REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
Art. 1 – Finalità
Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione, uso e gestione degli orti urbani su aree di proprietà comunale, promossi per favorire la coesione sociale, l’educazione ambientale, l’autoproduzione alimentare, la riqualificazione urbana, l’inclusione sociale e la valorizzazione della biodiversità. Gli orti urbani costituiscono inoltre strumento di promozione della salute, dell’attività fisica e di contrasto al degrado urbano.
Art. 2 – Tipologie di orti
Gli orti si distinguono in:
a) Orti urbani: assegnati a singoli cittadini per la coltivazione di ortaggi, erbe e fiori per autoconsumo;
b) Orti collettivi: assegnati ad associazioni senza fini di lucro, con finalità di inclusione sociale, educativa o terapeutica;
c) Orti didattici: riservati a istituti scolastici o enti formativi per finalità educative e ambientali.
Art. 3 – Individuazione delle aree
Le aree ortive sono individuate dalla Giunta Comunale sulla base delle previsioni urbanistiche, delle disponibilità patrimoniali e delle richieste emerse dal territorio. Le aree individuate devono essere dotate di idonei accessi, servizi minimi (approvvigionamento idrico) e caratteristiche agronomiche favorevoli. L’elenco aggiornato dei lotti disponibili, assegnati e liberi è gestito dagli uffici comunali competenti.
Art. 4 – Requisiti per l’assegnazione
Può presentare domanda di assegnazione di orti urbani chi possiede cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere persona fisica che abbia compiuto il 18° anno di età;
- avere la residenza nel Comune da almeno un anno;
- non disporre di altri orti comunali né di appezzamenti coltivabili nel territorio comunale;
- non essere imprenditore agricolo.
Possono inoltre presentare domanda:
- per gli orti collettivi: le associazioni iscritte al RUNTS con sede nel territorio comunale;
- per gli orti didattici: gli istituti scolastici pubblici e privati con sede nel Comune.
Art. 5 – Modalità di assegnazione
L’assegnazione degli orti urbani avviene previo avviso pubblico pubblicato per almeno 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito del Comune. La graduatoria è redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
| Criterio | Fascia | Punteggio |
| Età del richiedente | Minore di 30 anni | 4 punti |
| Maggiore di 65 anni | 2 punti | |
| Nucleo familiare | Oltre 5 componenti | 8 punti |
| Da 3 a 4 componenti | 5 punti | |
| Meno di 3 componenti | 3 punti | |
| Reddito ISEE | Inferiore a €9.000 | 5 punti |
| Da €9.001 a €15.000 | 3 punti | |
| Superiore a €15.000 | 1 punto | |
| Condizioni di fragilità | Stato di disoccupazione involontaria o comunque situazione di disagio acclarata e certificata dai servizi sociali comunali | 3 punti |
| Distanza della residenza dall’area ortiva | Inferiore a 500 metri | 3 punti |
| Superiore a 500 metri | 1 punti |
In caso di parità prevale l’età minore, poi l’ordine cronologico di presentazione,
L’assegnazione degli orti collettivi e didattici, in deroga alla procedura di cui sopra, avviene mediante convenzionamento diretto tra l’Amministrazione comunale e il soggetto interessato.
Art. 6 – Durata e natura della concessione
La concessione ha durata di 6 anni, rinnovabile una sola volta per altri 6 anni previa verifica della regolare conduzione e della permanenza dei requisiti richiesti. La concessione è personale, precaria, non cedibile a terzi e revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 3 mesi.
I rapporti tra il Comune concedente e il concessionario sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 7 – Obblighi del concessionario
Fermo quanto ulteriormente previsto nell’ambito della concessione stipulata ai sensi dell’art. 6, comma 2, il concessionario si impegna a:
- coltivare l’orto direttamente e con continuità;
- mantenere l’orto in condizioni decorose, curando anche siepi e strutture;
- rispettare i confini assegnati;
- utilizzare l’acqua con parsimonia, senza conservarla in contenitori aperti;
- contribuire alla manutenzione delle parti comuni;
- contribuire economicamente o manualmente al fondo per piccole manutenzioni;
- comunicare eventuali assenze superiori a 30 giorni;
- non arrecare disturbo al vicinato;
- non usare fitofarmaci tossici o non consentiti;
- non allevare animali da reddito;
- non vendere i prodotti coltivati;
- non installare pavimentazioni, tettoie, o strutture fisse non autorizzate;
- non lasciare l’orto incolto per oltre 60 giorni senza giustificazione;
- non modificare l’assetto dell’area assegnata;
- non assumere condotte in grado di creare pericoli o pregiudizi igienico-sanitari nonché idonee ad arrecare danni ambientali.
Art. 8 – Strutture ammesse
Fermo quanto eventualmente previsto nell’ambito della concessione stipulata ai sensi dell’art. 6, comma 2, il concessionario dell’orto urbano, previo nulla-osta del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia, può:
- posare capanni per attrezzi in legno, prefabbricati o comuni;
- posare recinzioni trasparenti alte massimo 1,50 m;
- installare vasche di raccolta acqua piovana;
- predisporre piccoli tunnel rimovibili per colture stagionali, dismessi comunque entro il 30 aprile.
Art. 9 – Controlli e sanzioni
L’Amministrazione comunale, per il tramite dei propri uffici competenti e/o di personale incaricato, effettua attività ispettive e di controllo, anche mediante sopralluoghi periodici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle condizioni stabilite nella convenzione di concessione.
L’accertamento di infrazioni alle disposizioni regolamentari e convenzionali, debitamente contestate al concessionario e reiterate per almeno tre volte nel corso del rapporto concessorio, comporta la decadenza automatica della concessione, previa comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione. Nei casi di particolare gravità o di danno ambientale, igienico-sanitario o patrimoniale, la revoca della concessione può essere disposta anche in via immediata e senza necessità di pregressi richiami.
Art. 10 – Subentro, rinuncia e recesso per interesse pubblico
In caso di decesso del concessionario, è ammesso il subentro, previa presentazione di apposita istanza entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data del decesso, da parte di un componente del nucleo familiare anagraficamente convivente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento. In mancanza di istanza di subentro o in caso di mancato possesso dei requisiti da parte del richiedente, la concessione si intende risolta di diritto.
Il concessionario può recedere unilateralmente dalla concessione mediante comunicazione scritta da inoltrarsi all’Ufficio competente con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di efficacia della rinuncia. La cessazione anticipata della concessione comporta la restituzione dell’area nelle medesime condizioni di assegnazione, salvo il normale degrado d’uso.
Il Comune concedente si riserva la facoltà di revocare o risolvere anticipatamente la concessione in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, salvo i casi di indifferibilità e urgenza. In tal caso, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo, ristoro o risarcimento, fatto salvo il rimborso del canone eventualmente versato per il periodo non goduto.
In tutti i casi di cessazione della concessione, si provvede alla riassegnazione del lotto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Art. 11 – Canone e spese
Il canone per l’utilizzo dell’orto urbano è determinato, in misura forfettaria, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, con riferimento all’intera durata della concessione. Il canone comprende altresì un contributo forfettario per le spese relative al consumo idrico e ai servizi comuni.
Il mancato versamento del canone nei termini stabiliti comporta, previa formale diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni, la revoca della concessione da parte dell’Amministrazione, senza che ciò comporti per il concessionario alcun diritto a rimborsi o indennizzi.
Art. 12 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina – statali e/o regionale e/o locale, vigente in materia di beni pubblici, agricoltura sociale e urbanistica.
