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La programmazione è una delle quattro fasi dell’affidamento degli appalti, insieme alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 introduce alcune modifiche alla disciplina attuale riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto o effettuare l’acquisto di beni e servizi.

E”articolo 37 del Codice a regolare la programmazione stessa; inoltre, l’Allegato I.5 sostituisce il Decreto Ministeriale n. 14/2018, che contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare. Questo nuovo Codice mira a fornire una cornice normativa aggiornata e completa per la pianificazione e l’esecuzione degli appalti pubblici, al fine di garantire maggiore trasparenza e efficienza nel settore.

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Programmazione contratti pubblici: finalità

La programmazione è essenzialmente un piano dettagliato degli approvvigionamenti redatto tenendo conto delle esigenze esistenti dell’ente. Durante la fase di programmazione, l’ente deve definire cosa vuole realizzare (gli obiettivi), come intende farlo (i mezzi), se è più opportuno raggiungere l’obiettivo attraverso un appalto o una concessione, e se il risultato sarà ottenuto con fondi propri o con finanziamenti da altri enti. Inoltre, l’ente deve indicare i tempi entro cui intende raggiungere l’obiettivo.

La programmazione può riguardare sia lavori che servizi e forniture. Una delle novità introdotte dal nuovo Codice è che entrambe le tipologie di programmazione, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, diventano triennali. Questo allineamento tra le due tipologie di programmazione permette di allineare la programmazione stessa agli strumenti di programmazione dell’ente, come il bilancio, che solitamente ha una durata triennale.

A sua volta, il paragrafo 8.4 dell’All.to 4/1 del D.lgs. n.118/2011, nell’ambito della disciplina del DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, ha peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

A mente di quanto appena esposto, si rileva come la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale lo schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla soglia di 150.000 euro e quello sempre triennale per gli acquisti pari o superiori a 140.000 euro per servizi e forniture, con i relativi elenchi annuali, contestualmente alla presentazione del DUP entro il 31 luglio di ogni anno ai sensi degli artt. 151, comma 1 e 170, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

In seguito, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta la nota di aggiornamento al DUP che avrà la medesima struttura del DUP approvato precedentemente, sostituendolo; a sua volta il Consiglio Comunale provvede ad approvare il DUP entro il 31 dicembre, salvo proroghe ovvero prima dell’adozione del Bilancio di previsione.

Programmazione degli appalti: soglie e periodicità

Il nuovo Codice dei contratti pubblici conferma la disciplina sulla programmazione degli appalti, ma introduce alcune modifiche rispetto all’attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016. Le principali novità introdotte nel testo rinnovato sono le seguenti:

  1. La programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l’importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro (attualmente, il limite è fissato a 100.000 euro);
  2. La programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro (attualmente, il limite è di soli 40.000 euro);
  3. L’orizzonte temporale della programmazione viene unificato a tre anni con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi (diversamente, l’attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede una programmazione biennale per forniture e servizi). Difatti l’art. 37 del nuovo Codice introduce una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (fino ad oggi biennale) che andrà approvata nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Le amministrazioni approveranno, altresì, l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.

Queste modifiche sono state introdotte con l’obiettivo di fornire una maggiore chiarezza e coerenza nella pianificazione degli appalti pubblici, garantendo una migliore organizzazione e gestione delle risorse.

N.B. I suddetti valori devono considerarsi al netto di IVA e di altre imposte.

Gli atti di programmazione devono essere coerenti con gli altri documenti programmatori

La programmazione degli appalti pubblici, secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, deve rispettare una serie di requisiti fondamentali, volti a garantire che la programmazione sia coerente con le strategie e le risorse dell’ente pubblico.

In primo luogo, i programmi triennali devono essere adottati nel rispetto dei documenti programmatori dell’ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione. Il DUP è uno strumento di pianificazione strategica che definisce gli obiettivi dell’ente e le risorse necessarie per raggiungerli. Il bilancio di previsione, invece, è un documento che stima le entrate e le uscite dell’ente per l’anno successivo. Questi documenti sono fondamentali per garantire che la programmazione degli appalti sia allineata con le strategie e le risorse dell’ente.

