autorizzazione scavalco eccedenza

Autorizzazione scavalco d’eccedenza

IL ________

RICHIAMATO il decreto sindacale ____; 

VISTI:

il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art 53;

il D.Lgs. n. 267/2000;

l’art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento per la disciplina dell’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendete;

 i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 a mente del quale “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

VISTI:

il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: “L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, c. 557, L. 311/2004;

il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time;

RITENUTO di poter concedere l’autorizzazione richiesta senza che risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del dipendente in parola;

ATTESO che nel caso di specie:

non intercorre alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui all’art. 53 D.Lgs. 165/2001;

l’utilizzo extra-orario del dipendente non è idoneo a compromettere il decoro e prestigio dell’Amministrazione comunale;

Tanto detto,

AUTORIZZA

PRECISA

che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio;

che la spesa per l’attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;

che il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

l’orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente e il comune utilizzatore tenuto conto delle esigenze di servizio del comune di appartenenza.

DISPONE

ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, che entro 15 giorni dall’erogazione del compenso conseguente all’attività assentita, il comune utilizzatore, come per legge, è tenuto a dare comunicazione a questa Amministrazione dell’ammontare dello stesso al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 53 d.lgs. 165/2001, connessi alla rilevazione annuale dell’anagrafe delle prestazioni.

TRASMETTE

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