il DPCM del 1° maggio 2023, all’art. 4, ha previsto che è destinato ai comuni fino a 5000 abitanti è attribuito un contributo per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali.
Leggi anche –> Fondo Comuni turistici 2023
Contributo segretari comunali: a chi spetta
Il contributo è attribuito secondo il seguente ordine di priorità:
Fattispecie | Condizioni/Precisazioni |
a. comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante | a condizione che: – siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario – provvedano alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria |
b. comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata | a condizione che provvedano alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria |
c. comuni con segretario titolare non in convenzione | a condizione che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario |
d. i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria | purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti (in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima) |
e. comuni con segretario titolare non convenzionato | nessuna |
Contributo segretari comunali: importo
Per favorire il più ampio accesso al sostegno finanziario e tenuto conto della peculiare struttura retributiva del segretario comunale, l’importo del sostegno è determinato in euro 40.000,00. Il contributo è attribuito per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l’ordine di graduatoria.
I comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno (ossia aderenti a una convenzione di segreteria), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso.
Leggi anche –> Fondo alimentare 2023
Contributo segretari: modalità di inoltro della domanda
Leggi anche –> Costo del Segretario Comunale e limiti di spesa
Le istanze vanno presentate dai singoli comuni in modalità digitale sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, il quale provvede alla elaborazione di una graduatoria.
Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base dei dati forniti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per l’esercizio finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria.
Aggiornamento I del 16.6.2023
Il dipartimento della funzione pubblica, con nota del 16.6.2023, ha dato avvio alla procedura di raccolta online delle candidature per l’attribuzione del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.
Per consentire la predisposizione e l’invio delle candidature, è stata progettata, in collaborazione con Formez PA, un’apposita piattaforma volta all’acquisizione delle relative istanze, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla definizione della graduatoria di riparto del fondo.
Pertanto, i comuni interessati sono stati invitati a compilare il modulo in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie, disponibile sul portale “Lavoro Pubblico” (https://www.lavoropubblico.gov.it), provvedendo alla previa registrazione al portale, se non già effettuata in precedenza. La compilazione dovrà avvenire dal 16/06/2023 al 31/07/2023 e tale modalità è indispensabile per l’accesso al fondo.
Link alla piattaforma per l’inoltro della domanda di contributo segretari comunali
Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalità digitale, il Dipartimento della funzione pubblica provvederà alla elaborazione di una graduatoria finale applicando i criteri di cui all’articolo 4 del richiamato dpcm. In caso di posizioni di ex aequo, si darà preferenza all’ordine cronologico di presentazione delle candidature.
Le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione sono disponibili sul portale
Aggiornamento II del 16.6.2023
Con comunicato del 16.6.2023 è stato, tra le altre cose, precisato che i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo di ogni anno, a decorrere dal 31 marzo 2024 e fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestare di aver utilizzato, in qualità di attuatore del progetto previsto dal PNRR, l’importo dei contributi nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del
Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato.
Decadenza dal contributo segretari comunali
I comuni beneficiari sono tenuti a comunicare alla Funzione Pubblica, con le stesse modalità digitali di inoltro della richiesta di contributo, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario comunale titolare.
L’interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria comporta l’obbligo di restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. Le attività connesse con le procedure di recupero saranno avviate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
I comuni beneficiari sono tenuti, altresì, all’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa, previa comunicazione con le medesime modalità digitali.
Contributo Segretari Comunale: Modalità di rendicontazione delle risorse
Inoltre, nasce l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario.
vi è l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa. In riferimento a ciascuna annualità di riferimento sarà, pertanto, oggetto di restituzione:
- La quota di contributo proporzionale ai periodi di vacanza della sede di segreteria, da calcolare secondo la seguente formula:
QUOTA DA RESTITUIRE = 40.000,00/360*Nr. giorni in cui la sede, nell’anno preso a riferimento, non sia risultata coperta da un segretario titolare; - Il differenziale, qualora positivo, tra la quota di contributo ricevuta dal Comune (al netto della eventuale restituzione di cui al precedente punto n. 1) e la spesa effettivamente sostenuta dallo stesso.
Con riferimento al punto n. 2), deve essere evidenziato come, al fine di quantificare la spesa effettivamente sostenuta, dovrà essere preso in considerazione l’ammontare degli emolumenti corrisposti al segretario, in conformità al quadro normativo vigente, nell’anno di riferimento, al netto di eventuali voci che, seppur anticipate dall’ente locale, siano oggetto di successivo rimborso in favore del comune.
A titolo meramente esemplificativo, per determinare la spesa effettivamente sostenuta dal Comune dovranno essere sottratte, da quanto complessivamente erogato nell’anno solare di riferimento, le quote del trattamento economico del segretario che, seppur anticipate dall’ente locale, risultano a carico del Ministero dell’Interno ex art. 43, comma 2, del CCNL di categoria del 16/5/2001, ovvero ex art. 8 del D.P.R. 465/1997.
Da ultimo, poiché i comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso, anche in tali casi si rinviene l’obbligo di restituzione della quota individuale del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa (laddove, a titolo meramente esemplificativo, il comune beneficiario dovesse recedere da una convenzione per aderire ad altra, che importa un onere economico inferiore rispetto all’importo attribuito). In ogni ipotesi di variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario il comune beneficiario del contributo dovrà procedere alla relativa comunicazione, in modalità telematica.
I Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione di rendicontazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato. Soltanto per le annualità 2022 e 2023 è prevista un’unica certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2024.
Ai fini della rendicontazione, in particolare, sarà realizzato un modello informatizzato di certificato che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, a decorrere dal 15 febbraio e fino alle ore 23:59 del 31 marzo di ogni anno.
Nella predetta “AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati”, all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, possono essere consultate le F.A.Q. e trovare i contatti relativi al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l’utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l’apposito manuale.
La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è l’unica consentita e, pertanto, certificazioni trasmesse con modalità difformi dalla stessa (a mezzo PEC, per posta ordinaria, etc.) non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione.
Entro il 10 febbraio di ogni anno, con comunicato da pubblicarsi sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nel segnalare l’imminente apertura della procedura informatica su TBEL, saranno fornite indicazioni circa i criteri da seguire per il corretto invio del certificato telematico di rendiconto.
E’ statto sottolineato che la mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo.