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La legge delega n. 78/2022 ha fissato ben tre criteri direttivi in materia di progettazione:

  • 1) Art. 1, comma 2, lett. p) “previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni”;
  • 2) Art. 1, comma 2, lett. q) “semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • 3) Art. 1, comma 2, lett. ee) “individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché’ l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta”.

In attuazione del secondo criterio direttivo, l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina i livelli e i contenuti della progettazione, prevedendo che quella in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici:

  • il progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • il progetto esecutivo,

I commi 2 e 3 rinviano all’Allegato I.7 per la disciplina di dettaglio (a titolo esemplificativo: la definizione dei contenuti dei due livelli di progettazione; i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica); il comma 4, invece, rinvia all’Allegato I.8 per la definizione delle modalità procedurali per la verifica preventiva dell’interesse archeologico nei casi di cui all’art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la L. 29 aprile 2015, n. 57.

È prevista inoltre, la possibilità, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di omettere il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Il progetto di fattibilità tecnico economica

Il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica:

  • viene redatto all’esito di indagini e di studi che individuano, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
  • individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  • contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  • consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte e il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Il progetto esecutivo

Il nuovo progetto esecutivo:

  • è un documento più dettagliato sia per i lavori che per i costi e in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
  • è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i tempi di realizzazione;
  • se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
  • di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Gli oneri per la progettazione

Quanto agli oneri per la progettazione, giova rammentare che:

  • tutti gli oneri della progettazione in senso stretto gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento;
  • le spese strumentali dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, gravano invece sulle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

La verifica dei progetti

Completamente rinnovata è la disciplina in materia di verifica dei progetti.

L’art. 42 dispone che nei contratti relativi ai lavori, la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile.

Sotto il profilo cronologico è precisato che la verifica dei progetti:

  • normalmente ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli;
  • in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato), nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il Rup, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.

È prevista l’incompatibilità, per uno stesso progetto, della verifica con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Progettazione e appalto integrato

Profondamente innovata dal D.Lgs. n. 36/2023 è la disciplina relativa all’appalto integrato, ovvero l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

Nel solco tracciato dagli interventi legislativi degli ultimi anni, il legislatore ha disposto, all’art. 44 del d.lgs. 36/2023, che negli appalti di lavori (con esclusione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria) la stazione appaltante può stabilire con la determina a contrarre che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Tuttavia, è bene rimarcare che:

  • la scelta di ricorrere all’appalto integrato deve essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto;
  • è richiesta una particolare specializzazione professionale agli operatori economici, i quali devono possedere i requisiti dei progettisti o, in mancanza, avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta (unitamente al corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) che deve essere valutata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
  • al fine di evitare rallentamenti o arresti della procedura a causa della verifica della progettazione, l’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.

La progettazione di servizi e forniture

Per quanto riguarda la progettazione di servizi e forniture, il comma 12 dell’art. 41 prevede che :

  • è articolata in un unico livello;
  • è predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio,
  • la definizione dei contenuti minimi è indicata all’Allegato I.7.
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