cessione credito pubblica amministrazione

La cessione del credito di una Pubblica Amministrazione

La cessione del credito (art. 1260 cod. civ.) è un contratto mediante il quale il  creditore trasferisce ad un altro il proprio diritto di credito, determinandosi, così,  una successione a titolo particolare nel credito: infatti, il credito viene trasferito dal creditore originario (cedente) ad altra persona fisica o giuridica (cessionario)  e, conseguentemente, il debitore (ceduto) viene a trovarsi obbligato verso il  cessionario in luogo del cedente. 

Con l’art. 8 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, la possibilità di porre in essere operazioni di cessione di  crediti è stata prevista anche per le pubbliche amministrazioni, ciò al fine di realizzare celermente i relativi incassi. Tuttavia,  stante la natura pubblica dei crediti del soggetto cedente, sono state poste alcune condizioni. 

Cessione crediti PA: condizioni

In particolare, la cessione è stata ritenuta ammissibile:

  • per le sole “obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, con esclusione dei crediti di natura  tributaria e contributiva in ragione del carattere indisponibile e della natura  pubblicistica del credito
  • previo esperimento delle “ordinarie procedure” di pagamento da parte dei terzi debitori
  • qualora i cessionari siano “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità (…) abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base  di apposita gara

Dunque, dal combinato disposto delle suddette norme discende che gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi  natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura  contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose. 

A tal ultimo proposito, occorre rilevare che, nel caso in cui tale attività sia stata affidata all’Agenzia delle entrate – Riscossione, la cedibilità dei crediti presuppone che l’ente cedente sia l’unico soggetto titolare alla sua riscossione, sicché la stessa è  subordinata al previo discarico dei relativi ruoli

Il prezzo della cessione del credito della PA

La norma precisa, altresì, che nell’ambito della gara il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione. 

Il  prezzo così determinato sarà inferiore al valore nominale del credito, per cui l’ente realizzerà una minore entrata che deve trovare giustificazione in un’analisi  dalla quale emerga sia la necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” (come  indicato dall’art. 8 del d.l. n. 79/1997) sia i vantaggi del ricorso a tale istituto  rispetto al proseguimento delle procedure di riscossione coattiva a fronte, ad esempio, dell’esistenza di particolari difficoltà nelle  procedure di riscossione e della necessità di evitare ulteriori aggravi di costi per l’ente. 

La cessione dei crediti tributari degli enti locali

Successivamente, con l’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato  introdotto un regime speciale per i crediti tributari degli enti locali e le camere di  commercio, prevedendosi la possibilità di  ricorrere alla cessione a terzi, necessariamente “a titolo oneroso”, anche per i  “crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità”. 

La  disposizione precisa che:

  • i rapporti tra l’ente locale ed il cessionario sono regolati in via convenzionale
  • che l’ente locale è tenuto a garantire l’esistenza dei crediti al tempo della cessione ma non risponde dell’insolvenza dei debitori. Il credito, dunque, può essere ceduto solo pro soluto, trasferendo cioè sul cessionario il  rischio di insolvenza del debitore ceduto, come si evince dalla lettura del comma  1 dell’art. 8 del d.l. n. 79/1997, ove si dispone che la cessione “deve essere effettuata a  titolo definitivo”, e del comma 2 dell’art. 76 della l. n. 342/2000, secondo cui l’ente  cedente garantisce la sola “esistenza dei crediti al tempo della cessione” e non anche  il pagamento del debitore. 
  • tali cessioni “non sono soggette all’articolo 1264 del codice civile”, sicché sono efficaci nei  confronti del debitore ceduto indipendentemente dalla notifica allo stesso o dal suo consenso. 

La cessione del credito deve essere regolamentata

La cessione dei crediti, costituendo una modalità straordinaria di gestione delle entrate, ricade, ai sensi  dell’art. 52 del richiamato d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nell’ambito della  potestà regolamentare dell’Ente. Al fine di porre in essere tale operazione è,  dunque, necessario che l’Ente abbia adottato una specifica disciplina che preveda l’istituto e regoli le principali condizioni e modalità applicative della procedura nell’ambito del regolamento di contabilità, di cui all’art. 152 del d.lgs. 18 agosto  2000, n. 267 (Tuel), o del regolamento delle entrate (sul punto, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazioni 22 luglio 2010, n.  108 e 29 settembre 2010, n. 153). 

