Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti – anno 2023
Testo della circolare della Cassa Depositi e Prestiti 4 aprile 2023 n. 1303
- Verbale sospensione lavori – Direttore Lavori
- Comunicazione congedo di maternità
- Modello Richiesta Permesso 104
- Modello Richiesta Congedo Straordinario
- L’interpretazione dei bandi di gara
CIRCOLARE N. 1303
Oggetto: Rinegoziazione per l’anno 2023 dei prestiti concessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane
PREMESSA
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito “CDP”) si rende disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2023 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2023 concessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane (di seguito “Enti”), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.
Parte prima
Caratteristiche dei prestiti
1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili
Possono essere rinegoziati i prestiti intestati ai suddetti Enti e concessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche (di seguito “Prestiti Originari”):
- prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili;
- oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2027.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I.) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), approvata con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.
Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:
- rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- intestati ad enti in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL;
- intestati ad enti morosi;
- intestati ad enti che presentino morosità, non imputabili a disfunzioni tecniche, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2023, successivamente sanate, qualora tali morosità presentino le seguenti, contestuali caratteristiche:
- importo dell’insoluto maggiore di euro 1.000,00;
- incidenza dell’insoluto superiore all’1% rispetto al debito residuo complessivo;
- insoluto non sanato entro i due mesi successivi alla data dell’insolvenza;1 VII. concessi in base a leggi speciali.
In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l’Applicativo di cui al successivo Paragrafo 1, Parte seconda (Procedura di adesione).
2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati
Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte seconda della presente Circolare. I prestiti oggetto della rinegoziazione (di seguito, “Prestiti Rinegoziati”) avranno le seguenti caratteristiche:
- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2023, risultante a seguito del pagamento al 31 dicembre 2022 della rata prevista nei vigenti piani di ammortamento;
- pagamento dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,25% del debito residuo rinegoziato al 1° gennaio 2023, e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione, fatta eccezione per la quota interessi in scadenza al 30 giugno 2023, calcolata al tasso di interesse ante rinegoziazione; unitamente alla rata semestrale in scadenza alla predetta data del 30 giugno 2023, saranno corrisposte anche eventuali quote interessi che siano state oggetto di operazioni di differimento e la cui esigibilità sia fissata al 30 giugno 2023;
- pagamento, dal 30 giugno 2025 fino alla scadenza dei prestiti, di rate costanti semestrali, comprensive di quote capitale e quote interessi calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- la scadenza dell’ammortamento dei prestiti post rinegoziazione sarà invariata rispetto a quella prevista nei vigenti piani di ammortamento; per i soli prestiti con scadenza dell’ammortamento successiva al 31 dicembre 2036, l’Ente avrà la possibilità di scegliere di mantenere la scadenza post rinegoziazione invariata ovvero di anticiparla di 3 anni, a condizione che tale opzione non sia stata esercitata nel 2022 in relazione all’operazione di rinegoziazione di cui alla Circolare CDP n. 1302 del 20 settembre 2022;
- tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale complessivo delle rate di ammortamento del Prestito Originario e il valore attuale complessivo delle rate di ammortamento del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei Prestiti Rinegoziati;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL;
- disciplina (i) della risoluzione contrattuale, (ii) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2025), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2023), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.
I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dai vigenti contratti, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.
Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito delle iniziative promosse dalla CDP in relazione ad eventi catastrofici, si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate oggetto di differimento.
Parte seconda
Procedura di adesione e perfezionamento
Di seguito viene descritta, tra l’altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei contratti.
- Procedura di adesione
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 6 aprile 2023 al 26 aprile 2023 (di seguito “Periodo di Adesione”), l’elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito “Applicativo”).
La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:
- scelta delle condizioni;
- domanda di adesione;
- perfezionamento del contratto.
1.1 Scelta delle condizioni
Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l’Ente può accedere all’Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l’accesso al Portale Enti Locali e PA del sito internet della CDP ed effettuare le azioni sottoelencate:
1) selezionare i Prestiti Originari che l’Ente intende rinegoziare;
2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l’indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo 1.3 (Perfezionamento del contratto);
3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente Paragrafo 2 (Caratteristiche dei prestiti rinegoziati) della Parte prima della presente Circolare.
