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.

✓ Disposizioni in materia di edilizia scolastica (Art.1, comma 560)

La norma stanzia 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare entro il 31 marzo 2023 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio), sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse.

✓ Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (Art. 1, commi 607-609)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione della norma sono definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

✓ Incremento Fondo “Sport e periferie” (Art. 1, comma 617)

La norma incrementa il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

✓ Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune” (Art. 1, commi 627-629)

La norma riguarda la materia del finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune” attività promossa dalla medesima società, d’intesa con l’ANCI, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

A tal fine, la norma autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro il 30 gennaio 2023, con DPCM, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

✓ Fondi per l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni) (Art. 1, comma 633)

La norma autorizza la spesa di 900.000 euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell’Unione nazionale delle pro loco d’Italia. Tali risorse sono finalizzate a consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della L. 167/2007.

Le attività in questione – secondo la disposizione – devono essere realizzate in accordo con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l’ANCI.

✓ Accoglienza profughi dall’Ucraina (Art.1, commi 669-671)

La norma proroga lo stato di emergenza (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023. Prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea. Si dispone dunque la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione. Per garantire la prosecuzione delle attività garantendo continuità nella gestione emergenziale, si introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col MEF, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziate con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti normativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenziale in rassegna fra tutte le predette misure.

✓ Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 1, commi 676-677)

Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 5, comma 2-ter , del decreto- legge n. 14 del 2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Si ricorda che, ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, era stata originariamente autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Successivamente l’autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.

✓ Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R (Art. 1, commi 678-679)

La norma prevede l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l’anno 2023, di euro 14.392.960 per l’anno 2024, di euro 16.192.080 per l’anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l’anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l’anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l’anno 2025.

✓ Sisma 2016 (Art. 1, commi da 738 a 766)

Le norme prevedono una serie di proroghe di termini tra le quali si segnalano in particolare:

• proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (comma 738)

• viene prorogata fino al 31 dicembre 2023, la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel 2023, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. “Mutui Mef”) (comma 745)

• proroga, per il 2023, delle esenzioni di carattere fiscale previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021. (comma 746)

• proroga in favore di persone fisiche e società, fino all’anno di imposta 2022 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. (comma 750)

• proroga al 2023 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. (comma 750)

• si prevede una disposizione che interviene sull’esenzione – concessa dall’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.L. 189/2016, alle persone fisiche residenti o domiciliate e alle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione – dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022, prorogando tale termine di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023. (comma 750)

• proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’esenzione dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni, ricompresi nel cratere sismico 2016-2017. Per il ristoro ai Comuni viene rifinanziato con 4 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo, di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del
2020. (comma 751)

Inoltre, la norma autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2023. (comma 749).
Infine, come da proposta dell’Anci, modificando l’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020.(comma 761)

✓ Sisma 2012 (Art. 1, comma 767-768)

• Viene prorogata la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 (comma 767), incluse quelle già differite con precedenti provvedimenti, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2012 e trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. “Mutui mef”). Gli oneri sono corrisposti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

• Viene prorogata al 2023 l’esenzione dall’IMU per gli immobili resi inagibili dagli eventi sismici del 2012 e non ancora ricostruiti (comma 768).

✓ Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 1, comma 774)

Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

✓ Avanzo libero (Art.1, comma 775)

Agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, è data facoltà di approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

✓ Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni (Art. 1, commi 776-778)

La norma istituisce, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, attraverso l’installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.

Si prevede che, con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro il 1° marzo 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio) di concerto con il Ministro dell’economia e con il parere della Conferenza Stato-città, siano disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell’incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa.

Si prevede, altresì, che il 60% delle risorse del fondo sia assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell’Obiettivo convergenza Italia.

✓ Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni (Art. 1, commi 779-780)

La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (Art. 1 comma 51 bis legge 27 dicembre 2019, n. 160). Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all’attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento.

✓ Disapplicazione sanzioni (Art. 1, comma 781)

La norma esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell’1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti.

✓ Anticipazione tesoreria (Art. 1, comma 782)

In deroga all’articolo 222 del TUEL, viene prorogato l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti (per il periodo dal 2023 al 2025), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

L’innalzamento del limite a cinque dodicesimi è attualmente già disposto sino al 2022 (art.
1, comma 555, della legge n. 160 del 2019).

✓ Proroga sottoscrizione accordo per il ripiano del disavanzo per i comuni capoluogo di Città metropolitane (Art. 1, commi 783)

È prorogato dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria).

All’accordo è subordinato l’erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-577, della legge n. 234/2021). Allo stato attuale, non risulta ancora aver sottoscritto l’accordo il comune di Palermo.

È altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell’attuazione dell’accordo medesimo.

✓ Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 1, comma 785)

Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 per individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica la norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il DM provvede, altresì, all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti, è previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

✓ Disposizioni in materia di TASI (Art. 1, comma 786)

La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

Si ricorda che la Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l’assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Pertanto, la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all’anno 2022.