A chi può cedere il credito la PA

E’ stato inoltre evidenziato che è da escludersi “la possibilità  di cedere, di volta in volta, alcuni crediti a favore di cessionari scelti per l’occasione” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 14  settembre 2016, n. 40).

L’art. 8 del d.l. n. 79/1997 ha, infatti, previsto che il cessionario debba essere scelto mediante “gara tra i  “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno”.

Come già anticipato, l’art. 76 della legge n.  342/2000 ha poi aggiunto che i rapporti tra il cessionario e l’ente locale sono regolati da convenzione.

Dall’esame delle due norme si evince, dunque, che il cessionario deve essere soggetto idoneo, scelto previa procedura competitiva, e che la convenzione determini, sulla base delle condizioni risultanti dall’offerta di  gara, sia l’oggetto della cessione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge (crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili), sia il prezzo della stessa, in base alla  natura del credito e alla sua effettiva possibilità di realizzo (caratteristiche del  debitore, anzianità del credito, procedure utilizzabili per il recupero etc.).

Effetti contabili della cessione del credito della Pubblica Amministrazione

Sotto il profilo delle scritture della contabilità finanziaria, l’incasso che deriva dalla cessione dei crediti:

  • assume la stessa natura dell’entrata relativa ai crediti ceduti
  • va registrato con imputazione ai relativi residui attivi, in diminuzione  per la parte riscossa e a stralcio della parte del credito definitivamente non  incassata.

Sul risultato di amministrazione, l’operazione produce una diseconomia nella gestione dei residui pari alla parte del credito non riscossa e cancellata dai residui. Trattandosi di crediti in sofferenza, tuttavia, dovrebbe trovare applicazione la relativa quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3.3. dell’allegato  A/2 al d.lgs. n. 118/2011), sicché la riduzione della quota accantonata in avanzo e il corrispondente aumento dell’avanzo libero dovrebbe controbilanciare l’effetto negativo sul risultato di amministrazione determinato dalla  cancellazione della quota di residui attivi pari alle minori entrate derivanti da un prezzo di cessione inferiore al loro valore nominale.

Qualora i crediti siano stati  (re)imputati a esercizi futuri in relazione al tempo stimato per la loro  realizzazione, dovrà necessariamente essere cancellata anche l’entrata prevista  nei futuri esercizi e, in contropartita, dovrà essere cancellata una pari spesa o dovranno essere individuate le pertinenti coperture. 

Per quanto riguarda le rilevazioni nella contabilità economico-patrimoniale, i crediti oggetto di cessione sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale all’interno dei crediti di funzionamento, con il relativo fondo svalutazione portato in detrazione. A seguito della cessione, l’ammontare dei crediti iscritti  nell’attivo deve essere ridotto per un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, parimenti, il fondo svalutazione crediti deve essere ridotto in misura pari all’accantonamento relativo ai crediti ceduti.

In altri termini la riduzione dell’attivo è pari al valore netto dei crediti oggetto di trasferimento. Tale importo deve essere raffrontato con il prezzo della cessione, con la conseguenza che:

  • se quest’ultimo è inferiore rispetto al valore dei crediti iscritto nell’attivo al netto della corrispondente quota del fondo svalutazione, la differenza determina un’insussistenza dell’attivo, che  confluisce tra i componenti straordinari negativi del conto economico
  • se, invece, il prezzo di cessione è superiore al valore netto dei crediti iscritti nello stato  patrimoniale, si determina, per la differenza, una sopravvenienza dell’attivo, che  confluisce tra i componenti positivi del conto economico
  • se, infine, il  prezzo di cessione è pari al valore dei crediti iscritto nell’attivo al netto della  corrispondente quota del fondo svalutazione, non risultano rilevazioni nel conto economico dell’esercizio in cui avviene l’operazione in quanto la perdita è già stata iscritta tra i costi, sotto forma di accantonamento al fondo svalutazione crediti, nell’esercizio o negli esercizi in cui tale accantonamento è stato effettuato. 
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