Inoltre, i programmi triennali devono essere coerenti con il bilancio dell’ente. Questo significa che gli appalti previsti nel programma triennale devono essere finanziariamente sostenibili per l’ente. Se un appalto non è coperto dal bilancio dell’ente, non può essere incluso nel programma triennale.

In sintesi, se esistono già documenti programmatori e un bilancio previsionale, ai quali la pianificazione degli appalti deve essere “coerente”, i contenuti dei diversi documenti devono corrispondere. La pianificazione dettagliata, su base triennale, dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi, di conseguenza, non fa altro che riprendere il contenuto del bilancio previsionale o di altri “documenti programmatori” dell’amministrazione, come ad esempio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2023 fornisce indicazioni più dettagliate rispetto al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e stabilisce le seguenti disposizioni per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, i quali:

  1. Devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
  2. Devono approvare l’elenco annuale dei “lavori da avviare nella prima annualità”, specificando per ciascuna opera la fonte di finanziamento stanziata o “comunque disponibile”.

L’elaborazione dell’elenco annuale riguarda solo i lavori e le opere pubbliche, mentre non è necessaria per gli appalti di forniture e servizi.

In particolare: la programmazione negli enti locali

Come anticipato, la norma prevede che i programmi siano approvati nel rispetto dei “documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” e, solo per gli enti locali, secondo i principi contabili e le norme della programmazione economico-finanziaria.

Per quanto riguarda gli enti locali, c’è un ulteriore requisito: i programmi triennali devono essere conformi alle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria. Queste norme, stabilite a livello nazionale, definiscono le regole per la gestione delle finanze degli enti locali. Questo requisito garantisce che la programmazione degli appalti degli enti locali sia in linea con le regole finanziarie nazionali.

In particolare, con specifico riferimento agli enti locali, i programmi triennali rappresentano due documenti che rientrano nel ciclo di pianificazione e programmazione delle attività dell’ente locale; in particolare, il paragrafo 8.2 dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 riporta la programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, svolti in conformità ai rispettivi programmi triennali, tra le voci essenziali della Sezione Operativa del DUP (Documento Unico di Programmazione).

A sua volta, il paragrafo 8.4 dell’All.to 4/1 del D.lgs. n.118/2011, nell’ambito della disciplina del DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, ha peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Conseguentemente:

  • la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale lo schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla soglia di 150.000 euro e quello sempre triennale per gli acquisti pari o superiori a 140.000 euro per servizi e forniture, con i relativi elenchi annuali, contestualmente alla presentazione del DUP entro il 31 luglio di ogni anno ai sensi degli artt. 151, comma 1 e 170, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000
  • In seguito, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta la nota di aggiornamento al DUP che avrà la medesima struttura del DUP approvato precedentemente, sostituendolo;
  • a sua volta il Consiglio Comunale provvede ad approvare il DUP entro il 31 dicembre, salvo proroghe ovvero prima dell’adozione del Bilancio di previsione.

Il procedimento di approvazione degli atti di programmazione degli appalti

Attualmente, le modalità operative per la formulazione e l’approvazione della programmazione degli appalti sono regolate dal Decreto Ministeriale 16/1/2018 n. 14. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, invece, disciplina direttamente le modalità di redazione dei programmi triennali attraverso l’Allegato I.5, che sostanzialmente ripropone i contenuti del DM 14/2018, che risulta pertanto abrogato.

Preliminarmente, è bene rimarcare che le stazioni appaltanti sono tenute a individuare, nell’ambito della propria organizzazione, un soggetto Referente a cui affidarne la redazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

Iter di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici

L’articolo 5 dell’Allegato I.5 prevede diverse fasi:

