regolamento progressioni verticaliregolamento progressioni verticali

PER SCARICARE QUESTO DOCUMENTO IN FORMATO EDITABILE INSERISCI LA TUA MAIL

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE

Art.1 – OGGETTO E DEFINIZIONI 

Il presente regolamento disciplina le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell’art 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 (progressioni straordinarie).

Le progressioni straordinarie tra le aree sono effettuabili fino a tutto il 31 dicembre 2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e sono regolate dall’art 13 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022.

Art. 2 – REQUISITI E TITOLI DI STUDIO

A) Progressioni verticali ordinarie

Possono partecipare alle procedure ordinarie di progressione tra le aree i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • assunti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  • inquadrati nell’area immediatamente inferiore dell’ambito professionale indicato nell’apposito avviso per un periodo di almeno 3 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda,  tenendosi conto anche del periodo maturato nell’ente di provenienza nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta tramite mobilità tra enti;
  • in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;
  • che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
  • non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Ferma restando la facoltà di richiedere, per particolari profili e in relazione al carattere tecnico-professionale delle competenze necessarie, il possesso di titoli ulteriore rispetto a quelli sotto elencati, i titoli di studio per la partecipazione alla procedura di cui al seguente paragrafo sono i seguenti:

  • Per il passaggio all’area degli operatori esperti, assolvimento dell’obbligo scolastico;
  • Per il passaggio all’area degli istruttori, diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • Per il passaggio all’area dei funzionari e della elevata qualificazione, diploma di laurea triennale o magistrale 

B) Progressioni verticali straordinarie

Possono partecipare alle procedure straordinarie di progressione tra le aree i dipendenti  in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • assunti a tempo indeterminato e in servizio presso l’Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
  • inquadrati nell’area immediatamente inferiore  dell’ambito professionale indicato nell’apposito avviso per un periodo di almeno tre anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, tenendosi conto anche del periodo maturato nell’ente di provenienza nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta tramite mobilità tra enti;
  • che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
  • non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I titoli di studio per la partecipazione alla procedura di cui al seguente paragrafo sono quelli indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, cui si rinvia, che si intendono qui per ripetuti e trascritti.

Art. 3 – PROFILI PROCEDURALI COMUNI

La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, può individuare, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile,  i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative interne ai sensi dell’articolo precedente.

Una volta programmata, la selezione è preceduta da apposito Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e all’albo pretorio per almeno 15 giorni e diffuso a cura dell’settore personale. La pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

L’Avviso di cui al comma 2 contiene l’indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri o parametri di composizione della  graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti. 

Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste  nell’Avviso. L’istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura, da riportare in elenco riepilogativo conformemente allo schema  allegato all’Avviso. 

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

L’Avviso di cui al comma 2 può essere motivatamente revocato quando l’interesse pubblico lo richieda.

Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, sarà effettuata da apposita Commissione che definirà il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando criteri/parametri indicati all’Allegato A.

La Commissione effettua le valutazioni attenendosi alle indicazioni dell’Allegato A e, in caso di necessità, decide attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato dal dipendente e il posto che si intende coprire attraverso la relativa procedura.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l’ente e a parità di anzianità di servizio il candidato più giovane di età anagrafica.

Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme, anche regolamentari, in materia di procedimento amministrativo e procedure concorsuali vigenti, queste ultime in quanto compatibili.

Allegato A – Criteri di valutazione progressioni verticali

Passaggio dall’Area degli Operatori all’Area degli Operatori Esperti

La valutazione consiste nell’assegnazione di un numero massimo di 100 punti, così suddivisi:

CRITERIOSUB-CRITERI
1) Esperienza maturata, anche a tempo determinatoMax 50 puntia) Max 30 punti → Competenze espresse in ambito lavorativo basate sulle risultanze della valutazione della performance (media dell’ultimo triennio)
dal 60 al 70% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 8 punti
dal 71 al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 15 punti
dal 81 al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 22 punti
dal 91 al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 30 punti

b) Max 30 punti → Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore correlata al profilo oggetto di selezione: 3 punti per ogni anno pieno,  anche a tempo determinato. Il punteggio relativo alla frazione di anno è determinato proporzionalmente.
2) Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto all’accesso all’AreaMax 25 puntiDiploma di scuola secondaria di primo grado: 5 punti
Diploma di qualifica professionale (biennale o triennale): 10 puntiDiploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale): 15 punti
3) Competenze professionali acquisiteMax 25 puntia) Max 15 punti → Percorsi formativi: 2,5 punti per la partecipazione a ciascun corso di aggiornamento/formazione, purché certificato e pertinente con il profilo professionale da ricoprire.
b) Max 10 punti → Incarichi, anche di mera esecuzione: 2 punti per ciascun incarico svolto nell’area di provenienza

Passaggio dall’Area degli Operatori Esperti all’Area degli Istruttori

La valutazione consiste nell’assegnazione di un numero massimo di 100 punti, così suddivisi:

CRITERIOSUB-CRITERI
1-Performance ed Esperienza maturata, anche a tempo determinatoMax 60 puntia) Max 30 punti → Competenze espresse in ambito lavorativo basate sulle risultanze della valutazione della performance (media dell’ultimo triennio)dal 60 al 70% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 8 puntidal 71 al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 15 puntidal 81 al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 22 puntidal 91 al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 30 punti

b) Max 30 punti → Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore correlata al profilo oggetto di selezione: 3 punti per ogni anno pieno,  anche a tempo determinato.  Il punteggio relativo alla frazione di anno è determinato proporzionalmente.
2-Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto all’accesso all’AreaMax 15 puntiDiploma di Laurea Triennale: 5 puntiDiploma di Laurea specialistica/Vecchio Ordinamento/Magistrale: 10 puntiMaster (max 1) – punteggio da sommare ai precedenti: 5 punti
3- Competenze professionali acquisiteMax 25 puntia) Max 10 punti → Percorsi formativi: 2 pt. per la partecipazione a ciascun corso di aggiornamento/formazione, purché certificato e pertinente con il profilo professionale da ricoprire
b) Max 20 punti → Incarichi: 2 punti per ciascun incarico svolto nell’area di provenienza

Passaggio dall’Area degli Istruttori all’Area dell’Elevata Qualificazione

La valutazione consiste nell’assegnazione di un numero massimo di 100 punti, così suddivisi:

CRITERIOSUB-CRITERI
1) Esperienza maturata, anche a tempo determinatoMax 60 puntia) Max 40 punti → Competenze espresse in ambito lavorativo basate sulle risultanze della valutazione della performance (media dell’ultimo triennio):
dal 60 al 70% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 8 punti
dal 71 al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 15 punti
dal 81 al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 22 punti
dal 91 al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 30 punti

b) Max 20 punti → Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore correlata al profilo oggetto di selezione: 2 punti per ogni anno pieno,  anche a tempo determinato.  Il punteggio relativo alla frazione di anno è determinato proporzionalmente.
2) Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto all’accesso all’AreaMax 15 puntiDiploma di Laurea Triennale: 5 puntiDiploma di Laurea specialistica/Vecchio Ordinamento/Magistrale: 15 puntiMaster Universitari: 5 punti cadauno
3) Competenze professionali acquisiteMax 25 puntia) Max 5 punti → Percorsi formativi: 1 punto per la partecipazione a ciascun corso di aggiornamento/formazione, purché certificato e pertinente con il profilo professionale da ricoprire

b) Max 20 punti → 
Incarichi di RUP: 1 punto per ciascun procedimento
Incarichi di specifiche responsabilità: 2 punti per ciascun incarico svolto, purché formalmente assegnato e di durata superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare (il punteggio è attribuito proporzionalmente, in dodicesimi, in funzione dei mesi di svolgimento dell’incarico nell’anno solare)Incarico di PO/EQ/Attribuzione mansioni superiori: 3 punti per ciascun incarico svolto, purché di durata superiore a 3 mesi nel corso dell’anno solare (il punteggio è attribuito proporzionalmente, in dodicesimi, in funzione dei mesi di svolgimento dell’incarico nell’anno solare).
Follow us on Social Media