Sussiste o meno, la possibilità, per l’Amministrazione, di effettuare lo scorrimento della graduatoria anche in presenza della diversità ontologica tra il profilo professionale per il quale i candidati avevano concorso risultando idonei non vincitori e quello oggetto della procedura concorsuale?
Possibile lo scorrimento di una graduatoria per un profilo differente?
A questo quesito la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato ha dato risposta negativa.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, si deve ritenere che la diversità tra due profili oggetto di distinte selezioni giammai sia superabile, anche tenuto conto della qualità delle prove concorsuali alle quali i candidati sono stati sottoposti, mirando le stesse a selezionare dipendenti con abilità e competenze diverse.
Di conseguenza, dalla lettura complessiva e ragionevole della normativa di riferimento neppure si può ritenere che un concorso avente a oggetto un profilo professionale superiore possa anche ricomprendere la professionalità richiesta per un profilo di livello inferiore, per una sorta di applicazione del principio per cui “il più contiene il meno”.
Lo scorrimento della graduatoria presuppone l’identità dei posti da coprire
Sul tema, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre, sentenza n. 6183/2020), ha rimarcato che lo scorrimento della graduatoria postula la necessaria identità dei posti che l’Amministrazione deve coprire, la cui non sussistenza esclude certamente un obbligo in tal senso, a prescindere da ogni considerazione circa i rapporti di “continenza” o “superiorità” tra i profili professionali interessati.
In estrema sintesi: la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (Consiglio di Stato, sent. 9 aprile 2015, n. 1796).
E tra gli aspetti da considerare, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale assume rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto.
Pertanto, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure non si fa luogo all’utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell’ordinamento, un usuale favore.