  1. Preliminarmente, si procede all’adozione del programma dei lavori e dell’elenco annuale corrispondente;
  2. Successivamente, viene pubblicato sul sito web della stazione appaltante (il profilo del committente);
  3. È possibile presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione, se l’amministrazione ha deciso di adottare questa forma di consultazione facoltativa. Le osservazioni devono poi essere valutate entro un termine stabilito dall’amministrazione stessa;
  4. L’approvazione definitiva del programma, insieme all’elenco annuale dei lavori e agli eventuali aggiornamenti (derivanti dall’accoglimento delle osservazioni o prodotti dall’amministrazione stessa), deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza della consultazione.
  5. In alternativa, nel caso in cui l’amministrazione non abbia raccolto osservazioni, l’approvazione definitiva deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Infine, i documenti approvati devono essere pubblicati in formato open data sul sito web della stazione appaltante e, come stabilito dall’articolo 37, comma 4, del nuovo Codice, nella banca dati nazionale dei contratti pubblici. Al riguardo, tuttavia, bisogna rammentare che l’articolo 37, comma 4, del nuovo Codice diventa efficace a decorrere dal 1 gennaio 2024; sino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui i programmi triennali e i relativi aggiornamenti annuali devono essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213 del medesimo decreto legislativo.

Tuttavia, senza correggere le incongruenze presenti nel DM 14/2018, il testo dell’articolo 5 dell’Allegato I.5 sembra richiedere un’ulteriore approvazione dei documenti di programmazione quando stabilisce che le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni dello Stato devono approvare gli stessi documenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del proprio bilancio o documento equivalente, secondo le disposizioni proprie di ciascuna amministrazione.

Inoltre, il testo rinnovato del Codice specifica che rimane invariato quanto previsto dall’articolo 172 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) che, riguardo agli “altri allegati al bilancio di previsione”, non fa più riferimento alla programmazione di lavori, servizi e forniture. Possiamo presumere che il legislatore intenda considerare i documenti di programmazione degli appalti come allegati al bilancio previsionale.

Iter di approvazione del programma triennale dei servizi e delle forniture

Per quanto riguarda la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, la norma, in modo più agile, stabilisce che la documentazione deve essere approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio, secondo le disposizioni specifiche di ciascuna amministrazione (articolo 7, comma 6, dell’Allegato I.5; articolo 7, comma 6, DM 14/2018) e rimane invariato quanto stabilito dall’articolo 172 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel caso in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione della programmazione perché non intendono o non possono effettuare lavori e acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie indicate, è necessario darne comunicazione tramite Amministrazione trasparente.

La programmazione dei lavori

Nel processo di programmazione degli appalti pubblici, alcuni documenti giocano un ruolo chiave per garantire che i lavori previsti siano realizzabili, finanziariamente sostenibili e in linea con le esigenze dell’ente.

In particolare, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, prima di poterli inserire nella programmazione, è necessario approvare preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Questo documento è fondamentale perché permette di valutare in anticipo le diverse opzioni progettuali disponibili per un determinato lavoro, considerando vari aspetti come i costi, i tempi, l’impatto ambientale e le possibili difficoltà tecniche. In questo modo, l’ente può scegliere l’opzione progettuale che meglio risponde alle sue esigenze e risorse.

Per poter inserire i lavori nell’elenco annuale, invece, è necessario che sia approvato almeno il documento di indirizzo alla progettazione. Questo documento rappresenta una sorta di “bussola” per la progettazione del lavoro: indica infatti l’opzione progettuale scelta dall’ente e fornisce le linee guida per la sua realizzazione. L’approvazione di questo documento garantisce che la progettazione del lavoro sia in linea con le scelte strategiche dell’ente.

È importante sottolineare che questi documenti non sono obbligatori per tutte le tipologie di lavori. Ad esempio, non sono necessari per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualunque importo. In questi casi, la decisione sulla necessità di redigere tali documenti è lasciata alla discrezionalità dell’ente pubblico.

In particolare, l’articolo 37 stabilisce che i lavori con un importo pari o superiore alla soglia UE possono essere inclusi nei seguenti documenti:

  1. Nella programmazione triennale, dopo l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), come previsto nell’Allegato I.7, articolo 2;
  2. Nell’elenco annuale dei lavori, dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), come previsto nell’Allegato I.7, articolo 3;

Per i lavori e le opere con un valore compreso tra 150.000 euro e la soglia UE, non è richiesta la redazione di alcun documento specifico. Tuttavia, sarebbe consigliabile, ma non obbligatorio, disporre già durante la fase di programmazione di un quadro esigenziale o delle necessità della stazione appaltante (come indicato nell’articolo 41, comma 2 del Codice e nell’articolo 1, Allegato I.7).

I lavori di manutenzione ordinaria, anche se di valore superiore alla soglia UE, potranno essere inclusi nella programmazione anche senza il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.

