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Cause esclusione automatiche – Check list
| Norma CDC | Causa ostativa/requisito | Documento | Ente certificante |
| Art. 94, comma 1 * | Certificato integrale del casellario giudiziario | Ministero della Giustizia | |
| Art. 94, comma 2 * | Comunicazione antimafia – Informazione antimafia | Ministero dell’Interno | |
| Informazione antimafia | Ministero dell’interno | ||
| legge 190/2012, art. 1, comma 53 *** | Domanda di iscrizione/Iscrizione nelle White List provinciali | Ministero dell’interno | |
| Art. 94, comma 5, lettera a) | Provvedimento sanzionatorio | Ministero della Giustizia – Anagrafe sanzioni dipendenti da reato | |
| Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | ||
| Art. 94, comma 5, lettera b) | Dichiarazione del legale rappresentante | Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5, DPR 333/2000) | |
| Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3 | Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti) | Ministero del Lavoro | |
| Art. 94, comma 5, lettera d) **** | Certificato Camera di Commercio | CCIAA | |
| Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio | Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA | ||
| Provvedimento giurisdizionale | CCIAA/caricati da OE | ||
| Art. 94, comma 5, lettera e) | NB: la causa di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico | Casellario ANAC | |
| Art. 94, comma 5, lettera f)***** | Casellario ANAC | ||
| Art. 94, comma 6 | Certificato regolarità fiscale | Agenzia delle Entrate | |
| DURC e certificati Casse private | INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa | ||
| Art. 96, comma 6 | Informazioni/ dati/Documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno | Caricati dall’OE | |
| Art. 96, comma 13 | Provvedimento giurisdizionale | Registro delle imprese/ Caricati da OE | |
| Provvedimento giurisdizionale | Registro delle imprese/caricati da OE |
NOTE
* L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.
L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
** La causa di esclusione di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
*** Il comma 52 della legge 190/2012 dispone che: “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”.
**** L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali
***** Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10.
Il comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
