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Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali da parte dei soggetti che esercitano attività commerciali e produttive

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Art. 1  Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell’articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell’ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune. 

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l’accertamento e/o la riscossione. 

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l’Ente o il soggetto  concessionario coopererà con l’ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.  

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all’Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.  

Art.2 Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito superiore ad euro _______, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente – o di avvio della riscossione coattiva.

Art. 3 Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria di cui all’ art. 2 non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi; in tali casi, si applica la disciplina di cui al successivo articolo 4.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5. 

Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

All’atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive lo Sportello Unico Attività Produttive, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza o atto equiparato a quest’ultima, richiede all’ufficio tributi dell’Ente l’attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell’attività d’impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante. 

L’istante potrà procedere a dimostrare all’ufficio tributi l’avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall’articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell’istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all’Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione .

In caso di riscontrata irregolarità tributaria, lo Sportello Unico Attività Produttive procede al rigetto dell’istanza, al diniego di rinnovo, all’annullamento, alla revoca delle autorizzazioni, SCIA ed atti autorizzativi comunque denominati 

Art. 5 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio comunque denominato, anche tacito, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

Semestralmente l’ufficio tributi verifica lo stato di irregolarità tributaria dei soggetti interessati dal presente regolamento, inviando tempestivamente l’elenco dei morosi allo Sportello Unico Attività Produttive per gli adempimenti di cui ai commi successivi. 

Ricevuto l’elenco di cui al comma precedente, lo Sportello Unico Attività Produttive notifica tempestivamente agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, lo Sportello Unico Attività Produttive emette provvedimento di sospensione per un periodo di 45 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente,  notificandolo all’interessato.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine, la licenza, autorizzazione o concessione, SCIA ed atti autorizzativi comunque denominati vengono revocati.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dai regolamenti specifici dei tributi oggetto del debito o dalla normativa comunque applicabile.

Art. 6Disposizioni Transitorie e Finali

In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’ufficio Tributi invia al SUAP l’elenco dei soggetti morosi di cui al presente regolamento.

L’ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all’articolo 1 avvia l’attività di verifica delle posizioni dandovi priorità nell’ambito delle proprie attività e comunicandone gli esiti allo Sportello Unico Attività Produttive per l’adozione degli atti conseguenti.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può impartire disposizioni organizzative ed attuative del presente regolamento.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla disciplina normativa comunque applicabile.

L’entrata in vigore della presente disciplina determina l’abrogazione di ogni regolamento o disposizione regolamentare o a contenuto sostanzialmente normativo con essa contrastante

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