contributi amministratori localicontributi amministratori locali

Contributi in favore degli amministratori locali: la disciplina

Versamento oneri per amministratori in aspettativa

L’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) stabilisce che l’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti in favore di:

  • sindaci
  • presidenti di provincia
  • presidenti di Comunità montane,
  • presidenti di unioni di comuni
  • presidenti di consorzi fra enti locali
  • di assessori provinciali
  • di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
  • di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
  • di presidenti dei consigli provinciali

purché, tuttavia, siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del testo unico stesso.

Leggi anche –>

Versamento oneri in favore di amministratori non dipendenti

Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche suddette l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.

Con decreto DM n. 25.05.2001, in calce al presente paragrafo, sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.

In particolare, per il tramite del suddetto decreto:

  • sono state concretamente determinate le “quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”
  • è stato stabilito che “per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali”;

Il versamento degli oneri in favore dei lavoratori autonomi

Dubbi concernono l’esegesi del comma 2 dell’art. 86 cit., relativo ai lavoratori autonomi che assolvano l’incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale.

Potrebbe, difatti, ritenersi che anche per i lavoratori autonomi l’obbligo per l’amministrazione di versare la contribuzione scatterebbe solo qualora vi sia stata, da parte dell’interessato, l’integrale sospensione dell’attività libero-professionale, a tal fine facendosi leva sulla disparità di trattamento, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che degli altri lavoratori autonomi, non investiti di cariche pubbliche, qualora fosse accolta l’opposta interpretazione

E’ stata tuttavia ritenuta preferibile una diversa interpretazione della norma: il Legislatore, con l’espressione controversa, ha inteso estendere anche ai lavoratori autonomi che ricoprono i medesimi incarichi pubblici un beneficio contributivo.

Come si è visto, il comma 1 dell’art. 86 pone a carico dell’amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l'”aspettativa non retribuita”. Si tratta, con riferimento a quest’ultima, di una condizione che, all’evidenza, può riguardare esclusivamente i “lavoratori dipendenti”, cui solo è riferibile l’istituto dell’aspettativa non retribuita.

Da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento “allo stesso titolo” per gli amministratori locali che “non siano lavoratori dipendenti” non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al comma 1 (cioè l’aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti.

Dunque, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima “causale” di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli “oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi” dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Null’altro.

Tale ricostruzione, che è stata recentemente avallata dalla Corte Cass. civ. Sez. lavoro, nell’ambito dell’Ordinanza 14-08-2023, n. 24615, risponde alla ratio della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all’art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell’Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali.

Il versamento dei contributi non può essere subordinata alla cessazione dell’attività del lavoratore autonomo

In concreto, come evidenziato dalla citata ordinanza della Suprema Corte, la realizzazione della indicata finalità deve tener conto della diversità dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi, trattandosi di categorie in alcun modo tra loro assimilabili, di talché ove si dovesse subordinare l’obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell’attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all’art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del “posto di lavoro”.

Del resto, per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.

La previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista.

Follow us on Social Media