Obblighi pubblicazione redditi dirigenti
Tema Contenuto
1. Obbligo di comunicazione interna dei dati L’obbligo di comunicare annualmente la propria situazione reddituale e patrimoniale all’amministrazione di appartenenza da parte dei dirigenti pubblici è un adempimento interno, funzionale alla prevenzione della corruzione e al monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse. Esso discende dalle seguenti fonti normative:
  • L. 127/1997 (cd. Legge Bassanini), art. 17, comma 22;
  • D.lgs. 33/2013, art. 14, comma 1-bis e seguenti;
  • DPR 62/2013, art. 13 (Codice di comportamento).
2. Illegittimità dell’obbligo generalizzato Con la sentenza n. 20/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali imposto indistintamente a tutti i dirigenti pubblici.
La Corte ha rilevato la violazione dei principi di proporzionalità, necessità e pertinenza in materia di protezione dei dati personali, in quanto la pubblicazione integrale di tali informazioni, in assenza di un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, determina un’eccessiva compressione dei diritti fondamentali.
3. Chiarimenti del Consiglio di Stato (sentenza n. 267/2025) Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che:
  • permane l’obbligo di comunicazione interna dei dati da parte di tutti i dirigenti pubblici;
  • l’obbligo di pubblicazione è limitato ai titolari di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, ossia ai dirigenti ministeriali di livello apicale e di diretta nomina politica (come i capi dipartimento o i direttori generali dei ministeri).
Non rientrano in questa categoria i dirigenti apicali degli enti locali, inclusi i segretari comunali e provinciali o i direttori generali, i quali pertanto non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma solo a quello di comunicazione interna.
4. Conseguenze sulle valutazioni OIV Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale:
  • non appare corretto attribuire valutazioni negative nella sezione “Trasparenza” delle griglie OIV per la mancata pubblicazione dei dati patrimoniali da parte dei dirigenti locali;
  • la pubblicazione, ove non dovuta, non può costituire parametro di valutazione della performance organizzativa;
  • eventuali rilievi degli OIV in tal senso risultano sprovvisti di fondamento giuridico e andrebbero contestati con riferimento alle pronunce sopra richiamate.
5. Indicazioni operative
  • Assicurare la comunicazione interna annuale dei dati patrimoniali e reddituali, come previsto;
  • Respingere motivatamente eventuali rilievi OIV che considerino la mancata pubblicazione un’omissione, richiamando la sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale e la sentenza n. 267/2025 del Consiglio di Stato;
  • Promuovere, anche in sede di confronto con gli OIV, una lettura conforme ai principi costituzionali e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Follow us on Social Media