liquidazione danno secondo equità

Liquidazione del danno secondo equità: la disciplina

La liquidazione equitativa del danno causato da un fatto illecito è regolata dall’art. 2056 c.c., il quale rinvia alla regola stabilita dall’art. 1226 c.c. per i danni da inadempimento dei contratti. 

L’art. 1226 c.c., rubricato “Valutazione equitativa del danno”, a sua volta stabilisce che

“se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. 

La natura della valutazione equitativa del danno

È opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura “sussidiaria” perché presuppone l’esistenza d’un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno. 

La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest’ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa). 

Che l’art. 1226 c.c. abbia natura integrativa è conclusione che risulta dalla genesi storica della norma. 

Il codice civile del 1865 non conteneva alcuna norma analoga al vigente art. 1226 c.c.; nondimeno anche nella vigenza del primo codice postunitario la dottrina e la giurisprudenza dovettero affrontare il problema dei danni di impossibile o difficile stima. 

Questo problema era stato risolto dalla prassi attraverso la distinzione tra:

Danni Comuni
Si definiva “danno comune” quello ordinariamente derivante da tutti i fatti illeciti (o da tutti gli inadempimenti) di un certo tipo, secondo l’id quod plerumque accidit: ad esempio, l’indisponibilità dell’immobile nel caso di ritardata restituzione da parte del conduttore. 

e Danni Propri 
“Danno proprio” era invece definito il pregiudizio non generalizzabile, patito da quel singolo danneggiato in conseguenza di quel singolo fatto illecito (od inadempimento). 

Da tale distinzione si faceva discendere il corollario che:

  • il danno proprio dovesse essere sempre dimostrato in modo rigoroso sulla base di una prova piena
  • il danno comune invece potesse essere liquidato sulla base anche solo di un principio di prova della sua esistenza, in deroga al tradizionale principio della certezza del danno (secondo cui “a posse ad esse non valet consequentia”). 

Condizioni per la liquidazione equitativa del danno

L’esistenza certa del danno quale presupposto della valutazione secondo equità

La distinzione con l’andar del tempo si trasformò tuttavia in massima tralatizia e di applicazione automatica, finendo per produrre vari inconvenienti. Il più grave di questi era che il giudice di merito, qualificando come “danno comune” un determinato pregiudizio, liquidava in assenza di prova danni la cui esistenza stessa, e non solo il cui ammontare, era eventuale, ipotetica, supposta, o addirittura immaginaria. La dottrina dell’epoca cita sovente, al riguardo, il caso del notaio condannato a risarcire il danno (asseritamente) patito dal creditore in conseguenza della mancata iscrizione d’un atto costitutivo dell’ipoteca sull’immobile del debitore, nonostante quel bene fosse già gravato da iscrizioni ipotecarie tali da assorbirne l’intero valore. 

Per rimediare a questo stato di cose il codice del 1942 introdusse l’attuale art. 1226 c.c., con il quale si volle: 

  • (a) da un lato, accordare espressamente al giudice il potere di liquidazione equitativa del danno nel caso di impossibilità di una esatta stima di esso
  • (b) dall’altro, consentire tale potere solo nei casi in cui l’esistenza del danno fosse indiscutibile, ma discutibile ne fosse l’ammontare. 

Questi principi sono espressi nella relazione ministeriale al libro delle obbligazioni, ove si afferma che la liquidazione equitativa è consentita dall’art. 1226 c.c. solo per il danno “di cui è sicura l’esistenza” (Relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore, Cap. XV, par. 38, in fine). La genesi dell’ art. 1226 c.c. svela dunque che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d’un danno certo, e non soltanto eventuale o ipotetico

Dunque, in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d’un effettivo pregiudizio. È l’impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa.

Se, invece, è l’esistenza stessa d’un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v’è alcuno per l’invocabilità dell’art. 1226 c.c. 

Questo principio costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Corte Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui:

la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica

Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002; Cass. Sez. 6, 17/11/2020, n. 26051). 

Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, e non meramente ipotetico o d’affezione. 

L’impossibilità di stimare il danno

Il secondo presupposto per l’applicazione dell’art. 1226 c.c. è che l’impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia: 

  • (a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta
  • (b) incolpevole, cioè non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova. 

La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull’equità c.d. ” integrativa” o “suppletiva”: l’equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 

L’equità integrativa costituisce, per l’opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. 

Se dunque l’equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori. In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l’applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. 

Qualsiasi diversa interpretazione dell’art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d’altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (art. 111 cost.; sulla impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti si vedano, ex permultis, Corte Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10850 del 10/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990; Sez. 3, Sentenza n. 3176 del 16/12/1963). 

Tutti i suddetti principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con specifico riferimento al danno da abusiva occupazione d’un immobile (Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645), che ha stabilito che: 

  • il “danno” in senso giuridico non consiste solo nella lesione d’un diritto, ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio (secondo la c.d. “teoria causale del danno”)
  • la lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del frutto del godimento sia stata “specifica” e “concreta”
  • se così non fosse, ” il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall’ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria” (secondo la c.d. “teoria del danno irrefutabile”)
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