vidimazione registro volontari segretario comunalevidimazione registro volontari segretario comunale

L’art. 3 del decreto 6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, recante “individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e disciplina dei relativi controlli”, adottato in attuazione dell’art. 18 comma 2 del Codice del Terzo settore, prevede che i volontari non occasionali siano iscritti in un apposito Registro dei volontari istituito e tenuto da ciascun ente del Terzo settore che si avvale di tali figure, in adempimento degli obblighi assicurativi a tutela degli stessi.

In particolare, la norma specifica che “il registro prima di essere posto in uso sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero di fogli che lo compongono”.

Nel precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1992, difatti, relativo alla medesima materia e abrogato dal richiamato successivo provvedimento, la numerazione e la bollatura erano poste in atto “da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti…”.

Il venir meno del riferimento espresso al Segretario comunale ha indotto a ipotizzare, chiedendone conferma alla Prefettura, che ciò potesse determinare l’esclusione del Segretario comunale dal novero dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni sopra descritte. L’Ufficio territoriale del Governo, nel chiedere al Ministero del Lavoro una “interpretazione autentica”, ha fatto presente che nella definizione di “pubblico ufficiale a ciò abilitato” utilizzata dal decreto ministeriale rientra a pieno diritto anche la figura del segretario comunale.

Analoghe osservazioni sono sviluppate dallo stesso Ministero, che, con nota 12675/2022, ugualmente si è pronunciato per la ricomprensione del Segretario tra i soggetti legittimati ai sensi della nuova disposizione. La formulazione utilizzata nel decreto ministeriale del 2021, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude, rientrando quest’ultimo nella definizione di pubblico ufficiale; consente al contrario di individuare con la massima flessibilità i soggetti che all’interno delle varie amministrazioni pubbliche interessate possono porre in essere l’operazione, in modo da semplificarne e agevolarne il compimento a vantaggio degli enti del terzo settore interessati, garantendo comunque il raggiungimento dell’obiettivo: attestando la composizione del registro, di assicurarne la futura integrità (ovvero non consentirne l’alterazione delle scritture, la sottrazione, aggiunta o sostituzione delle pagine) a garanzia degli eventuali successivi controlli.

Registro dei volontari e imposta di bollo

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, ottenere la vidimazione del predetto registro, se presentata al segretario comunale da uno dei soggetti indicati al comma 1 dell’ articolo 82 del Codice del Terzo Settore, possa beneficiare del trattamento di esenzione dall’imposta di bollo. Si ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo di cui al richiamato articolo 82, comma 5, possa trovare applicazione al registro, in quanto documento riconducibile ad «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» da ETS riconducibili all’articolo 82, comma 1, del CTS.

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