✓ Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (Art. 1, comma 787)

La norma modifica la disciplina dell’imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l’imposta di soggiorno fino all’importo di 10 euro per notte di soggiorno. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con apposito decreto su proposta del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze.

✓ Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 789)

La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell’elenco delle operazioni previste dall’art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall’articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto.

La disposizione pertanto è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell’ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l’apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

✓ Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale (Art. 1, comma 790)

La norma finanzia di 2 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014 e durata fino all’anno 2023. Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da “patologie organizzative”, bensì dalle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio.

✓ Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 1, commi 791-798)

La norma, per accelerare la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento alle funzioni regionali (ad eccezione della Sanità) e ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede l’istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale cabina è presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è composta: dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell’UPI e dal Presidente dell’ANCI, o loro delegati.

La Cabina, entro sei mesi, dovrà effettuare una ricognizione che riguardi: la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione; la spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; l’individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (procederà pertanto sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Entro i successivi sei mesi invece la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ciascun DPCM sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata.

Per il funzionamento di tali attività è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

✓ Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP (Art. 1, commi da 799 a 804)

La norma istituisce, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e il Commissario eventualmente nominato.

La Segreteria tecnica è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Tali unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, a tempo determinato, a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023.

All’attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione (materie per cui possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), nonché della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI. A tali rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati.

A fini di supporto tecnico della RGS per il perseguimento degli obiettivi legati all’individuazione dei LEP e degli obiettivi PNRR M1C1-119 e M1C1-120 (completamento del federalismo fiscale, regionale e provinciale), il MEF è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato 10 unità di personale (non dirigenziali) da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Alle assunzioni si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l’anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall’anno 2024.

Per l’anno 2023 sono inoltre autorizzate ulteriori spese per la gestione delle procedure concorsuali, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale e per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

✓ Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Art.1, comma 805)

La norma modifica il numero e la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Con una modifica all’articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, che ha istituito la Commissione (CTFS), si prevede che essa è formata da 14 componenti (in luogo degli attuali 12). Inoltre, in luogo di un membro designato dalle regioni, si prevede che 3 componenti sono designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

✓ Proroga al 30 giugno 2023 dell’occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini, etc.) nel settore della ristorazione (Art. 1, comma 815)

La norma proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione paesaggistica o delle sovraintendenze, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

✓ Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (Art. 1, comma 820)

La norma incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 1 milione di euro a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell’ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali.

Si ricorda che la dotazione iniziale del fondo era di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pertanto a decorrere dal 2023 il fondo sarà di 6 milioni di euro.

✓ Svincolo risorse in sede di rendiconto (Art.1, commi 822-823)

La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all’amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

✓ Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 1, comma 825-827)

La norma, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell’Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

✓ Finanziamento per i segretari comunali per i comuni fino a 5.000 abitanti (Art. 1, comma 828)

La norma prevede che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall’art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti ammnistrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.

✓ Circoscrizioni di decentramento amministrativo delle città metropolitane (Art. 1, comma 830-831)

La norma autorizza la spesa di 100.000 euro per l’anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di consentire l’istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti.

In particolare, la disposizione prevede che il limite minimo di 250.000 abitanti per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all’articolo 17, comma 1, del TUEL) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana.

✓ Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa (Art. 1, comma 833)

La norma autorizza un contributo straordinario di 850.000 euro per l’anno 2022 in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell’anno 2022.

La norma autorizza altresì a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l’anno 2023.

✓ Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 767 della legge n. 160 del 2019 (Art. 1, comma 837)

La norma incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

Con una seconda modifica (al comma 767 della legge n. 160 del 2019) si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di
trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell’anno precedente.

✓ Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) (Art.1, comma 838)

La norma modifica la definizione di “aree comunali” valevole ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale – Cup degli enti territoriali, di cui alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). In particolare, si apportano modifiche al comma 818 della predetta legge, al fine di chiarire che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (non più, dunque, di centri abitati di comuni coi predetti requisiti di popolazione).

✓ Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale (Art.1, comma 839)

La norma reca una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232 – che reca la disciplina di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire quindi tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard – nel senso di precisare che tale quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

✓ Contributo ai comuni sede di città metropolitana della Regione Siciliana con elevata incidenza del FCDE (Art.1, commi 852-853)

La norma concede un contributo destinato alla riduzione del disavanzo, a favore dei comuni siciliani sede di città metropolitana (Palermo, Catania, Messina). Il contributo, complessivamente pari a 40 mln. di euro per il solo anno 2024 è ripartito entro il 31 gennaio 2023 mediante decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Mef e previa intesa in Conferenza Stato-Città.

✓ Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico (Art. 1, comma 898)

La norma prevede, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026.

Restano fermi i limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In base a quest’ultimo, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria.

Fonte: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Legge-di-bilancio-2023-nota-sintetica-ANCI.pdf

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