passività pregresse

Cosa sono le passività pregresse

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Passività pregresse

Inquadramento contabile e giuridico negli enti locali

Sintesi operativa
1 Definizione
Concetto generale
  • Derivano da impegni contabili assunti regolarmente.
  • Emergono quando l’impegno risulta insufficiente a coprire integralmente la spesa al momento della sua evidenza.
  • Non si tratta di spese prive di impegno, ma di impegni divenuti incapienti.
2 Cause della formazione
Fatti sopravvenuti
  • Intervento di fatti imprevedibili successivi all’assunzione dell’impegno.
  • Eventi talvolta, ma non necessariamente, connessi alla natura della prestazione.
  • Fatti estranei sia alla voluntas sia all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente.
  • Incremento del costo rispetto a quanto originariamente impegnato.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 33/2021/PAR.

3 Procedimento di spesa
Profilo contabile
  • Le passività pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa.
  • Riguardano debiti per i quali l’impegno contabile è stato assunto ab origine.
  • L’insufficienza dell’impegno emerge solo a seguito di eventi sopravvenuti non prevedibili.
4 Effetti giuridico-contabili
Art. 191 TUEL
  • Il debito non risulta assistito da idonea copertura finanziaria.
  • Si determina l’incapienza dell’impegno contabile rispetto alle spese effettivamente sostenute.
  • La situazione rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 191 del TUEL.

La passività pregressa non coincide con il debito fuori bilancio, ma ne rappresenta una fattispecie distinta sul piano genetico.

Sintesi ricostruttiva a fini informativi e operativi. Per l’applicazione concreta occorre verificare la disciplina contabile vigente e gli orientamenti della Corte dei conti.
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Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non  necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che  all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo,  appunto, sulla misura del costo (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 33/2021/PAR).  

Pertanto, le passività pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa, riguardando debiti per i quali ab origine si è proceduto  all’impegno contabile, ma che, per fatti sopravvenuti non prevedibili, di norma  collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito non  assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, determinando così l’incapienza  dell’impegno contabile registrato in rapporto alle spese effettuate.  

Copertura delle passività pregresse

La copertura in bilancio delle passività pregresse, pur rispettando le regole della  contabilità finanziaria potenziata relativamente all’iter procedurale sull’impegno  contabile, risulta dunque insufficiente a fronteggiare le accresciute spese in  origine stimate congruamente, essendo oneri che, pur se risalenti nel tempo, si  sono manifestati nell’esercizio corrente (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la  Puglia, deliberazione n. 108/PAR/2024). 

In virtù della regolarità della relativa procedura di spesa, le passività pregresse  costituiscono debiti rimasti insoluti, la cui competenza finanziaria è riferibile  all’esercizio della loro manifestazione (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la  Lombardia, deliberazione n. 175/ PAR/2023) senza che sia necessaria una ratifica  da parte dell’organo consiliare, potendosi utilizzare l’ordinaria procedura di  spesa di cui all’art. 191 TUEL mediante integrazione dell’impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto. Solo nel caso di incapienza dei capitoli di spesa,  dovranno essere effettuate le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e  il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire  il Consiglio comunale (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione  n. 81/PAR/2022). 

Passività pregressa e debito fuori bilanci: differenza

Le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l’impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza, per cui non se ne può desumere, da un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio e, dall’altro, che sia necessaria la manifestazione di una loro ratifica da parte dell’organo consiliare. Le stesse, pertanto, possono trovare copertura nel bilancio di competenza, essendo oneri che, per quanto risalenti nel tempo, si sono manifestati in corso di esercizio.

Per contro, i debiti fuori bilancio trovano la loro genesi in obbligazioni assunte in  assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro  i precisi limiti di cui all’art. 194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento  e successivo pagamento (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna,  deliberazione n. 33/2021/PAR). La loro essenza risiede, pertanto,  nell’assunzione di un’obbligazione verso terzi in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.  

L’esigenza del riconoscimento consiliare sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio, di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed  utilità per l’ente locale (Corte Conti – Sezione delle Autonomie, deliberazione 21 novembre  2019, n. 27/QMIG). 

Pertanto, ove nell’anno di competenza finanziaria non siano state attivate le  ordinarie procedure di spesa, diventerà imprescindibile il ricorso al  procedimento disciplinato dall’articolo 194 TUEL

A titolo esemplificativo, un debito relativo a  conguagli per il consumo di energia elettrica avvenuto in esercizi finanziari  differenti è per competenza finanziaria riferibile solo all’anno della liquidazione dei relativi importi; pertanto, la relativa imputazione al bilancio non può che  avvenire nell’anno della comunicazione della fattura tramite la procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL) o, in caso di incapienza dei capitoli, a seguito  delle necessarie variazioni di bilancio. Nel caso in cui, invece, a seguito dell’invio  della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno con correlativa eventuale formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio, suscettibile di riconoscimento nei termini e alle condizioni di cui  all’art. 194 TUEL.  


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