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È importante segnalare che l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

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Nuovo Codice dei Contratti – Le principali novità

Responsabile Unico di Progetto

Il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente.

Subappalto

Nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche. L’unica esclusione è quella della impresa “passacarte” che volesse subappaltare l’integrale esecuzione delle prestazioni per fare pura intermediazione.

Più nel dettaglio, l’art. 119 del nuovo Codice disciplina il c.d. “subappalto a cascata”, ovvero la possibilità che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto possano formare oggetto di ulteriore subappalto (cioè il subappalto del subappalto), in precedenza espressamente vietata.

Tuttavia, il nuovo Codice prevede un limite al subappalto a cascata essendo previsto che le stazioni appaltanti possano indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco, istituito presso ogni Prefettura, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori, tenuta dalla Struttura di missione istituita nell’ambito del Ministero dell’interno.

La novella assume particolare importanza per le stazioni appaltanti se si pensa che queste devono corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto ma non costituenti subappalto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

  1. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  2. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
  3. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Sul tema, è stata quindi confermata la possibilità di subappaltare l’intero affidamento, riproponendo in tal senso quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell’art. 49 del D.L. 77/2021 (c.d. “decreto semplificazioni-bis”), che aveva definitivamente eliminato, con decorrenza 1° novembre 2021, i limiti percentuali al subappalto previsti sin dall’abrogato comma 5 dell’art. 105 del vecchio Codice (nella misura del 30%).

Conflitto di interesse

Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Opere di interesse locale o statale

Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per la VIA.

Progettazione in materia di lavori pubblici

Sono stati semplificati i livelli di progettazione che diventano due (art. 41 del Nuovo Codice):

  • progetto di fattibilità tecnico-economica
  • progetto esecutivo.

il previgente art. 23 del vecchio codice dei contratti (il D.Lgs. 50/2016) prevedeva che la progettazione si articolasse su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo, mentre ora il nuovo Codice prevede solo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, ovvero il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. In buona sostanza, è stato eliminato il progetto definitivo.

Si tratta di un’importante semplificazione procedurale, che velocizza la realizzazione dei lavori pubblici e permette di ridurne anche i costi della progettazione.

L’allegato I.7 al  nuovo Codice  definisce i contenuti minimi del progetto.

Appalto integrato

E’ prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021.

Affidamento diretto

Con riferimento alle modalità di affidamento diretto:

  • Per servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, la soglia limite è quella di importo inferiore a 140.000.00 euro; negoziata senza bando possibile per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
  • Per i lavori, invece, la soglia per affidamenti diretti è fissata ad importi inferiori a 150.000,00 euro. È prevista la procedura negoziata, senza bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro e da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.

Fascicolo virtuale dell’operatore economico

L’ANAC, utilizzando i dati del suo monitoraggio su operatori e contratti, è chiamata a creare e aggiornare l’archivio dei fascicoli virtuali degli operatori di mercato e il valore del rating sintetico di impresa. Tra le informazioni che vanno ad alimentare il fascicolo virtuale figurano l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l’eco-compatibilità, la responsabilità sociale. Il fascicolo riporta lo storico dei provvedimenti interdittivi che l’impresa avesse ricevuto.

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Revisione prezzi

Nelle procedure di affidamento obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Si utilizzano indici elaborati dall’ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istituto. Il MIT può prevedere ulteriori indici da utilizzare, previo decreto, in accordo con ISTAT.

In merito a ciò, è specificato che i prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. Tali prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero secondo le specifiche casistiche indicate nell’allegato I.14 del nuovo codice.

Anticipazione del prezzo

Il nuovo codice registra importanti novità anche in tema di anticipazione sul prezzo del contratto rispetto al Codice del 2016.

In questo si prevede una specifica disciplina nel comma 18 dell’articolo 35 e nel comma 4-bis dell’articolo 159 (per appalti relativi ai settori della difesa e sicurezza).

L’ordinamento, però, conosceva (vista la sua applicabilità per procedure avviate fino al 31 dicembre 2022) anche l’ipotesi della c.d. anticipazione facoltativa ovvero la possibilità di incrementare la percentuale del 20% fino al 30 come previsto nel Dl 34/2020. Anticipazione, quindi, che non sostanzia(va) un autentico diritto per l’appaltatore stante la possibilità di una sua previsione rimessa ad una valutazione e scelta della stazione appaltante nei limiti dei fondi a disposizione per l’intervento.

