Il Decreto Omnibus (decreto-legge n. 113/2024), all’articolo 2-bis, ha stabilito che sia erogata, una tantum per l’anno 2024, un bonus di importo pari a 100 euro rapportato al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 10 ottobre 2024, che si riporta in calce al presente contenuto, ha fornito istruzioni operative in merito alle novità introdotte dalle disposizioni in parola.
Analizziamole.
Bonus 100 euro: a chi spetta
Ai fini del riconoscimento del bonus 100 euro 2024 è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024.
E’ irrilevante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente; potrà, quindi, trattarsi, ad esempio,
- di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con qualsiasi qualifica
- di lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Non possono invece essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Dunque, l’esistenza del rapporto di lavoro è il presupposto per l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore, quindi anche le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.
L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone, infatti:
- che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
- che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Bonus 100 euro: requisiti
L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
| Requisito A | Precisazioni |
|---|---|
| avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro | ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento. Più in particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione del bonus 100 euro, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e delle mance ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, assoggettate a imposta sostitutiva |
| Requisito B | Precisazioni |
|---|---|
| avere: – il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato – almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato entrambi (coniuge e figlio) devono essere fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi. oppure, in alternativa, avere: – almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. NB: Ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso | Si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. L’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, dispone che se «l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)», ossia quelle previste per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente: − l’altro genitore è deceduto; − l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; − il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). In queste ultime tre ipotesi il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. La situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus. Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta: − al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale; − al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; − al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore. In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) sopra illustrato. |
| Requisito C | Precisazioni |
|---|---|
| avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR. | Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: «a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; (…)». |
Bonus 100 euro: come richiederlo
Sarà il sostituto d’imposta, pubblico o privato, a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente,
A tal fine, il lavoratore deve attestare per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
A sua volta, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica − in sede di conguaglio − la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Riproporzionamento del bonus 100 euro
Il bonus 100 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
Di conseguenza, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.
Tuttavia, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Nella determinazione del reddito complessivo,rileva anche la quota esente dei redditi agevolati di cui:
- agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
- al regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nonché articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
Il bonus 100 euro può essere richiesto anche nel 2025
In particolare, è previsto che il lavoratore può comunque beneficiare del bonus 100 euro nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, qualora:
- pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici)
- ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
Analogamente,il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.
