spazi assunzionali dopo rendicontospazi assunzionali dopo rendiconto

Come è noto, per comuni e province, la determinazione degli spazi assunzionali a tempo indeterminato richiede il raccordo con i dati contabili dell’ultimo rendiconto per la spesa di personale, per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per gli ultimi tre rendiconti per le entrate correnti.

La nuova disciplina non fa più riferimento ad un ‘limite di spesa’ e cioè all’ammontare della spesa complessiva per il personale sostenuto dall’ente nel 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (cfr. Corte conti, Sez. aut. n. 4/SEZAUT/2019/QMIG), ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale, e cioè una ‘facoltà assunzionale’ dell’ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle
entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE.

Sicché, nel momento in cui l’ente procederà a bandire una procedura per l’assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa come sopra disciplinato.

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Aggiornamento del piano dei fabbisogni dopo un nuovo rendiconto

La giurisprudenza ha da tempo sottolineato come la programmazione dei fabbisogni triennale debba essere aggiornata ad ogni successivo rendiconto della gestione, a prescindere dal dato utilizzato per la sua formulazione.

In particolare, la deliberazione 55/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha chiarito che per “ultimo rendiconto della gestione approvato” si deve intendere il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale.

Pertanto, l’ultimo rendiconto in ordine di tempo non coincide necessariamente con quello al momento dell’adozione della programmazione dei fabbisogni di personale, ma con quello in cui si deve effettivamente dare corso a ciascuna procedura assunzionale.

Pertanto, giunti alla formale approvazione del rendiconto della gestione dell’anno, il computo degli spazi assunzionali andrà rivisto e le azioni assunzionali già programmate saranno possibili solo se il calcolo aggiornato le consente ancora. 

Se i dati del nuovo rendiconto dovessero evidenziare un cambiamento nella situazione del comune, sarà necessario adeguare la programmazione delle assunzioni in modo compatibile con il dato aggiornato.

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