utilizzo avanzo libero

L’utilizzo dell’avanzo libero

L’avanzo di amministrazione rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione finanziaria degli enti locali, consentendo di utilizzare le risorse residue per sostenere le esigenze dell’ente nel rispetto delle regole previste dalla normativa vigente. In particolare, il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) disciplina in modo dettagliato le modalità e le priorità di utilizzo di questo istituto, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio e una sana amministrazione.

Ci si propone in questo contenuto di approfondire il quadro normativo e i principi contabili che regolano l’avanzo di amministrazione, offrendo un orientamento chiaro su come e quando può essere impiegato dagli enti locali.

Destinazioni dell’avanzo libero

Il secondo comma dell’art. 187 del d.lgs. n. 267 del 2000, letto in coordinamento con il primo comma della medesima disposizione, distingue contabilmente l’avanzo di amministrazione in

  • fondi liberi
  • fondi vincolati
  • fondi destinati agli investimenti
  • fondi accantonati.

L’art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 consente all’ente locale l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente – accertato ai sensi dell’art. 186 TUEL ossia mediante l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso – con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

  • a) per la copertura dei debiti fuori bilancio
  • b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
  • c) per il finanziamento di spese di investimento
  • d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente
  • e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

In termini ulteriormente esplicativi, il principio contabile applicato della competenza finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 precisa al paragrafo 9.2.12 che “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL.

L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato stabiliscono, pertanto, un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione – al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi – che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”).

In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR). 

Quando è possibile utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione

Le fonti ora richiamate, inoltre, chiariscono in modo eloquente il profilo della scansione temporale degli atti in questione, precisando che la quota libera può essere utilizzata “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”.

Dunque, ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; ciò anche in considerazione del fatto che “il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi” (par. 9.2.7, All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Detta regola è rafforzata al paragrafo 9.2.5 del medesimo principio contabile applicato, nella parte in cui viene specificato che “non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)”.

Il medesimo paragrafo chiarisce, limitatamente alla parte vincolata e alla parte accantonata, che “in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato”. Ciò in quanto la specifica destinazione delle quote vincolate e di quelle accantonate offre certezza, anche prima dell’approvazione del rendiconto, in ordine alla finalizzazione di quelle poste contabili rispetto al perseguimento di obiettivi predeterminati.

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