tettoia aperta su 3 lati permesso di costruiretettoia aperta su 3 lati permesso di costruire

Il permesso di costruire è necessario se l’intervento edilizio è idoneo ad alterare la sagoma dell’edificio: lo ribadisce il Consiglio di Stato con sentenza 4274/2023.

in base agli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, occorre il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie che, come nella fattispecie, hanno una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano, date anche le rilevanti dimensioni, sulle sagome, con conseguente insufficienza, al riguardo, di una semplice SCIA (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 2/1/2018, n. 24; 16/2/2017, n. 694; 9/3/2016, n. 945; 26/1/2015, n. 319; 11/3/2014, n. 3952; Sez. II, 17/6/2020, n. 3898; Sezione IV, 11/6/2019, n. 3895).

A nulla rileva che, come deduce l’appellante, la tettoia fosse aperta su tre lati, non fosse ancorata al suolo e dovesse ritenersi di natura pertinenziale. E invero, il permesso di costruire è necessario, in quanto l’intervento è idoneo ad alterare la sagoma dell’edificio.

Per il ricorrente, il TAR competente avrebbe errato a ritenere che la realizzazione della tettoia, aperta su tre lati, non ancorata al suolo e di natura pertinenziale, necessitasse di permesso di costruire.

Infatti, in base agli artt. 1022 e 23 del dpr 380/2001, la detta opera non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi per cui è richiesto il menzionato titolo edilizio.

Nessun ostacolo al perfezionamento della SCIA sarebbe, poi, potuto derivare dal riferimento contenuto nell’impugnata determinazione negativa, all’asserita insufficienza della documentazione tecnico amministrativa prodotta, dato che, in virtù dell’art. 19, comma 3, della legge 241/1990, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire all’odierno appellante di conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa di riferimento.

Secondo Palazzo Spada l’impianto ‘difensivo’ non regge, perché basta ‘leggere’ il combinato disposto dei già citati artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del Testo Unico Edilizia, in base a cui occorre il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie che, come nella fattispecie, hanno una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano, date anche le rilevanti dimensioni, sulle sagome, con conseguente insufficienza, al riguardo, di una semplice SCIA.

Non conta nulla, chiude il Consiglio di Stato, se – come deduce l’appellante – la tettoia è aperta su tre lati, non è ancorata al suolo e si debba ritenere di natura pertinenziale.

Il permesso di costruire è necessario in quanto l’intervento è idoneo ad alterare la sagoma dell’edificio.

Follow us on Social Media