collocazione d'ufficio feriecollocazione d'ufficio ferie

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RICHIAMATI:

  • l’articolo 2109 del codice civile, che stabilisce che i dipendenti hanno diritto alla fruizione di un periodo annuale di ferie “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore”;
  • l’articolo 38, comma 9, del Ccnl 16.11.2022, che prevede che le ferie siano “sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale”;
  • il successivo comma 10 dell’articolo 38 del Ccnl 16.11.2022, che dispone che “L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”;
  • il successivo comma 12 articolo 38 del Ccnl 16.11.2022, che dispone che: “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.

DATO ATTO, dunque, che la normativa contrattuale pone chiaramente le seguenti reciproche obbligazioni: il datore di lavoro pubblico è tenuto a predeterminare a inizio anno il calendario dei periodi di ferie fruibili, mettendolo a disposizione dei dipendenti, con l’invito formale (allo scopo è anche sufficiente un invio con mail massiva) a programmare le ferie individuali, inserendo tutte le giornate maturabili in corso d’anno; il lavoratore è, a sua volta, obbligato ad effettuare la programmazione, nel rispetto della pianificazione e dei turni disposti nell’unità organizzativa di appartenenza, inserendo tutte le giornate maturabili; la possibilità di fruire di alcuni giorni di ferie per ragioni personali entro il mese di giugno
dell’anno successivo è sempre garantita.

VERIFICATO CHE il dipendente __________ ha programmato solo parzialmente le ferie, contravvenendo alle precise obbligazioni cui è tenuto;

APPURATO CHE:

  • la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza 12.2.2020, n. 3476, ha disposto, in primo luogo, che “occorre ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 2013 ha affermato che le ferie del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche…. rimangono obbligatoriamente fruite «secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti», tuttora modellati dalla contrattazione collettiva dei singoli comparti;
  • la Corte di Cassazione n. 27206 del 2017, punto 2.9. del Considerato, ha affermato che qualora nel corso del rapporto di lavoro il dipendente non abbia usufruito delle ferie e dei riposi compensativi nella misura
  • contrattualmente prevista, il datore di lavoro è legittimato ad imporre la fruizione degli stessi, anche per prevenire richieste di pagamento dell’indennità sostitutiva;
  • tale ultima statuizione trova completamento nell’affermazione (Cass., n. 15652 del 2018, n.- 2496 del 2018, n. 13860 del 2000) che dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;

PRECISATO CHE, in conseguenza di ciò, il datore di lavoro, atteso il diritto del lavoratore alle ferie retribuite, che costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (sentenza CGUE Maschek, del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25), è tenuto a regolare la fruizione delle ferie attraverso la tempestiva programmazione delle stesse. Ed infatti, l’art. 2109 cod. civ., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore dì lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione (cfr., Cass., n.
11016 del 2017);

RICHIAMATA la nota prot. _____, a mezzo della quale questa amministrazione ha inviato ai dipendenti il sistema di pianificazione delle ferie, invitandoli ad inserire le ferie previste, in accordo col responsabile dell’ufficio;

RITENUTI, pertanto, prodotti i presupposti evidenziati dalla giurisprudenza della Cassazione perché il datore di lavoro possa collocare in ferie d’ufficio dipendente inadempiente;

DISPONE

DI ATTRIBUIRE ai sensi dell’articolo 2109, comma 2, del codice civile, che attribuisce al datore di lavoro la possibilità di fissare il periodo di ferie dei dipendenti, di porre in ferie il dipendente ________ il giorno/i ______;

DI PRECISARE che anche laddove il dipendente posto in ferie d’ufficio dovesse recarsi al lavoro nei giorni sopra specificati di collocazione in ferie obbligatorie, le ferie saranno comunque considerate consumate e verrà attivato il procedimento disciplinare per violazione delle disposizioni organizzative impartite;

DI DEMANDARE al __________ la verifica del puntuale rispetto del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai soggetti interessati.

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