La novità è che il nuovo codice, con l’articolo 125, prevede entrambe le fattispecie con una importante possibilità di “diluire” il pagamento dell’anticipazione, almeno per i contratti pluriennali, nelle diverse annualità in cui si struttura il cronoprogramma di spesa in modo da rendere maggiormente sostenibile l’esposizione finanziaria (si pensi a contratti pluriennali di rilevante importo) per le stazioni appaltanti.

Con l’articolo 125, comma 1, il legislatore generalizza la dinamica del pagamento, circa l’anticipazione obbligatoria: in questo modo, il nuovo impianto normativo fornisce quella certezza sulla possibilità di diluire i pagamenti secondo il cronoprogramma di spesa previsto per le forniture e per i servizi

Gli estensori del nuovo codice hanno previsto espressamente, in primo luogo, accanto all’anticipazione obbligatoria (pari al 20% sul valore del contratto) da corrispondere entro 15 giorni «dall’effettivo inizio
della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza», la possibilità dell’anticipazione facoltativa da prevedersi nei documenti di gara (anticipazione fino al 30%) con pagamento, nel caso di contratti pluriennali, calibrati sulle varie annualità (e non prevedendo, pertanto, un unico pagamento). Ciò consente, come detto, di diluire il pagamento per contratti pluriennali senza necessità che la stazione appaltante sia onerata di recuperare l’intero importo dell’anticipazione fin dal primo anno di contratto.

La parte conclusiva del comma, dopo che il terzo periodo precisa che le disposizioni sull’anticipazione non si applicano «ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14», ribadisce quanto già noto ovvero che l’erogazione dell’anticipazione rimane subordinata «alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione». L’importo della garanzia andrà «gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti». Il beneficiario decade dai benefici dell’anticipazione ed ha l’obbligo di restituire quanto ricevuto, con gli interessi legali che decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione, «se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali».

Per quanto riguarda invece la contabilizzazione dell’anticipazione, occorre fare riferimento alla FAQ di Arconet n. 37 del 14 febbraio 2020, con la quale è stato chiarito che la stessa, essendo considerata un acconto della prestazione, deve essere imputata al titolo 2° della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo 1° della spesa nel caso di acquisizione  beni  e  servizi,  negli  stanziamenti  previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi.

Qualificazione Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza

Viene prevista la qualificazione per procedure di importo superiore alle soglie per l’affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a 500.000 euro per l’affidamento di lavori.

Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Provincie e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono iscritte nell’elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva. Le succitate stazioni appaltanti devono presentare domanda di scrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate. Le stesse, a decorrere dal 1°gennaio 2024 dovranno presentare domanda per l’iscrizione a regime nei medesimi elenchi. L’iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

È previsto l’utilizzo di piattaforme digitali come elemento premiante fino al 31 dicembre 2023. Diventa requisito fisso la disponibilità di piattaforme digitali di approvvigionamento dal 1° gennaio 2024.

Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup.

Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’Anac. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.

I livelli di qualificazione

Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti (fino a 1 milione di euro; fino a soglia comunitaria; illimitata), attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63). I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

Possono inoltre essere disciplinati dall’Autorità requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).

Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice. 

Procedura di affidamento Stazioni Appaltanti non qualificate

Le stazioni appaltanti non qualificate consultano, su una apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC, l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. In caso di mancata risposta da parte di una SA/CC qualificata, entro 10 gg dalla richiesta effettuata dalla SA non qualificata, tale richiesta si intende accolta. In caso di risposta negativa, la SA non qualificata si rivolge ad ANAC che, entro 15 giorni dalla richiesta, assegna d’ufficio la procedura ad una SA qualificata.

Digitalizzazione degli appalti

È introdotto l’obbligo di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale e procedure automatizzate per il monitoraggio di tutti i momenti del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti non equipaggiati si avvalgono di piattaforme e procedure messe a disposizione da altre stazioni o da altri Enti

Interoperabilità delle piattaforme

Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice).

Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).

Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

La centralità della Bdncp

In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).

Ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).

Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).

Nel documento qui allegato viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement.

Nuovo Codice dei Contratti e periodo transitorio

Entrata in vigore ed efficacia

L’entrata in vigore del nuovo Codice è fissata al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.

Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fino al 31 dicembre 2023

Fino al 31 dicembre 2023:

  • Con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme:
    Articolo 70 – Avvisi di preinformazione
    Articolo 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
    Articolo 73 – Pubblicazione a livello nazionale
    Articolo 127, comma 2 – Pubblicità e avviso periodico indicativo
    Articolo 129, comma 4 – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le disposizioni di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”.
  • Continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all’Allegato B del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento di alcune attività (a. redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b. trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a); c. accesso alla documentazione di gara; d. presentazione del documento di gara unico europeo; e. presentazione delle offerte; f. apertura e la conservazione del fascicolo di gara; g. controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie) continuano ad applicarsi i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016:

  • Articolo 21, comma 7- Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
  • Articolo 29 – Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 40 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
  • Articolo 41 comma 2-bis – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
  • Articolo 44 – Digitalizzazione delle procedure
  • Articolo 52 – Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 53 – Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 58 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
  • Articolo 74 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara
  • Articolo 81 – Documentazione di gara
  • Articolo 85 – Documento di gara unico europeo
  • Articolo 105, comma 7 – Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario)
  • Articolo 111, comma 2-bis – Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
  • Articolo 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
  • Articolo 214, comma 6 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

Dal 1 gennaio 2024

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2024, anche per le succitate attività, acquistano invece efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice Appalti, ossia:

  • Articolo 19 – Principi e diritti digitali
  • Articolo 20 – Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 21 – Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
  • Articolo 22 – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
  • Articolo 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici
  • Articolo 24 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
  • Articolo 25 – Piattaforme di approvvigionamento digitale
  • Articolo 26 – Regole tecniche
  • Articolo 27 – Pubblicità legale degli atti
  • Articolo 28 – Trasparenza dei contratti pubblici
  • Articolo 29 – Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 30 – Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
  • Articolo 31 – Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
  • Articolo 35 – Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 36 – Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
  • Articolo 37, comma 4 – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
  • Articolo 81 – Avvisi di preinformazione
  • Articolo 83 – Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
  • Articolo 84 – Pubblicazione a livello europeo
  • Articolo 85 – Pubblicazione a livello nazionale
  • Articolo 99 – Verifica del possesso dei requisiti
  • Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – Garanzie per la partecipazione alla procedura
  • Articolo 115, comma 5 – Controllo tecnico contabile e amministrativo
  • Articolo 119, comma 5 – Subappalto “a cascata”
  • Articolo 224, comma 6 – Disposizioni ulteriori

Affidamenti e contratti PNRR e PNC

Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 202, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Altre casistiche

E’ inoltre previsto, in via generale che, nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Specifiche procedure, inoltre, attengono gli interventi infrastrutturali e strategici, le procedure di impatto ambientale grandi opere e le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità sui progetti già approvati dal CIPESS.

Vi sono, altresì, norme transitorie per la partecipazione alle gare per appalti di servizi, forniture e lavori dei consorzi stabili.

Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.

Tempistiche di applicazione del Nuovo Codice dei Contratti: la Tabella riassuntiva

Entrata in vigore del Nuovo Codice dei ContrattiL’entrata in vigore del nuovo Codice è disposta al 1° aprile 2023
Applicazione del Nuovo Codice dei Contratti

Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo  50/2016.

A decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.

Disciplina Transitoria

ma SOLO per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione,
    progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  • c) accesso alla documentazione di gara;
  • d) presentazione del documento di gara unico europeo;
  • e) presentazione delle offerte;
  • f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  • g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie
Fino al 31 dicembre 2023 è estesa la vigenza di alcune disposizioni del D. lgs. 50/2016, ossia:

 

  • Articolo 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
  • Articolo 73 – Pubblicazione a livello nazionale
  • Articolo 127, comma 2 – Pubblicità e avviso periodico indicativo
  • Articolo 129, comma 4 – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 21, comma 7- Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
  • Articolo 29 – Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 40 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
  • Articolo 41 comma 2-bis – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
  • Articolo 44 – Digitalizzazione delle procedure
  • Articolo 52 – Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 53 – Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 58 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
  • Articolo 74 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara
  • Articolo 81 – Documentazione di gara
  • Articolo 85 – Documento di gara unico europeo
  • Articolo 105, comma 7 – Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario)
  • Articolo 111, comma 2-bis – Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
  • Articolo 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
  • Articolo 214, comma 6 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).
Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni acceleratorie e
specifiche previste in materia.
Decreto-legge 31 maggio 202, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 “Specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC
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