La generosa produzione legislativa dedicata all’assunzione nel pubblico impiego comprende la ciclica rivisitazione dei termini di validità delle graduatorie concorsuali, legata alla necessità di procrastinarne la vigenza in un contesto ordinamentale in cui, a fronte della previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie (volta ad evitare che un’assunzione lontana nel tempo rispetto alla selezione vanifichi l’opportunità di avere a disposizione personale preparato e aggiornato) si stagliano limiti e divieti in tema di reclutamento del personale (dettati dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica funzionale agli equilibri di bilancio); detto altrimenti, la periodica proroga delle graduatorie concorsuali è intimamente connessa al “blocco delle assunzioni” e implica una complessa opera di ricognizione e di interpretazione della disciplina applicabile, peraltro diversamente modulata a seconda della natura del soggetto pubblico e, sovente, contraddistinta da cospicui interventi “in deroga”.
Sull’annosa questione del termine di validità della graduatoria di un ente locale si scontrano due opposti orientamenti del giudice contabile.
La graduatoria concorsuale dell’ente locale dura 3 anni
Sul tema si è espressa la Corte dei Conti Sardegna con il parere n. 85/2020.
Il giudice contabile, dopo aver rammentato che in seguito alla novella dell’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 ad opera dell’art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, il precedente termine triennale di validità delle graduatorie concorsuali è stato sostituito dall’attuale termine biennale, ha tuttavia sottolineato che il termine di validità biennale non riguarda gli Enti locali: difatti, la legge di bilancio per l’anno 2020 interviene a modificare l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI ma non va ad intaccare la disciplina posta dall’art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione…”.
L’antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI – norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, delle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” – e l’art. 91, comma 4, del TUEL – norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) è risolta dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, TUPI vale il disposto del citato art. 35 e l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria).
La graduatoria concorsuale dell’ente locale dura 2 anni
Secondo un secondo e recente orientamento, invece, la tesi sostenuta dalla Corte dei Conti Sardegna non è condivisibile in quanto non terrebbe conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico” (Corte Conti Campania n. 16/2023)
Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie troverebbe applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.