Compensi ai componenti interni delle Commissioni di ConcorsoCompensi ai componenti interni delle Commissioni di Concorso

Sintesi parere della Corte dei Conti Puglia n. 174/2021

La legge n. 56 del 2019 stabilisce all’articolo 6, comma 1, che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento”, quale corollari del buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; in tal modo postulando, per quel che qui occupa, che anche gli incarichi nelle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi per l’accesso ad un pubblico impiego, vengano espletati con piena efficienza e speditezza, favorendone la partecipazione.

Si premette che il comma 12 dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n.56 è stato abrogato dall’art. 18, comma 1-ter, lett. b) del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162.

L’art.18 comma 1-ter, del citato decreto legge, alla lett.c), ha poi aggiunto al comma 13 dell’art. 3 della stessa legge 19 giugno 2019, n.56  oltre a stabilire che cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione si provvede all’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza , secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, ha precisato che gli stessi incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.

Dalla lettura comparata delle disposizioni previgenti e di quelle attualmente in vigore, emerge che il legislatore abbia inteso restringere il campo dei destinatari delle previsioni, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali.

Quanto precede trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel Dossier del 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729 – Volume II), in cui a pag. 137, trovasi: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter [art. 18] concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali.

Tale interpretazione si fonda sul dato letterale delle disposizioni esaminate ed appare pienamente coerente con la lettura sistematica dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, volto ad accelerare le assunzioni gestite a livello centrale. Ed invero un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l’applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001.

Scarica qui il parere –> Corte Conti Puglia deliberazione n. 174 2021 PAR Compensi Commissari di Concorso Interni

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