Inoltre, durante il Periodo di Adesione sarà possibile:
- compilare il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5;
- effettuare il download i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l’Ente attesta l’approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell’elenco dei Prestiti Originari che l’Ente intende rinegoziare (di seguito “Elenco Prestiti”), nel quale sono indicate, tra l’altro, le caratteristiche post rinegoziazione dei prestiti, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito oggetto di rinegoziazione. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.2 (Domanda di adesione).
1.2 Domanda di adesione
L’Ente che intenda perfezionare la Rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 26 aprile 2023, tramite l’Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:
- la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall’Applicativo, ciascuno sottoscritto con apposizione di firma digitale;
- la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell’Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di Consiglio o dell’organo esecutivo dell’Ente che approva l’operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all’articolo 183, comma 7 del TUEL e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
- il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
- il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d’identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente.
Inoltre, dovranno pervenire, entro il termine del 5 maggio 2023 o, se antecedente, entro la data di stipula del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall’Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Ai fini del rispetto del suddetto termine del 5 maggio 2023, per il ricevimento della documentazione in originale fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP.
Tali deleghe potranno pervenire in originale:
- tramite l’Applicativo, a condizione che sia trasmesso l’originale di ciascuna delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatto nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall’Applicativo), completo della relata di notifica al tesoriere dell’Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore; non saranno, pertanto, accettate delegazioni di pagamento stampate, scansionate e successivamente firmate digitalmente. In considerazione della potenziale numerosità delle delegazioni di pagamento da inviare, l’Ente dovrà procedere mediante trasmissione in più tranche (non più di 50 MB per trasmissione), con le modalità che saranno indicate nell’apposita guida scaricabile dall’Applicativo;
- a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all’indirizzo: Cassa depositi e prestiti società per azioni – Finanziamenti Pubblici – via Goito, 4 – 00185 Roma, specificando: “Rinegoziazione per l’anno 2023 dei prestiti concessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane”. Gli orari per la consegna a mano delle delegazioni di pagamento sono indicati nel sito internet della CDP.
In caso di ricezione da parte della CDP di una delegazione di Pagamento: i) incompleta, ii) non conforme al modello definito dalla CDP, iii) non in originale, ovvero (iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito Rinegoziato come risultante dal relativo piano di ammortamento, la CDP avrà facoltà di risolvere il contratto di rinegoziazione, salvo che la delegazione di pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia da quest’ultima ricevuta entro il 30 giugno 2023.
1.3 Perfezionamento del contratto
La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all’Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 22 maggio 2023, sancisce il perfezionamento del contratto.
- Limitazioni e considerazioni finali
La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:
- per poter accedere alla Rinegoziazione l’Ente deve aver approvato l’operazione di rinegoziazione stessa con provvedimento dell’organo competente;
- con il perfezionamento del contratto di rinegoziazione, gli enti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia nel 2012 e di quelli verificatisi nel centro Italia nel 2016-2017 prendono atto che, in relazione ai Prestiti Rinegoziati, non potranno beneficiare dell’iniziativa, approvata in data 23 febbraio 2023 dal Consiglio di Amministrazione di CDP, di differimento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2023 dei prestiti nel portafoglio CDP, effettuata nei medesimi termini previsti dall’art. 1, commi 767 e 745, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa;
- con il perfezionamento del contratto di rinegoziazione, l’Ente prende atto che i prestiti rinegoziati non potranno essere oggetto di ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse dalla CDP fino al 31 dicembre 2025;
- contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, che avrebbero avuto effetto al 30 giugno 2023, di riduzione, che avrebbero avuto effetto al 1° luglio 2023, e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari, che avrebbero avuto effetto al 31 dicembre 2023, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2023, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- nel periodo compreso tra il 20 giugno 2023 e il 30 giugno 2023, non potranno essere richieste erogazioni a valere sui Prestiti Rinegoziati;
- la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all’andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.