Programmazione lavori: aspetti operativi di dettaglio

Ai fini di una corretta predisposizione del programma triennale dei lavori sono inoltre previste le seguenti disposizioni:

  • ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma deve essere individuato dal CUI (Codice Unico d’Intervento);
  • ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, per ogni lavoro o lotto funzionale deve essere riportato altresì il CUP (Codice Univoco di Progetto);
  • per ciascun lavoro inserito nel programma è riportato l’importo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla sua realizzazione, che ad ogni modo dovranno essere inserite nel programma triennale di acquisti di beni e servizi;
  • sono ricompresi nel programma anche le opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 4, comma 4 dell’Allegato I.5, i lavori realizzabili mediante concessione partenariato pubblico/privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili

Le modifiche alla programmazione degli appalti

L’Allegato I.5, similmente al DM 14/2018, stabilisce che una volta approvati, i programmi triennali dei lavori possono essere modificati, previa approvazione dell’organo competente, nel caso in cui le variazioni riguardino:

  1. La cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
  2. L’aggiunta di uno o più lavori a seguito di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
  3. L’aggiunta di uno o più lavori a seguito della disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, compresi i fondi aggiuntivi derivanti da ribassi d’asta o economie;
  4. L’anticipazione della realizzazione di lavori, inclusi nell’elenco annuale, precedentemente previsti per annualità successive;
  5. La modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco, qualora siano necessarie risorse aggiuntive.

Viene confermata la disposizione secondo cui un lavoro che non è stato incluso nell’elenco annuale può essere realizzato solo se:

  1. Risulta necessario a causa di eventi imprevedibili o calamitosi, o per nuove disposizioni di legge o regolamentari;
  2. È possibile realizzare il nuovo lavoro sulla base di un piano finanziario autonomo che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari disponibili al momento della formulazione dell’elenco;

L’Allegato I.5, così come il DM 14/2018, prevede regole sostanzialmente simili per modificare o integrare la programmazione degli acquisti di beni e servizi, includendo un nuovo appalto.

Da ultimo, giova rammentare che qualora per l’ente non provveda alla redazione dei programmi, per assenza di lavori o di acquisti di forniture e servizi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione, è comunque tenuto:

  • per ciò che concerne l’assenza di lavori pubblici, a darne comunicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 oltre a darne comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • in caso di assenza di forniture e servizi, a darne comunicazione unicamente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Schemi tipo per la programmazione dei lavori

Per la redazione della programmazione dei lavori, l’Allegato I.5 del nuovo Codice conferma gli schemi tipo già previsti dal DM 14/2018 (articolo 3, comma 2), che includono:

  • Scheda A: quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori, suddivise per annualità e fonte di finanziamento.
  • Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute.
  • Scheda C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, compresi quelli disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico nel completamento di un’opera incompiuta, nonché gli immobili nella disponibilità della stazione appaltante concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.
  • Scheda D: elenco dei lavori programmati, con indicazione degli elementi essenziali per la loro identificazione.
  • Scheda E: elenco dei lavori inclusi nell’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro identificazione.
  • Scheda F: elenco dei lavori previsti nell’elenco annuale precedente ma non riproposti nell’aggiornamento del programma in quanto non verranno realizzati.

Come già previsto dal DM 14/2018, nel programma triennale devono essere inserite le opere pubbliche incompiute e i lavori che possono essere realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, nonché i lavori che possono essere realizzati attraverso la cessione del diritto di proprietà o altri titoli di godimento di beni immobili.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento dei lavori, da riportare nelle schede del programma, sarà ancora possibile indicare:

  • Il valore di immobili che potrebbero essere ceduti in permuta in cambio di opere;
  • Le risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge 310/1990 (convertito nella legge 310/1990);
  • Gli immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, il cui utilizzo sia strumentale e tecnicamente connesso a un’opera da affidare in concessione;
  • Gli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’articolo 58 del Decreto Legge 112/2008.

Il valore degli immobili viene determinato dagli uffici competenti, sulla base del valore di mercato dei beni.

Programmazione di lavori e livello minimo di progettazione

Per inserire nel programma triennale, i lavori, con esclusione delle attività di manutenzione ordinaria – di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (attualmente fissata ad euro 5.382.000), occorre la previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; evidenziando come allo stesso modo, in caso di suddivisione di un lavoro in uno o più lotti funzionali, l’opera può essere inserita nel programma triennale purché con riferimento all’intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione di cui sopra.

Diversamente, come già anticipato, ancora con riferimento ai lavori (e non alle manutenzioni) di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, possono essere inseriti nell’elenco annuale solo previa approvazione del documento di indirizzo della progettazione.

L’elenco annuale delle opere pubbliche

I lavori, anche suddivisi in lotti funzionali, che devono essere avviati durante il primo anno del programma, costituiscono l’elenco annuale.

Nell’elenco annuale è possibile registrare solo i lavori che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. Esistenza di un finanziamento previsto nel bilancio per coprire le spese;
  2. Previsione di avviare la procedura di affidamento durante il primo anno del programma;
  3. Rispetto dei requisiti minimi di progettazione;
  4. Conformità dei lavori alle norme urbanistiche vigenti o adottate.

Per poter includere nel programma triennale uno o più lotti funzionali relativi a un lavoro, è necessario che, per l’intero lavoro da realizzare:

  1. Sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ma solo se il valore complessivo supera la soglia UE;
  2. Siano state quantificate le risorse necessarie per realizzare l’intero lavoro.

Le attuali norme riguardanti l’ordine di priorità nell’esecuzione di lavori e opere e la programmazione degli acquisti di beni e servizi vengono sostanzialmente confermate dal nuovo testo normativo.

Il Programma triennale di acquisti di forniture e servizi.

Quanto alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni locali sono tenute ad adottare le seguenti schede:

  • quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento (scheda G);
  • elenco degli acquisti del programma con indicazioni degli elementi essenziali per la loro individuazione, indicando altresì le forniture e i servizi connessi ad un’opera inserita nel programma triennale dei lavori, riportandone il relativo CUP, ove previsto (scheda H);
  • elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale e non riproposti nell’aggiornamento del programma perché non sono state avviate le procedure di affidamento ovvero si è rinunciato all’acquisizione della fornitura.

Ai fini di una corretta predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture di beni e servizi, è poi previsto che:

  1. per ogni acquisto deve essere riportato il CUI e, quando è previsto, il CUP;
  2. devono essere riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell’elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime;
  3. rientrano nel programma triennale i servizi di cui all’articolo 41, comma 10 (progettazione, indagini, ricerche e studi, dibattito pubblico, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, prove e controlli sui prodotti e materiali, redazione piani sicurezza e coordinamento, prestazioni professionali e specialistiche), nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione triennale.
  4. per ogni singolo acquisto, deve essere riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione degli stessi;
  5. per ogni singolo acquisto, le stazioni appaltanti, anche con riferimento anche con riferimento all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica;
  6. il programma deve riportare un ordine di priorità degli acquisti. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessarie in conseguenza di calamità naturali, per garantire interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture e servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei ed infine le forniture e servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità salvo le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge regolamentari ovvero atti amministrativi adottati a livello di legge statale o regionale.

Per le acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro, le stazioni appalti sono tenute, entro il mese di ottobre, a trasmettere il loro elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge n.66/2014, convertito con modificazioni, della legge n.89/2014. (articolo 6, Allegato I.5 del D.lgs. n.36/2023).

Il dibattito pubblico nel nuovo codice dei contratti

Un breve e doveroso cenno va fatto, inoltre, in riferimento alla disciplina del dibattito pubblico: come noto, l’art. 22 del Codice del 2016 disciplinava l’istituto in esame prevedendo la pubblicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nel proprio profilo del committente, dei progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, nonché degli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti erano pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L’art. 40 del D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell’Allegato I.6, attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di indire il dibattito pubblico nei casi in cui ne ravvisi l’opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.

Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente di una relazione contenente il progetto dell’opera e l’analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali: entro i successivi 60 giorni, le amministrazioni interessate e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall’intervento, hanno facoltà di presentare osservazioni e proposte. Entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del progetto dell’opera, il dibattito si conclude con una relazione redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l’eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento.

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