Soccorso istruttorio e offerte prive di sottoscrizioneSoccorso istruttorio e offerte prive di sottoscrizione

La sentenza n. 1911 del 15 luglio 2022 del TAR Catania ha fornito chiarimenti riguardo all’istituto del soccorso istruttorio negli appalti pubblici e l’offerta di gara priva della sottoscrizione.

In questo caso, un Comune invitava una società a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti il completamento e la messa in sicurezza del campo di calcio. La società presentava istanza di partecipazione tramite il portale MEPA, ma il Comune successivamente accertava la mancata validità della firma digitale sull’offerta economica della società.

La società chiedeva di riesaminare la decisione mediante l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, ma la richiesta veniva rigettata e l’offerta esclusa.

La società impugnava la decisione di esclusione, dando così origine alla controversia che il TAR ha dovuto decidere.

Il TAR ha affrontato la questione del soccorso istruttorio negli appalti pubblici e dell’offerta di gara priva della sottoscrizione. In particolare, la decisione si è concentrata sulla possibilità di considerare sufficiente, o integrabile mediante soccorso istruttorio, un’offerta economica priva di firma digitale in una procedura telematica di selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, nonostante gli atti di regolamentazione stabiliscano l’esclusione dell’operatore economico.

Il TAR ha richiamato una precedente decisione della Sezione I del TAR di Catania, del 5 maggio 2020, n. 949, che ha affermato l’illegittimità dell’esclusione di un’impresa in base a ragioni formali, quando la documentazione presentata era completa e il sistema non era in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. In tale caso, il soccorso istruttorio è stato ritenuto applicabile per integrare o regolarizzare la documentazione prodotta in gara.a stabilito il principio che, se non è possibile determinare con certezza se l’errore sia stato commesso dal trasmittente o se la trasmissione sia stata danneggiata da un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha organizzato la gara.

In sintesi, la sentenza del TAR della Sicilia ha confermato la possibilità di applicare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare la documentazione presentata in gara, anche in presenza di un’offerta economica priva di firma digitale.

Il TAR della Sicilia, con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio negli appalti pubblici e all’offerta di gara priva della sottoscrizione, ha chiarito che il malfunzionamento dei sistemi informatici non può mai avere effetti negativi a carico del cittadino e dell’operatore economico. È stato precisato che la necessità di dare prevalenza al dato sostanziale rispetto a quello formale implica che l’esclusione dalla gara può essere disposta non in presenza di una dichiarazione incompleta o omessa, ma solo nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante o non possieda, effettivamente, il requisito richiesto dalla lex specialis.

Inoltre, il TAR ha ritenuto che nel caso in esame l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’attivazione del soccorso istruttorio per l’integrazione della sottoscrizione mancante, sulla base delle modalità di partecipazione alla gara, che permettevano di desumere la riconducibilità della domanda di partecipazione all’odierno società ricorrente.

Dal citato precedente è facile dedurre il principio secondo cui i malfunzionamenti dei sistemi informatici non possono mai riverberare negativamente sul cittadino e sull’operatore economico.

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