Cosa prevede l’art. 208 CDS
L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 consente agli enti locali di destinare i proventi da sanzioni amministrative:
- ad una serie di interventi ed attività volte al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale,
- nonché a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale.
La norma consente, pertanto, alle amministrazioni locali di destinare in sede di contrattazione integrativa risorse aggiuntive, derivanti da dette entrate, finalizzate a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia.
La natura delle risorse art. 208 per il personale Polizia Locale
La Corte dei Conti è stata chiamata in più occasioni a pronunciarsi sul rapporto tra le eventuali risorse aggiuntive del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo e le previsioni dell’art. 23, d.lgs. 75/2017, ribadendo anche di recente (Corte Conti Lombardia, del. n. 39/2024/PAR) che
le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017 (più di recente, Corte Conti Lombardia, del. n. 91 e n. 178/2024/PAR).
Successivamente la Sezione delle Autonomie ha confermato tale principio, riconoscendo la natura non retributiva delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali (del. n. 17/2024/QMIG).
Le misure di welfare non riconosciute da legge o contratto rientrano nei limiti
L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha poi previsto che
Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
Sulla base di detta norma, pertanto, dal 2025 le risorse destinate nell’ambito della contrattazione integrativa a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo vengono a concorrere alla definizione dell’importo complessivo del trattamento accessorio del personale soggetto al limite stabilito dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017, con la sola esclusione delle risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da norme del contratto collettivo previgenti (cfr., Sez. reg. contr. Lombardia n. 79/2025).
Il legislatore, pertanto, esclude dal concorrere alla determinazione del limite:
- le risorse a cui specifiche previsioni di legge riconoscono dette finalità
- nonché le risorse riconosciute a tali fini da norme del contratto collettivo precedenti all’entrata in vigore della l. 207/2024.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che le somme destinate al welfare integrativo, pur potendo concorrere alla determinazione di altro valore soglia (come quello previsto dall’art. 1, c. 557, l. 296/2006 giusta il principio affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22/2015/QMIG), rispondano ad una diversa ratio rispetto alle componenti del trattamento economico anche accessorio, da identificarsi nell’accrescimento di uno generale stato di benessere organizzativo e lavorativo funzionale al miglioramento della perfomance del personale (Sez. reg. contr. Veneto n. 248/2024/QMIG e n. 35/2025/PAR).
L’art. 82 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022.rimanda alla contrattazione integrativa la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, individuando le misure che possono essere adottate dalle amministrazioni a favore del proprio personale a tale fine, come
- iniziative di sostegno al reddito della famiglia
- supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
- anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili
- polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
La disposizione aggiunge che i relativi oneri sono tratti dalle amministrazioni dall’utilizzo di disponibilità già previste per le stesse finalità da precedenti norme, nonché di una quota parte del Fondo risorse decentrate ex art. 79 del contratto collettivo, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.
Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al detto limite, quelle derivanti da risparmi conseguiti in attuazione dei piani triennali di razionalizzazione della spesa e di riduzione dei costi della politica ex art. 16 d.l. 98/2011, conv. con l.111/2011 (art. 67, c.3, lett. b), Ccnl del 21.05.2018).
L’art. 82 ha innovato la previsione già contenuta nell’art. 72 del contratto collettivo del 2018, prevedendo la possibilità di utilizzare anche quota parte delle risorse del Fondo risorse decentrate (cfr. altresì, art. 80, c. 2, lett. k). Infatti, ai sensi del precedente contratto collettivo, gli oneri potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.
Risorse da proventi CDS sono escluse dal tetto salario accessorio
La novità contrattuale lascia inalterata, tuttavia, la conclusione circa l’esclusione delle dette risorse dal limite ex art. 23, come affermato dalla Corte Conti in più occasioni (cfr., Sez. reg. contr. Lombardia n. 173/2023 e n. 91/2024) e dalla medesima Corte – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 17/2024/QMIG in esito al quesito sollevato sul punto dalla Sezione regionale di controllo Veneto (n. 248/2024/QMIG).
L’art. 98 in tema di utilizzo dei proventi delle violazioni del codice stradale rimanda alle previsioni dell’art. 208 del codice e individua tre finalità perseguibili dalle amministrazioni in favore del personale, tra cui quelle assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina del citato art. 82 (le altre due attengono, una ai contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, l’altra all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale).
Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di interpretazione della legge ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis“, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti (Cons. Stato, V, 18.7.2024, n.6440; cfr., altresì, C. cost. 22.2.2024, n.22).
Il comma 124 dell’art.1 l. 207/2024 esclude espressamente dalla determinazione del valore soglia ex art. 23 d.lgs. 75/2017 (ora esteso anche alle risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo), come rilevato, le risorse che siano riconosciute a tale fine:
- da specifiche disposizioni di legge
- o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
E, come anticipato, l’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale.
Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (cfr. Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale).
Se ne deve dedurre che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.
