E’ stato richiesto al servizio di supporto giuridico del MIT di fornire chiarimenti in merito a una casistica particolare, ossia all’ipotesi in cui:
- gli incarichi di progettazione sono stati stipulati entro il 30 giugno 2023
- l’affidamento dei rispettivi lavori sono banditi dopo il 1° luglio 2023.

Con parere 2128/2023, il Servizio supporto giuridico del MIT ha chiarito che:
- l’art. 225, co. 9, D.lgs. 36/2023 stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice dei contratti acquista efficacia le disposizioni di cui all’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso
- per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia
- per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo
- per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

