regolamento incentivi funzioni tecniche 2023regolamento incentivi funzioni tecniche 2023

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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

  • ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi; 
  • a norma dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;  

Atteso che il D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto, all’art. 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all’art. 113 dell’abrogando D.Lgs. n. 50/2016 e che si rende pertanto necessario, in attuazione della nuova disciplina, adottare un nuovo regolamento che sostituisca la disciplina comunale previgente; 

Considerato che il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l’attività dei dipendenti comunali;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che è “di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

Ritenuto pertanto di dover approvare il nuovo “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;

Visti: 

  • il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  •  lo Statuto Comunale;
  •  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  • il D.Lgs. n. 50/2016;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate: 

1- Di approvare, il nuovo “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2- Di dare atto che il presente Regolamento revoca e sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023;

3- Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Area, alle Organizzazioni Sindacali e alla

R.S.U., per opportuna conoscenza;

4- Di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, con distinta e unanime votazione,   

DELIBERA

5- Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.


 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.            

Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione (qualora non nominato è di fatto il responsabile dell’area tecnica).

La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L’importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

  1. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’art. 3, per una quota dell’80%;
  2. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell’80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell’abrogazione e sostituzione dell’allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l’Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo

L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:

  1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  2. i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00; 
  3. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l’individuazione del direttore dell’esecuzione contrattuale; 
  4. i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all’art. 56 di detto Codice);
  5. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
  6. i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l’Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l’incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall’art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all’art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

  1. dalla quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 4, c. 1;
  2. dalla quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente/responsabile di cui all’art. 18;
  3. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

  1. la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  2. l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  3. l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  4. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:

  1. attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di garaPercentuale (%)
fino a euro 500.000,002%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,0001,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,001,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,001,40%
oltre 5.000.001,001%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.                                 

Attività tecnicaPercentuale (%)
RUP22
Programmazione della spesa per investimenti3
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica10
Redazione del progetto esecutivo10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione5
Predisposizione dei documenti di gara5
Direzione dei lavori10
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)3
Regolare esecuzione5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)3

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

ServiziPercentuale
fino a euro 100.000,002%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,001,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,001,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,001,40%
oltre 800.001,001%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnicaPercentuale %
Responsabile unico del procedimento30
Programmazione della spesa per investimenti5
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento20
Redazione del progetto/Relazione descrittiva20
Predisposizione dei documenti di gara5
Direzione dell’esecuzione ed eventuale direttore operativo10
Regolare esecuzione10

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

  1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  2. della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  3. della competenza e professionalità dimostrate;
  4. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L’incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell’opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall’incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale, al Responsabile dell’Area Finanziaria e all’OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l’attività specifica, l’intera quota dell’incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

  1. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
  2. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
  3. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell’esecuzione (art. 114 del Codice);
  4. effettuazione da parte del direttore dell’esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell’art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell’aliquota prevista per l’attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l’incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo,  depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella “A”.

Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

TABELLA A
Tipologia di incremento  Misura dell’incremento Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione  Entro il 20% del tempo contrattuale  10%
  Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale  30%
  Dal 40% al 70% del tempo contrattuale50%    
  Dal 70% al 100% del tempo contrattuale  70%
  Oltre il 100% del tempo contrattuale  100%
   
2 – Costi di realizzazioneEntro il 20% dell’importo contrattuale  20%
Dal 21 al 40% dell’importo contrattuale  40%
Dal 40% al 60 % dell’imposto contrattuale  60%
Oltre il 60% dell’importo contrattuale  100%

Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. 

La liquidazione dell’incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell’anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

  • il tipo di attività assegnata;
  • la percentuale realizzata nell’anno di competenza;
  • i tempi previsti e i tempi effettivi;
  • l’indicazione dell’importo dell’incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 – Informazione e confronto

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.


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